Caso pratico: biostimolante per agricoltura

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • Sì, i biostimolanti per piante sono ricompresi nella categoria PFC 6 del Reg. UE 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti CE.
  • Un biostimolante agisce stimolando i processi fisiologici della pianta senza avere attività pesticida diretta.
  • Il prodotto non può essere commercializzato come fertilizzante CE con marchio CE.
  • Sì, ogni PFC ha requisiti di etichettatura specifici.

Un distributore italiano riceve dal suo fornitore europeo un prodotto liquido a base di estratto di alghe e aminoacidi vegetali, presentato come “biostimolante per colture orticole”. L’etichetta riporta il marchio CE e la dicitura “Fertilizzante UE”. Prima di metterlo in vendita, il titolare vuole capire cosa deve verificare e quali documenti conservare.

Questo caso pratico ripercorre i punti di controllo essenziali per un biostimolante vegetale nell’ambito del Reg. UE 2019/1009, dalla classificazione del prodotto alle responsabilità del distributore, passando per i rischi di confusione con i prodotti fitosanitari.

Inquadramento normativo: PFC 6 del Reg. UE 2019/1009

Il Reg. UE 2019/1009 ha introdotto per la prima volta a livello europeo una disciplina armonizzata per i biostimolanti. Essi rientrano nella Categoria di prodotti fertilizzanti (PFC) 6, suddivisa in:

  • PFC 6(A) – Biostimolanti microbici (batteri, funghi, microrganismi)
  • PFC 6(B) – Biostimolanti non microbici (acidi umici e fulvici, estratti di alghe, aminoacidi idrolizzati, ecc.)

Nel caso in esame, il prodotto a base di estratto di alghe e aminoacidi rientra nella PFC 6(B). I materiali costituenti ammessi sono elencati nelle rispettive CMC (Categorie di materiali costituenti) del regolamento: per gli estratti di alghe si applica la CMC 6, per gli idrolizzati proteici vegetali la CMC 8.

Prima verifica: il prodotto ha davvero il marchio CE corretto?

La presenza del marchio CE sull’etichetta implica che il produttore abbia rispettato i requisiti del Reg. 2019/1009 e, se necessario, si sia sottoposto alla valutazione di un organismo notificato. Il distributore deve verificare:

  • Che la dichiarazione di conformità UE (DoC) sia disponibile e redatta dal produttore/importatore stabilito nell’UE.
  • Che l’etichetta contenga tutti gli elementi prescritti dall’Allegato III del regolamento: denominazione PFC, CMC di riferimento, funzione dichiarata, istruzioni d’uso, colture target.
  • Che l’operatore responsabile del marchio CE sia identificabile sull’etichetta o nella documentazione di accompagnamento.

Un marchio CE formalmente apposto ma non supportato dalla DoC espone il distributore a responsabilità solidale in caso di controllo da parte delle autorità nazionali (in Italia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – MIPAAF/MASAF).

Secondo controllo: biostimolante o prodotto fitosanitario?

La distinzione tra biostimolante e PPP (prodotto fitosanitario, soggetto al Reg. CE 1107/2009) è un punto critico. Un prodotto è classificato come PPP se la sua funzione primaria è proteggere le piante da parassiti, malattie o erbe infestanti. Un biostimolante, invece, agisce sui processi nutrizionali o fisiologici della pianta per migliorarne vigore, resa, tolleranza allo stress o qualità.

Nel caso esaminato, occorre leggere le istruzioni d’uso e la funzione dichiarata in etichetta. Se vi sono claim come “contrasta la peronospora” o “riduce gli afidi”, il prodotto potrebbe essere riclassificato come PPP e richiedere la relativa autorizzazione ministeriale. Claim ammessi per la PFC 6(B) includono: “migliora l’efficienza nell’utilizzo dei nutrienti”, “aumenta la tolleranza agli stress abiotici”, “migliora le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli”.

Responsabilità del distributore ai sensi del Reg. 2019/1009

L’art. 4 e il Capo II del regolamento definiscono gli obblighi degli operatori economici. Il distributore deve:

  • Verificare che il prodotto rechi il marchio CE e le informazioni previste prima di immetterlo sul mercato.
  • Non modificare l’etichetta o il prodotto in modo tale da comprometterne la conformità.
  • Conservare per 5 anni la documentazione tecnica ricevuta dal fornitore (DoC, schede tecniche, risultati test).
  • Informare immediatamente l’autorità competente se viene a conoscenza di un rischio per la sicurezza o di una non conformità.
  • Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato fornendo la documentazione richiesta.

Errori tipici riscontrati nei controlli

Nell’esperienza pratica i punti di debolezza più comuni su prodotti di questa categoria sono:

  • DoC assente o generica: il fornitore fornisce solo una scheda tecnica commerciale, non la vera dichiarazione di conformità UE con i riferimenti normativi specifici.
  • Etichetta non aggiornata: il prodotto è stato riformulato ma l’etichetta riporta ancora CMC superate o concentrazioni non corrispondenti.
  • Claim ambigui: la comunicazione commerciale (sito web, depliant) include claim pesticidi non presenti in etichetta ma comunque contestabili dalle autorità.
  • Doppio canale di vendita: il prodotto viene venduto sia a operatori professionali sia a consumatori privati con la stessa etichetta, ignorando eventuali differenziazioni d’uso o restrizioni.

Cosa fare prima della prima vendita

  1. Richiedere al fornitore la DoC completa e verificare che il numero di riferimento corrisponda al prodotto ricevuto.
  2. Confrontare le informazioni obbligatorie in etichetta con l’Allegato III del Reg. 2019/1009.
  3. Verificare che le funzioni dichiarate non rientrino nel perimetro del Reg. CE 1107/2009.
  4. Archiviare la documentazione nel fascicolo tecnico del prodotto, accessibile in caso di ispezione.
  5. Se permangono dubbi sulla classificazione, richiedere una valutazione tecnica preventiva prima di iniziare la distribuzione.

Domande frequenti

Un biostimolante rientra nel Reg. UE 2019/1009?

Sì. I biostimolanti per piante sono ricompresi nella categoria PFC 6 del Reg. UE 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti CE. Chi intende apporvi il marchio CE deve rispettare i requisiti della specifica CMC di riferimento.

Qual è la differenza tra biostimolante e prodotto fitosanitario?

Un biostimolante agisce stimolando i processi fisiologici della pianta senza avere attività pesticida diretta. Un prodotto fitosanitario (PPP) protegge la pianta da organismi nocivi ed è soggetto all’autorizzazione ai sensi del Reg. CE 1107/2009. La distinzione non è sempre netta e può richiedere una valutazione caso per caso.

Cosa succede se un biostimolante contiene un microrganismo non elencato nel Reg. 2019/1009?

Il prodotto non può essere commercializzato come fertilizzante CE con marchio CE. L’operatore può attendere che il microrganismo sia inserito nell’elenco oppure optare per la normativa nazionale dello Stato membro di destinazione.

È necessaria un’etichetta separata per il biostimolante rispetto al fertilizzante tradizionale?

Sì. Ogni PFC ha requisiti di etichettatura specifici. Per la PFC 6 l’etichetta deve indicare la funzione biostimolante, le sostanze attive, le istruzioni d’uso, le colture target e, dove pertinente, avvertenze di sicurezza.

Un biostimolante microbico deve essere notificato alle autorità prima della vendita?

Per la commercializzazione con marchio CE non è richiesta un’autorizzazione preventiva, ma è obbligatoria la conformità al regolamento. Per il solo mercato italiano senza marchio CE si applica il D.Lgs. 75/2010.

Verifica la conformità del tuo biostimolante

Se stai introducendo un biostimolante sul mercato italiano e vuoi accertarti che la documentazione tecnica e l’etichettatura siano corrette, possiamo esaminare il fascicolo del prodotto e segnalare le eventuali lacune prima del lancio commerciale.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verifica
Scopri il servizio di consulenza

Approfondisci

Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).