Valutazione del rischio chimico: come si fa

Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Sicurezza e rischio chimico

In sintesi

  • L’art. 223 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto delle loro proprietà pericolose, delle…
  • Movarisch (Modello di VAlutazione del RISchio CHimico) è un algoritmo semiquantitativo sviluppato da ISPESL (ora INAIL) e Regione Lombardia per la stima del rischio da agenti…
  • Non esiste una norma che obblighi a rivolgersi a un consulente esterno.
  • Deve essere aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di rischio: introduzione di nuove sostanze, modifica dei processi produttivi, cambiamento dell’organico esposto…

La valutazione del rischio chimico è uno dei passaggi più delicati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, al tempo stesso, uno dei più spesso eseguiti in modo superficiale. L’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 non si accontenta di un elenco di prodotti chimici con la dicitura “rischio basso”: richiede un’analisi documentata che tenga conto delle proprietà delle sostanze, dei livelli di esposizione effettivi e degli effetti delle misure di prevenzione adottate.

Questa guida descrive il metodo operativo per condurre la valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con particolare attenzione agli algoritmi semiquantitativi riconosciuti dalle autorità italiane ed europee e alle situazioni che richiedono misure ambientali dirette.

Quadro normativo: art. 223 e art. 224 D.Lgs. 81/2008

L’art. 223 stabilisce l’obbligo di valutazione; l’art. 224 definisce gli obblighi generali di protezione e individua la soglia di rischio “basso o irrilevante per la salute” come condizione in cui si applicano obblighi minimi. Per gli agenti cancerogeni e mutageni (Capo II, artt. 233-245) le disposizioni sono più stringenti e prevedono il principio di minimizzazione dell’esposizione, indipendentemente dalla classificazione del rischio.

I valori limite di esposizione professionale (VLEP-TWA e VLEP-STEL) di riferimento sono riportati nell’Allegato XXXVIII. I valori limite biologici nell’Allegato XXXIX. In assenza di VLEP nazionale, si fa riferimento ai valori TLV-TWA dell’ACGIH o ai MAK tedeschi.

Prima fase: inventario degli agenti chimici

Il punto di partenza è un inventario completo e aggiornato di tutti gli agenti chimici presenti o utilizzati nel ciclo produttivo:

  • Materie prime e semilavorati con classificazione CLP.
  • Prodotti ausiliari (lubrificanti, solventi di pulizia, colle, vernici).
  • Agenti chimici generati nel processo (fumi di saldatura, polveri di legno, gas di combustione).
  • Prodotti chimici usati per la manutenzione e la pulizia degli impianti.

Per ciascun agente occorre raccogliere la SDS conforme al Reg. 2020/878/UE e verificare la data di aggiornamento. Le SDS con data anteriore al 1° gennaio 2023 potrebbero non riflettere le classificazioni CLP più recenti.

Seconda fase: identificazione dei pericoli e delle vie di esposizione

Per ogni sostanza identificata, si analizza:

  • Classificazione CLP: categorie di pericolo, pictogrammi, H-statements (sezione 2 SDS).
  • Vie di esposizione rilevanti: inalazione, contatto cutaneo, ingestione accidentale. La notazione “pelle” in Allegato XXXVIII segnala le sostanze con penetrazione cutanea significativa.
  • Stato fisico e volatilità: gas e vapori ad alta pressione di vapore sono più pericolosi per inalazione; polveri fini (PM10 e PM2.5 respirabili) penetrano in profondità nelle vie respiratorie.
  • Sinergismi e incompatibilità: miscele di sostanze possono avere effetti tossicologici additivi o sinergici che non emergono dall’analisi delle singole SDS.

Terza fase: stima dell’esposizione con algoritmi semiquantitativi

Per la maggior parte delle PMI, la stima dell’esposizione mediante algoritmi semiquantitativi è il metodo più accessibile e ampiamente accettato dalle autorità di vigilanza italiane. I principali strumenti disponibili sono:

Algoritmo Sviluppato da Tipo di esposizione Output
Movarisch ISPESL/INAIL + Regione Lombardia Inalatoria + cutanea Rischio: irrilevante / basso / moderato / rilevante / alto
ECETOC TRA ECETOC (associazione industria chimica UE) Inalatoria + cutanea + orale Concentrazione stimata vs DNEL (REACH)
Stoffenmanager TNO / Paesi Bassi Inalatoria (polveri e vapori) Classe di rischio + misure di controllo consigliate
ART (Advanced REACH Tool) TNO + BOHS Inalatoria (vapori) Distribuzione statistica della concentrazione vs VLEP

Il modello Movarisch, sviluppato per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008, è quello di riferimento per l’industria italiana non soggetta a registrazione REACH. La sua versione aggiornata considera i dati di pericolosità CLP in sostituzione delle frasi R.

Quarta fase: confronto con i valori limite e classificazione del rischio

Il risultato dell’algoritmo viene confrontato con le VLEP dell’Allegato XXXVIII. Se la stima supera il 10% della VLEP, si deve approfondire; se supera il 25%, è obbligatorio procedere a misure ambientali dirette secondo UNI EN 689:2019. La classificazione finale nel DVR deve essere:

  • Rischio irrilevante per la salute: quantità minime, sostanza a bassa pericolosità, concentrazione stimata ampiamente sotto il 10% della VLEP. Si applicano solo gli obblighi minimi dell’art. 224.
  • Rischio basso: sostanza pericolosa ma esposizione contenuta grazie alle misure adottate. Documentazione rafforzata, revisione periodica, DPI appropriati.
  • Rischio non basso: si applicano tutti gli obblighi del Capo I del Titolo IX: misure di prevenzione e protezione specifiche, sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 229), misure per le emergenze (art. 230), informazione e formazione specifica.

Agenti cancerogeni e mutageni: regime rafforzato

Per le sostanze con H340 (mutageno), H350 (cancerogeno) di categoria 1A o 1B, il D.Lgs. 81/2008 Capo II prevede:

  • Sostituzione con agente non cancerogeno ove tecnicamente possibile.
  • Utilizzo in sistema chiuso.
  • Riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti.
  • Registro degli esposti (art. 243) comunicato all’INAIL.
  • Misure di igiene personale rafforzate.

Documentazione nel DVR: cosa deve contenere la sezione chimica

La sezione chimica del DVR deve includere: inventario degli agenti con SDS allegate, descrizione delle mansioni esposte, metodo di stima utilizzato, risultati numerici dell’algoritmo o delle misure ambientali, classificazione del rischio per ciascuna mansione/sostanza, misure di prevenzione e protezione adottate, piano di aggiornamento e sorveglianza sanitaria. La mancanza di qualsiasi di questi elementi è una non-conformità che gli ispettori ASL rilevano sistematicamente.

Come si misura l’esposizione

Quando la valutazione qualitativa non basta, l’esposizione va misurata e confrontata con i valori limite. Due approfondimenti spiegano come si fa:

Domande frequenti

Cosa dice l’art. 223 del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione del rischio chimico?

L’art. 223 impone di valutare tutti i rischi da agenti chimici tenendo conto delle proprietà pericolose, delle informazioni SDS, dei livelli e delle durate di esposizione, dei valori limite, degli effetti delle misure preventive e dei risultati della sorveglianza sanitaria. Non è sufficiente elencare i prodotti: occorre una valutazione documentata e motivata.

Che cos’è l’algoritmo Movarisch e quando si usa?

Movarisch è un algoritmo semiquantitativo sviluppato da ISPESL/INAIL per stimare il rischio da agenti chimici non cancerogeni. Assegna punteggi a pericolosità, volatilità, quantità, frequenza e misure di controllo. Il punteggio finale classifica il rischio su cinque livelli. È il modello di riferimento per le PMI italiane.

La valutazione può essere fatta internamente?

Sì. Non esiste un obbligo di ricorrere a consulenti esterni. Tuttavia, per sostanze con VLEP, per agenti cancerogeni/mutageni o per rischio non irrilevante, è raccomandato il coinvolgimento di un igienista industriale qualificato per garantire la solidità tecnica della valutazione.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio chimico?

A ogni cambio di sostanze, processi, organico esposto o in seguito a incidenti e risultati di sorveglianza sanitaria che suggeriscono esposizioni maggiori del previsto. Non esiste un termine fisso per legge, ma il DVR deve essere rielaborato periodicamente.

Come si classifica il rischio come basso o irrilevante?

L’art. 224 definisce le condizioni: quantità piccole, forma che limita l’esposizione, concentrazione sotto i valori limite. In pratica, gli algoritmi semiquantitativi (Movarisch, ECETOC TRA) forniscono criteri quantificabili. La classificazione deve essere documentata e motivata nel DVR, non semplicemente dichiarata.

Supporto nella valutazione del rischio chimico aziendale

Se il tuo DVR non contiene una valutazione del rischio chimico documentata con algoritmo o misure, potresti essere esposto a sanzioni in caso di ispezione. Possiamo supportarti dalla fase di inventario fino alla stesura della sezione chimica del DVR.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).