GPSR e sicurezza dei prodotti

Sicurezza generale dei prodotti (Reg. 2023/988): responsabile UE, dossier tecnico e obblighi e-commerce.

4 min di letturaAggiornato il 14/06/2026gpsr sicurezza prodotti

In sintesi

  • Dal 13 dicembre 2024.
  • Oltre al passaggio da direttiva a regolamento (applicazione uniforme), il GPSR rafforza gli obblighi sulla vendita online, richiede un operatore economico responsabile…
  • Sì: nessun prodotto può essere immesso sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile per esso.
  • No.

Dal 13 dicembre 2024 la sicurezza dei prodotti di consumo nell’Unione è governata dal Regolamento GPSR (UE) 2023/988, che ha sostituito la storica direttiva 2001/95/CE. Non è un semplice restyling: cambia la forma (da direttiva a regolamento) e rafforza gli obblighi, soprattutto per la vendita online. Vediamo cosa cambia davvero.

Da direttiva a regolamento

La differenza non è formale: una direttiva andava recepita da ciascuno Stato membro, con possibili difformità; un regolamento si applica direttamente e in modo uniforme in tutta l’Unione. Questo riduce le differenze nazionali e crea regole identiche per chi vende in più Paesi UE.

Le principali novità

Tema Cosa introduce il GPSR
Vendita online Obblighi specifici per i marketplace e per le offerte a distanza
Operatore responsabile nell’UE Nessun prodotto sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’UE
Analisi dei rischi Valutazione e documentazione tecnica più strutturate
Richiami e incidenti Procedure e segnalazione tramite portali dedicati
Nuovi rischi Considerazione di cybersicurezza ed evoluzione digitale dei prodotti

L’operatore economico nell’UE

Una delle regole più impattanti: un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile per esso (fabbricante UE, importatore, mandatario o fulfilment service provider). Per chi vende da fuori UE direttamente ai consumatori, significa dover individuare questa figura: senza, il prodotto non è commerciabile.

La sicurezza «moderna»

Il GPSR aggiorna il concetto di sicurezza ai prodotti di oggi: considera i rischi legati alla connettività e al software, l’evoluzione del prodotto dopo l’acquisto (aggiornamenti) e l’interazione con altri dispositivi. È un riconoscimento che un prodotto «sicuro» non è più solo questione di robustezza fisica.

Chi deve adeguarsi

Tutti gli operatori della catena — fabbricanti, importatori, distributori, marketplace — devono essersi adeguati alle nuove regole. Per i prodotti chimici di consumo, il GPSR si affianca (non sostituisce) alle regole CLP e REACH: è un livello ulteriore di sicurezza generale.

In sintesi

Dal 13 dicembre 2024 il GPSR (Reg. UE 2023/988) sostituisce la direttiva 2001/95/CE: applicazione uniforme, obblighi rafforzati sulla vendita online, necessità di un operatore economico responsabile nell’UE e attenzione ai rischi digitali. Per i prodotti chimici si aggiunge a CLP e REACH.

Domande frequenti

Da quando si applica il GPSR?

Dal 13 dicembre 2024. Da quella data il Regolamento (UE) 2023/988 ha sostituito la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.

Qual è la differenza principale rispetto alla vecchia direttiva?

Oltre al passaggio da direttiva a regolamento (applicazione uniforme), il GPSR rafforza gli obblighi sulla vendita online, richiede un operatore economico responsabile nell’UE e considera i nuovi rischi digitali.

Serve sempre un operatore economico nell’UE?

Sì: nessun prodotto può essere immesso sul mercato senza un operatore economico stabilito nell’Unione responsabile per esso. È un punto cruciale per chi vende da fuori UE.

Il GPSR sostituisce CLP e REACH per i prodotti chimici?

No. Per i prodotti chimici di consumo il GPSR si aggiunge come livello di sicurezza generale, mentre classificazione, etichettatura e gestione delle sostanze restano regolate da CLP e REACH.

Fonti ufficiali

  • Reg. (UE) 2023/988 (GPSR) — applicazione dal 13 dicembre 2024, abrogazione della direttiva 2001/95/CE
  • Reg. (UE) 2023/988 — obbligo di un operatore economico responsabile stabilito nell’UE
  • Reg. (UE) 2023/988 — obblighi per la vendita online e i mercati online

Le scadenze e gli elenchi citati possono essere modificati da provvedimenti successivi e atti attuativi: vanno sempre verificati sull’ultima versione consolidata del regolamento.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.