Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

4 min di letturaAggiornato il 01/06/2026sicurezza lavoro

In sintesi

  • Il cromo esavalente (Cr VI) è cancerogeno, corrosivo e sensibilizzante; il cromo trivalente (Cr III) è molto meno pericoloso.
  • L’Allegato XLIII del D.Lgs 81/2008 fissa 0,005 mg/m³ come media sulle 8 ore per i composti del cromo VI.
  • Sì.
  • Sì.

Il cromo esavalente (Cr VI) è uno dei cancerogeni occupazionali più importanti dell’industria metalmeccanica e dei trattamenti superficiali. Si trova nella cromatura, nella saldatura dell’acciaio inox, nei pigmenti e nella concia. È anche soggetto a vincoli stringenti del regolamento REACH, il che lo rende un tema di conformità a doppio binario.

Perché il cromo VI è pericoloso

I composti del cromo esavalente sono classificati cancerogeni e sono inseriti nel Gruppo 1 dello IARC: l’esposizione per via inalatoria è associata al tumore del polmone e dei seni paranasali. Il cromo VI è inoltre corrosivo e sensibilizzante: può provocare ulcerazioni, perforazione del setto nasale e dermatiti allergiche. Va distinto dal cromo trivalente (Cr III), molto meno pericoloso, che in diversi processi viene proposto come alternativa.

Dove ci si espone

  • galvanica e trattamenti superficiali: cromatura a spessore (dura) e decorativa, passivazioni;
  • saldatura e molatura dell’acciaio inossidabile, che libera cromo VI nei fumi;
  • produzione e impiego di pigmenti e vernici a base di cromati;
  • concia delle pelli al cromo;
  • lavorazioni a caldo e processi che ossidano il cromo a stato esavalente.

Il valore limite

L’Allegato XLIII del D.Lgs 81/2008 fissa il valore limite per i composti del cromo VI, con periodi transitori ormai conclusi.

Parametro Valore
VLEP composti del cromo VI (media 8 ore) 0,005 mg/m³
Valori transitori (più alti) conclusi nel gennaio 2025
Classificazione IARC Gruppo 1 (cancerogeno certo)
Vincolo REACH triossido di cromo e acidi cromici in Allegato XIV (autorizzazione)

Il valore di 0,005 mg/m³ è molto basso e impone, in molte realtà di galvanica, un ripensamento serio degli impianti di aspirazione.

Il doppio binario: D.Lgs 81 e REACH

Oltre agli obblighi sul lavoro, alcune sostanze a base di cromo VI → come il triossido di cromo usato in cromatura → sono incluse nell’Allegato XIV del regolamento REACH e sono quindi soggette ad autorizzazione: il loro uso è consentito solo a chi ha ottenuto un’autorizzazione specifica o opera nell’ambito di un’autorizzazione «a monte». Per molte aziende di trattamento superfici questo significa coordinare la sicurezza sul lavoro con la gestione REACH.

Le misure di prevenzione

  • sostituzione, dove possibile: cromatura a base di cromo trivalente al posto dell’esavalente;
  • aspirazione localizzata sulle vasche galvaniche e sistemi anti-nebbia (additivi tensioattivi, sfere galleggianti);
  • incapsulamento dei processi e automazione per ridurre la presenza dell’operatore;
  • aspirazione alla fonte nelle operazioni di saldatura e molatura dell’inox;
  • DPI respiratori e protezione della pelle adeguati, igiene personale e divieto di consumare cibo nelle aree di lavoro.

Sorveglianza sanitaria e registro

I lavoratori esposti a cromo VI vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria, iscritti nel registro degli esposti e formati sul rischio. Il medico competente presta attenzione anche agli effetti locali (mucosa nasale, cute). La documentazione va conservata per i lunghi periodi previsti per i cancerogeni.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra cromo VI e cromo III?

Il cromo esavalente (Cr VI) è cancerogeno, corrosivo e sensibilizzante; il cromo trivalente (Cr III) è molto meno pericoloso. Per questo, dove tecnicamente possibile, si tende a sostituire i processi a cromo esavalente con alternative a base di cromo trivalente.

Qual è il valore limite per il cromo VI?

L’Allegato XLIII del D.Lgs 81/2008 fissa 0,005 mg/m³ come media sulle 8 ore per i composti del cromo VI. I valori transitori più alti, previsti in passato anche per saldatura e taglio al plasma, si sono conclusi nel gennaio 2025.

La cromatura è soggetta anche al REACH?

Sì. Sostanze come il triossido di cromo, usato nella cromatura, sono incluse nell’Allegato XIV del REACH e soggette ad autorizzazione. Le aziende di trattamento superfici devono quindi gestire insieme gli obblighi di sicurezza sul lavoro e quelli REACH.

La saldatura dell’inox espone a cromo VI?

Sì. La saldatura e la molatura dell’acciaio inossidabile liberano cromo esavalente nei fumi. In questi casi si applicano gli obblighi sui cancerogeni e serve un’efficace aspirazione alla fonte, oltre alla sorveglianza sanitaria.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.