Detergenti
Etichettatura, schede dati e conformita' dei detergenti immessi sul mercato.
In sintesi
- Il Reg. CE 648/2004 Allegato VII impone l'indicazione per classi di concentrazione (≥30%, 15–30%, 5–15%, <5%) dei tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoteri, agenti…
- No, il Regolamento richiede la distinzione per categoria funzionale (anionico, non ionico, cationico, anfotero) con la relativa fascia percentuale.
- Gli allergeni da profumo presenti al di sopra di 0,01% nei prodotti da risciacquo e 0,001% nei prodotti senza risciacquo devono essere dichiarati nominalmente in etichetta, in…
- Sì, il Reg. CE 648/2004 prevede che il produttore renda disponibile un elenco completo degli ingredienti su un sito web accessibile al pubblico, con indicazione dell'URL in…
L'etichettatura degli ingredienti nei detergenti è disciplinata dal Regolamento CE 648/2004 e dal suo Allegato VII: un quadro normativo che molte PMI sottovalutano, esponendosi a contestazioni da parte degli organi di vigilanza e a problemi di commercializzazione in tutta l'UE. Non basta elencare i componenti in modo generico: il regolamento richiede categorie precise, fasce di concentrazione e obblighi di pubblicazione online.
Questo articolo illustra in modo sistematico quali ingredienti dichiarare, con quale formato, quando scatta l'obbligo di indicazione nominale e come si coordinano le disposizioni del Reg. 648/2004 con il Regolamento CLP (1272/2008) per la classificazione e l'etichettatura di pericolo.
Il quadro normativo: Reg. CE 648/2004 e Allegato VII
Il Regolamento CE 648/2004 relativo ai detergenti si applica a tutti i prodotti immessi sul mercato UE destinati al lavaggio e alla pulizia in ambito domestico, istituzionale e industriale. L'Allegato VII stabilisce le regole per l'etichettatura degli ingredienti, distinguendo tra:
- Indicazioni obbligatorie sull'imballaggio (etichetta fisica);
- Informazioni accessibili tramite sito web (scheda ingredienti completa);
- Dati riservati a disposizione dei professionisti della salute (fiche medica).
Il regolamento è stato modificato dal Reg. CE 907/2006 per allineare le soglie di dichiarazione e aggiornare le categorie di ingredienti obbligatorie. Qualsiasi produttore o importatore che immette detergenti sul mercato europeo è tenuto a rispettare queste disposizioni, indipendentemente dal canale di vendita (retail, e-commerce, B2B).
Categorie di ingredienti e fasce di concentrazione
L'elemento centrale dell'etichettatura è la dichiarazione degli ingredienti per categoria funzionale e per fascia di concentrazione. Le fasce previste dall'Allegato VII sono:
| Fascia | Soglia (%p/p) |
|---|---|
| ≥ 30% | Presenza significativa — dichiarazione obbligatoria |
| 15–30% | Concentrazione rilevante |
| 5–15% | Concentrazione media |
| < 5% | Bassa concentrazione — dichiarazione comunque obbligatoria se presente |
Le categorie funzionali che devono essere indicate con la fascia corrispondente sono:
- Tensioattivi anionici (es. LAS, SLS, SLES);
- Tensioattivi non ionici (es. alcol etossilati, APG);
- Tensioattivi cationici (es. composti di ammonio quaternario);
- Tensioattivi anfoteri (es. betaine, aminossidi);
- Agenti sbiancanti a base di ossigeno (es. percarbonato, perborato);
- Agenti sbiancanti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio);
- EDTA e suoi sali (agenti chelanti);
- NTA (acido nitriloacetico) e suoi sali;
- Fenoli e fenoli alogenati;
- Paradichlorobenzene;
- Idrocarburi aromatici;
- Idrocarburi alifatici;
- Idrocarburi alogenati;
- Sapone;
- Zeoliti;
- Fosfati e polifosfati;
- Policarbossilati;
- Enzimi (indicati per nome specifico secondo nomenclatura IUB);
- Disinfettanti;
- Conservanti (indicati per nome INCI);
- Profumi (la parola "profumo" se il mix non contiene allergeni da dichiarare; altrimenti nomi INCI).
Profumi, allergeni e dichiarazione nominale
I profumi meritano un trattamento separato. In linea generale è sufficiente indicare la parola "profumo" in etichetta. Tuttavia, la dichiarazione nominale per nome INCI diventa obbligatoria per gli allergeni da profumo quando la concentrazione supera le seguenti soglie:
- 0,01% (100 ppm) nei prodotti da risciacquo (rinse-off);
- 0,001% (10 ppm) nei prodotti senza risciacquo (leave-on).
La lista degli allergeni da profumo soggetti a questo obbligo è stata progressivamente ampliata dal parere SCCS: la versione più recente include sostanze come linalolo, limonene, citronellolo, eugenolo, geraniolo, alcol cinnamico e molte altre. Qualsiasi formulatore deve verificare la presenza di questi allergeni nel certificato di analisi del composto profumante fornito dal fornitore.
Attenzione: il Regolamento CLP (1272/2008) richiede separatamente che le sostanze classificate come sensibilizzanti cutanei (categoria H317) siano menzionate nella sezione 11 della SDS e, se al di sopra delle soglie etichetta, nelle diciture di pericolo. I due regimi si sommano, non si escludono.
Conservanti: nome INCI obbligatorio
I conservanti presenti nel detergente, a qualsiasi concentrazione, devono essere dichiarati con il loro nome INCI specifico, non con denominazioni generiche come "conservante" o "agente antimicrobico". Esempi comuni: metilisotiazolinone (MI), metilcloroisotiazolinone (MCI/MI), fenossietanolo, benzoato di sodio, sorbato di potassio. Per i conservanti con restrizioni d'uso (es. MI vietata nei prodotti leave-on per la cute), occorre anche verificare la conformità al Reg. 1223/2009 se il prodotto è al confine con la categoria cosmetica.
Enzimi: nomenclatura IUB
I detergenti enzimatici (detersivi lavatrice, detergenti industriali multi-funzione) devono indicare gli enzimi presenti con il nome IUB ufficiale: protease, lipase, amylase, cellulase, mannanase, pectinase. Non è ammessa la dicitura generica "enzimi". In etichetta può comparire anche il nome commerciale solo in aggiunta al nome IUB.
La scheda ingredienti online (URL in etichetta)
L'Allegato VII del Reg. 648/2004 stabilisce che il produttore deve rendere disponibile, su un sito web accessibile al pubblico, l'elenco completo di tutti gli ingredienti con nome INCI o chimico, nell'ordine decrescente di concentrazione. L'URL di questo sito deve essere riportato sull'imballaggio. Questa disposizione ha anticipato di oltre un decennio la logica dell'etichettatura digitale che la proposta di revisione del 2023 sta ora formalizzando.
Gli errori più frequenti riscontrati nelle ispezioni:
- URL mancante o non funzionante;
- Scheda online non aggiornata dopo riformulazione;
- Ingredienti elencati solo in lingua diversa dall'italiano per i prodotti venduti in Italia;
- Concentrazioni assenti o espresse in modo non conforme alle fasce previste.
Coordinamento con il CLP: indicazioni di pericolo in etichetta
Quando il detergente è classificato come sostanza o miscela pericolosa ai sensi del Reg. CLP (1272/2008), l'etichetta deve contenere tutti gli elementi CLP obbligatori: pittogrammi, avvertenze (Pericolo/Attenzione), indicazioni di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P). I detergenti contenenti ipoclorito di sodio (candeggina) sono tipicamente classificati Skin Corr. 1B (H314) o Skin Irrit. 2 (H315) in funzione della concentrazione, con pittogramma corrosione. I prodotti a base di ammoniaca in concentrazione ≥5% rientrano nella classificazione Skin Irrit. 2 / Eye Dam. 1, con pittogramma corrosione e frasi H314/H318.
La frase supplementare EUH206 ("Attenzione! Non utilizzare insieme ad altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)") è obbligatoria per i prodotti contenenti ipoclorito. La EUH031 si applica quando il prodotto può liberare cloro in quantità pericolose a contatto con acidi.
Formato etichetta e lingua
Per i prodotti venduti in Italia, le informazioni obbligatorie devono essere in lingua italiana. La dimensione minima dei caratteri per le diciture di pericolo CLP è 1,2 mm (o 0,9 mm per superfici <10 cm²). Per i detergenti, il campo ingredienti dell'Allegato VII non ha una dimensione minima esplicitamente prescritta nel regolamento, ma deve essere leggibile; in pratica la dimensione 6pt è considerata il limite operativo.
Domande frequenti
Quali ingredienti vanno indicati in etichetta per un detergente domestico?
Il Reg. CE 648/2004 Allegato VII impone l'indicazione per classi di concentrazione (≥30%, 15–30%, 5–15%, <5%) dei tensioattivi anionici, non ionici, cationici e anfoteri, agenti sbiancanti, enzimi, conservanti e profumi. I profumi e i conservanti vanno elencati per nome INCI se presenti.
È sufficiente scrivere "tensioattivi" senza specificare il tipo?
No. Il Regolamento richiede la distinzione per categoria funzionale (anionico, non ionico, cationico, anfotero) con la relativa fascia percentuale. Scrivere solo "tensioattivi" non è conforme.
Cosa succede se il detergente contiene un allergene da profumo?
Gli allergeni da profumo presenti al di sopra di 0,01% nei prodotti da risciacquo e 0,001% nei prodotti senza risciacquo devono essere dichiarati nominalmente in etichetta, in base al Reg. CE 648/2004 e alle indicazioni SCCS.
La scheda ingredienti online è obbligatoria?
Sì. Il Reg. CE 648/2004 prevede che il produttore renda disponibile un elenco completo degli ingredienti su un sito web accessibile al pubblico, con indicazione dell'URL in etichetta.
Un detergente professionale segue le stesse regole di etichettatura?
Sì per le norme del Reg. 648/2004, con alcune differenze pratiche: può essere esente dall'obbligo di alcune indicazioni al consumatore se venduto esclusivamente a utilizzatori professionali, purché la confezione lo indichi esplicitamente.
Verifica la conformità dell'etichetta del tuo detergente
L'etichettatura degli ingredienti richiede un controllo puntuale di ogni componente rispetto all'Allegato VII del Reg. 648/2004 e al CLP. Se hai dubbi su categorie, fasce di concentrazione o allergeni da profumo, richiedici una verifica tecnica.
Fonti ufficiali
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
