GPSR e sicurezza dei prodotti
Sicurezza generale dei prodotti (Reg. 2023/988): responsabile UE, dossier tecnico e obblighi e-commerce.
In sintesi
- L’identità e i contatti del fabbricante, l’operatore economico responsabile stabilito nell’UE, l’identificazione del prodotto e le avvertenze di sicurezza in lingua…
- Sì.
- Entrambi, a livelli diversi: il venditore fornisce le informazioni del prodotto; il marketplace ha obblighi propri come il punto di contatto unico e la rimozione dei prodotti…
- Sì.
Chi vende prodotti online deve sapere che il GPSR (Regolamento UE 2023/988) impone informazioni obbligatorie nelle offerte a distanza. Non basta più una foto e un prezzo: l’annuncio deve contenere dati precisi che permettano al consumatore di identificare il prodotto e chi ne risponde.
Perché regole apposite per l’online
Nella vendita a distanza il consumatore non può esaminare fisicamente il prodotto prima dell’acquisto. Il GPSR compensa questo svantaggio imponendo che le informazioni essenziali siano presenti già nell’offerta, non solo sulla confezione che arriverà dopo.
Cosa deve contenere l’offerta online
| Informazione | A cosa serve |
|---|---|
| Identità del fabbricante | Nome e contatti (e marchio, se presente) |
| Operatore responsabile nell’UE | Soggetto stabilito nell’UE da contattare |
| Identificazione del prodotto | Tipo, lotto/serie, eventuale immagine |
| Avvertenze e informazioni di sicurezza | In lingua comprensibile per il consumatore |
Le avvertenze non possono sparire online
Un errore frequente è pubblicare offerte «pulite», senza le avvertenze di sicurezza che pure compaiono sull’etichetta fisica. Il GPSR chiede che le informazioni di sicurezza rilevanti siano accessibili al consumatore prima dell’acquisto. Per i prodotti chimici di consumo questo si lega anche alle informazioni di pericolo previste dal CLP.
Marketplace e venditori: ruoli distinti
Nelle vendite tramite mercati online ci sono due livelli: il venditore, che deve fornire le informazioni del prodotto, e il marketplace, che ha obblighi propri (punto di contatto unico, registrazione su Safety Gate, rimozione rapida dei prodotti pericolosi segnalati). Sapere quale obbligo spetta a chi evita rimpalli e non conformità.
Come mettersi in regola
Conviene rivedere le schede prodotto online inserendo identità del fabbricante, operatore UE responsabile, identificazione del prodotto e avvertenze. Per chi ha cataloghi ampi è un lavoro sistematico, che però riduce il rischio di rimozioni e segnalazioni. È uno degli interventi tipici di adeguamento al GPSR.
In sintesi
Il GPSR impone che le offerte di vendita a distanza contengano già nell’annuncio l’identità e i contatti del fabbricante, l’operatore economico responsabile stabilito nell’UE, l’identificazione del prodotto e le avvertenze di sicurezza in lingua comprensibile, accessibili prima dell’acquisto. Venditore e marketplace hanno obblighi distinti: il primo fornisce le informazioni del prodotto, il secondo cura punto di contatto unico, registrazione su Safety Gate e rimozione dei prodotti pericolosi. Per i prodotti chimici si aggiungono le informazioni di pericolo CLP.
Domande frequenti
Quali informazioni servono in un annuncio online secondo il GPSR?
L’identità e i contatti del fabbricante, l’operatore economico responsabile stabilito nell’UE, l’identificazione del prodotto e le avvertenze di sicurezza in lingua comprensibile, accessibili prima dell’acquisto.
Le avvertenze di sicurezza vanno messe anche online?
Sì. Le informazioni di sicurezza rilevanti devono essere accessibili al consumatore già nell’offerta a distanza, non solo sull’etichetta del prodotto consegnato.
Chi è responsabile, il venditore o il marketplace?
Entrambi, a livelli diversi: il venditore fornisce le informazioni del prodotto; il marketplace ha obblighi propri come il punto di contatto unico e la rimozione dei prodotti pericolosi segnalati.
Vale anche per i prodotti chimici di consumo?
Sì. Per questi le informazioni del GPSR si affiancano alle informazioni di pericolo del CLP, che devono comunque essere comunicate correttamente al consumatore.
Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2023/988 (GPSR), art. 19 — informazioni obbligatorie nelle offerte di vendita a distanza
- Reg. (UE) 2023/988, art. 22 — obblighi dei fornitori di mercati online
- Reg. (UE) 2023/988 — operatore economico responsabile e avvertenze al consumatore
Le scadenze e gli elenchi citati possono essere modificati da provvedimenti successivi e atti attuativi: vanno sempre verificati sull’ultima versione consolidata del regolamento.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.