Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

4 min di letturaAggiornato il 01/06/2026sicurezza lavoro

In sintesi

  • Sì, se i carrelli elevatori diesel operano in ambienti chiusi o poco ventilati.
  • Il valore limite è 0,05 mg/m³ come media sulle 8 ore, misurato come carbonio elementare, che è l’indicatore del particolato diesel.
  • I filtri (FAP/DPF) riducono l’emissione ma non sono l’unica misura: vanno integrati con la captazione dei gas alla fonte nelle officine, la ventilazione degli ambienti…
  • Per la generalità dei comparti sì.

Per anni i gas di scarico dei motori diesel sono stati considerati un fastidio inevitabile in officine, magazzini e gallerie. Oggi sono un cancerogeno certo per l’uomo, inserito tra i processi del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 con un valore limite specifico. Per molte aziende di logistica, autotrasporto e cantiere è un rischio nuovo da mettere a fuoco.

Perché sono pericolosi

Le emissioni dei motori diesel sono una miscela di particolato fine (fuliggine), gas (ossidi di azoto, monossido di carbonio) e composti organici. Lo IARC le ha classificate nel Gruppo 1 (cancerogeni certi per l’uomo) già nel 2012, in relazione soprattutto al tumore del polmone. Il D.Lgs 81/2008 include nell’Allegato XLII i «lavori comportanti l’esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel», facendoli rientrare tra i processi cancerogeni.

L’indicatore usato per misurare l’esposizione è il carbonio elementare, considerato un buon marcatore del particolato diesel.

Dove ci si espone

  • autorimesse, officine e centri di revisione, con motori accesi al chiuso;
  • magazzini e piattaforme logistiche dove circolano carrelli elevatori e mezzi diesel;
  • banchine di carico e scarico, terminal;
  • gallerie, tunnel e cantieri sotterranei;
  • attività minerarie e movimento terra.

Il rischio è massimo negli spazi confinati o poco ventilati, dove i gas si accumulano.

Il valore limite

Parametro Valore
VLEP gas di scarico diesel (media 8 ore) 0,05 mg/m³ (come carbonio elementare)
Indicatore di misura carbonio elementare
Applicazione differita per attività minerarie sotterranee e gallerie (a partire dal 21 febbraio 2026)
Classificazione IARC Gruppo 1 (cancerogeno certo)

Per la maggior parte dei comparti il valore limite è già pienamente applicabile; per alcune attività sotterranee è prevista una decorrenza posticipata, vista la maggiore difficoltà tecnica di rientro.

Le misure di prevenzione

  • sostituzione: mezzi elettrici o a GPL al posto dei diesel, soprattutto per il lavoro al chiuso;
  • filtri antiparticolato (FAP/DPF) sui mezzi e manutenzione dei motori;
  • sistemi di captazione dei gas di scarico alla fonte (tubi flessibili collegati allo scarico) nelle officine;
  • ventilazione adeguata degli ambienti chiusi e divieto di tenere i motori accesi inutilmente;
  • organizzazione dei flussi dei mezzi per ridurre la sosta a motore acceso in prossimità degli addetti.

Sorveglianza sanitaria e registro

Dove l’esposizione è significativa, i lavoratori vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria e iscritti nel registro degli esposti a cancerogeni. La valutazione del rischio deve descrivere i mezzi presenti, i tempi di funzionamento al chiuso e le misure adottate per il contenimento.

Domande frequenti

Anche un magazzino con muletti diesel è interessato?

Sì, se i carrelli elevatori diesel operano in ambienti chiusi o poco ventilati. L’esposizione a emissioni di gas di scarico diesel è un processo cancerogeno dell’Allegato XLII del D.Lgs 81/2008: il datore di lavoro deve valutarla e adottare misure di contenimento, privilegiando i mezzi elettrici dove possibile.

Qual è il valore limite e come si misura?

Il valore limite è 0,05 mg/m³ come media sulle 8 ore, misurato come carbonio elementare, che è l’indicatore del particolato diesel. La verifica richiede campionamenti specifici dell’aria.

I filtri antiparticolato bastano?

I filtri (FAP/DPF) riducono l’emissione ma non sono l’unica misura: vanno integrati con la captazione dei gas alla fonte nelle officine, la ventilazione degli ambienti chiusi, la manutenzione dei mezzi e, dove possibile, la sostituzione con mezzi elettrici.

Il valore limite è già in vigore?

Per la generalità dei comparti sì. Per alcune attività in sotterraneo, come miniere e gallerie, è prevista una decorrenza posticipata (dal 21 febbraio 2026), tenuto conto delle maggiori difficoltà tecniche di rientro nel limite.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.