Atmosfere esplosive e ATEX: cenni per le PMI

Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Sicurezza e rischio chimico

In sintesi

  • Ogni volta che nel ciclo produttivo si possono formare miscele esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri con l’aria in quantità tali da richiedere precauzioni particolari.
  • La zona 0 è quella in cui l’atmosfera esplosiva gassosa è presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente (es. interno di serbatoi).
  • Il DPCE è la sezione del DVR prevista dall’art. 294 del D.Lgs. 81/2008 dedicata alle atmosfere esplosive.
  • Sì, il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 si applica sia a gas/vapori/nebbie (Gruppo II) sia a polveri combustibili.

Le atmosfere esplosive rappresentano uno dei rischi più sottovalutati nelle aziende che trattano solventi, gas infiammabili, polveri combustibili o nebbie di prodotti infiammabili. Un’esplosione in ambiente di lavoro può provocare danni irreversibili a persone e strutture, con responsabilità penali dirette per il datore di lavoro e per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Questo articolo illustra il quadro normativo ATEX applicabile in Italia (Titolo XI del D.Lgs. 81/2008, recepimento della Direttiva 1999/92/CE), i criteri di classificazione delle zone, gli adempimenti obbligatori e i requisiti delle attrezzature, con indicazioni pratiche per le PMI che devono strutturare o aggiornare la valutazione del rischio esplosione.

Quadro normativo di riferimento

In Italia la disciplina sulle atmosfere esplosive nei luoghi di lavoro è contenuta nel Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 (artt. 287-297), che ha recepito la Direttiva 1999/92/CE (ATEX 137 o ATEX Luoghi di Lavoro). Tale normativa si affianca — ma è distinta — alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti), che riguarda la marcatura CE delle attrezzature destinate ad ambienti potenzialmente esplosivi.

I principali riferimenti tecnici per la classificazione delle zone sono:

  • CEI EN 60079-10-1:2016 — classificazione delle aree per gas, vapori e nebbie infiammabili;
  • CEI EN 60079-10-2:2015 — classificazione delle aree per atmosfere esplosive di polvere;
  • CEI EN 60079-14 — progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici in atmosfere esplosive;
  • Linee guida ISPESL/INAIL sulla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione.

Ambito di applicazione: quando scatta l’obbligo ATEX

L’art. 287 del D.Lgs. 81/2008 definisce “atmosfera esplosiva” la miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche, di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all’intera miscela non bruciata. L’obbligo di valutazione scatta ogni volta che tale miscela può formarsi nell’ambiente di lavoro in quantità pericolose.

Sono tipicamente coinvolte le aziende che operano con:

  • solventi organici infiammabili (acetone, toluene, etanolo, esano, MEK, acetato di etile);
  • gas tecnici infiammabili (idrogeno, metano, propano, GPL, acetilene);
  • polveri combustibili: farine, amido, zucchero, legno, polveri metalliche (alluminio, magnesio), carbone;
  • vernici, inchiostri, adesivi a base solvente in cabine di verniciatura o aree di essiccazione;
  • impianti di produzione, stoccaggio o erogazione di carburanti.

Classificazione delle zone: gas, vapori e nebbie

Per le sostanze allo stato gassoso, vapore o nebbia, il D.Lgs. 81/2008 (All. XLIX) e la norma CEI EN 60079-10-1 prevedono tre categorie di zona:

Zona Definizione Esempi tipici Cat. apparecchiatura richiesta
Zona 0 Atmosfera esplosiva presente continuamente, per lunghi periodi o frequentemente Interno serbatoi, interno tubazioni, interno vasche di processo Categoria 1G
Zona 1 Atmosfera esplosiva che si forma occasionalmente in normali condizioni operative Aree di travaso, bocche di carico, zone di sfiato, cabine di verniciatura Categoria 1G o 2G
Zona 2 Atmosfera esplosiva non presente in condizioni normali o presente solo per breve durata Intorno a giunti flangiati, aree di stoccaggio fusti, prossimità valvole di sicurezza Categoria 1G, 2G o 3G

Classificazione delle zone: polveri combustibili

Per le polveri il sistema di classificazione utilizza le zone 20, 21, 22, con logica analoga ma riferita alla formazione di nubi (cloud) e strati di polvere:

Zona Definizione Esempi tipici Cat. apparecchiatura richiesta
Zona 20 Nube di polvere esplosiva presente continuamente o per lunghi periodi Interno silos, mulini, miscelatori, trasportatori pneumatici Categoria 1D
Zona 21 Nube di polvere esplosiva presente occasionalmente in normali condizioni Aree di carico/scarico silos, stazioni di insaccamento, aree di setacciatura Categoria 1D o 2D
Zona 22 Nube di polvere esplosiva non presente in condizioni normali o presente solo brevemente Aree di stoccaggio sacchi, prossimità filtri, zone esterne agli apparati Categoria 1D, 2D o 3D

Occorre considerare anche la temperatura di ignizione dello strato (TIS) e della nube (TIN) per la scelta della temperatura superficiale massima ammissibile delle attrezzature (classe T).

Obblighi del datore di lavoro: DVR e Documento sulla Protezione contro le Esplosioni

L’art. 290 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare il rischio di esplosione e di integrare i risultati nel DVR. L’art. 294 richiede specificamente la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), che deve contenere:

  • la determinazione e la valutazione dei rischi di esplosione;
  • le misure di prevenzione adottate (sostituzione, limitazione della sorgente di rilascio, ventilazione);
  • le misure di protezione adottate (limitazione degli effetti, sistemi anti-deflagrazione, valvole di esplosione);
  • la classificazione delle zone pericolose con le relative planimetrie;
  • i luoghi e le attrezzature, compresi i dispositivi di avvertimento;
  • le procedure di lavoro sicuro per le operazioni in zone classificate;
  • la verifica dell’adeguatezza dei luoghi di lavoro.

Il DPCE deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti dei luoghi di lavoro, delle attrezzature o dell’organizzazione del lavoro (art. 294, comma 2).

Requisiti delle attrezzature: marcatura Ex e categorie

In zone classificate, le attrezzature (elettriche e non elettriche) devono essere conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX Prodotti) e recare la marcatura Ex. La scelta della categoria dipende dalla zona come indicato nelle tabelle precedenti. La marcatura completa Ex comprende:

  • Gruppo: I (miniere con grisou) o II (tutti gli altri luoghi di superficie);
  • Categoria: 1 (zona 0/20), 2 (zona 1/21), 3 (zona 2/22);
  • Tipo di protezione: es. Ex d (custodia antideflagrante), Ex e (sicurezza aumentata), Ex ia/ib (sicurezza intrinseca), Ex p (pressurizzazione), Ex t (protezione mediante custodia per polveri);
  • Sottogruppo gas: IIA, IIB, IIC (IIC per idrogeno, acetilene — il più restrittivo);
  • Classe di temperatura: da T1 (450 °C) a T6 (85 °C).

Le attrezzature non elettriche (es. utensili, carrelli, sistemi di ventilazione) devono soddisfare la EN 13463-1 o EN ISO 80079-36/37.

Misure di prevenzione e protezione: la gerarchia ATEX

L’art. 291 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce la gerarchia delle misure, in ordine di priorità:

  1. Prevenzione della formazione di atmosfere esplosive: sostituzione con sostanze non infiammabili, inertizzazione con azoto o CO₂, ventilazione generale o locale aspirante adeguata a mantenere le concentrazioni sotto il 25% del LEL (Lower Explosive Limit);
  2. Prevenzione dell’innesco: eliminazione di sorgenti di accensione efficaci (fiamme libere, superfici calde, scintille elettriche o meccaniche, scariche elettrostatiche, cariche indotte), uso di attrezzature Ex certificate;
  3. Limitazione degli effetti dell’esplosione: pannelli di sfogo (explosion venting), sistemi di soppressione, valvole di disaccoppiamento, progettazione strutturale anti-deflagrante.

Le scariche elettrostatiche sono una sorgente di innesco spesso trascurata: nei travasi di liquidi infiammabili è obbligatorio l’equipotenziale e la messa a terra sia del contenitore sorgente sia del destinatario.

Formazione, segnaletica e permessi di lavoro

L’art. 293 del D.Lgs. 81/2008 impone che i lavoratori che operano in zone pericolose classificate ricevano formazione specifica e sufficiente. I luoghi classificati devono essere segnalati con il segnale triangolare EX (pittogramma giallo con bordo nero e fulmine) ai sensi dell’Allegato L al D.Lgs. 81/2008.

Per le operazioni non routinarie in aree classificate (saldatura, riparazione impianti, ispezione interna di serbatoi) è buona pratica — e spesso obbligatorio in base alla specifica valutazione dei rischi — l’emissione di un permesso di lavoro (Permit to Work) che attesti le condizioni ambientali sicure, le misure di prevenzione attivate e l’autorizzazione da parte del responsabile dell’area.

Domande frequenti

Quando un’azienda è obbligata a valutare le atmosfere esplosive?

Ogni volta che nel ciclo produttivo si possono formare miscele esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri con l’aria in quantità tali da richiedere precauzioni particolari. L’obbligo scatta già in presenza di solventi infiammabili, GPL, farine, polveri di metallo o carbone: il datore di lavoro deve includere la valutazione ATEX nel DVR ai sensi dell’art. 290 del D.Lgs. 81/2008.

Qual è la differenza tra zona 0, zona 1 e zona 2 per gas e vapori?

La zona 0 è quella in cui l’atmosfera esplosiva gassosa è presente in modo continuo, per lunghi periodi o frequentemente (es. interno di serbatoi). La zona 1 è presente occasionalmente in condizioni normali di esercizio. La zona 2 non è presente in condizioni normali oppure, se lo è, persiste solo per breve tempo. Maggiore è il numero della zona, minore è la frequenza del rischio.

Che cos’è il documento sulla protezione contro le esplosioni (DPCE)?

Il DPCE è la sezione del DVR prevista dall’art. 294 del D.Lgs. 81/2008 dedicata alle atmosfere esplosive. Deve contenere la classificazione delle zone, le misure di prevenzione e protezione adottate, l’elenco dei luoghi e delle attrezzature, le procedure di lavoro sicuro e la verifica periodica. Deve essere aggiornato ad ogni modifica rilevante dell’impianto o del processo.

Le polveri combustibili rientrano nella direttiva ATEX?

Sì. Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 si applica sia a gas/vapori/nebbie sia a polveri combustibili. Le polveri formano atmosfere esplosive (nubi o strati) che si classificano in zona 20, 21 e 22. Sono interessate farine, zucchero, legno, amido, polveri metalliche e molti altri materiali solidi finemente suddivisi.

Chi può effettuare la classificazione delle zone ATEX?

La classificazione delle zone è una valutazione tecnica specialistica che richiede competenze in ingegneria di processo, chimica degli esplosivi e conoscenza delle norme CEI EN 60079-10-1 (gas) e CEI EN 60079-10-2 (polveri). Deve essere eseguita da un tecnico qualificato e validata dal datore di lavoro nel DPCE.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).