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Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

14 min di letturaAggiornato il 30/05/2026clp

In sintesi

  • Sì.
  • In linea di principio no: un distributore che rivende un prodotto senza alterarne la composizione, l’imballaggio o l’etichetta non è tenuto a condurre una nuova…
  • La classificazione armonizzata è stabilita a livello europeo dall’ECHA e riportata nell’Allegato VI del Regolamento CLP: è vincolante e non può essere modificata…
  • Una modifica della composizione o delle concentrazioni dei componenti pericolosi può richiedere l’aggiornamento della notifica PCN e, in alcuni casi, la generazione di…

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), è il quadro normativo europeo che stabilisce come le sostanze chimiche e le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate prima di essere immesse sul mercato. Entrato in piena applicazione per le miscele dal giugno 2015, il CLP ha sostituito le previgenti direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi, recependo in Europa il sistema internazionale GHS (Globally Harmonised System) sviluppato in sede ONU. Il suo obiettivo centrale è garantire che i pericoli dei prodotti chimici siano comunicati in modo uniforme lungo tutta la filiera, dal produttore al consumatore finale.

Classificare correttamente un prodotto e apporre su di esso un’etichetta conforme non è un adempimento formale: è il presupposto da cui discendono tutti gli altri obblighi normativi, dalla redazione della scheda dati di sicurezza (SDS) alla notifica ai centri antiveleni tramite il codice UFI, fino alla corretta classificazione ai fini del trasporto ADR. Un’azienda che sbaglia la classificazione CLP non commette soltanto un errore tecnico: rischia sanzioni amministrative, il ritiro del prodotto dal mercato e, nei casi più gravi, conseguenze penali. Questa guida illustra il funzionamento del sistema CLP, i criteri di classificazione, le regole di etichettatura e il percorso pratico per mettersi in regola.

A chi si applica il Regolamento CLP

Il CLP si applica a chiunque immetta sul mercato dell’Unione Europea sostanze o miscele chimiche che rientrano nella definizione di pericolosi. I soggetti obbligati sono:

  • Fabbricanti: producono la sostanza o la miscela e la commercializzano.
  • Importatori: introducono nel territorio UE sostanze o miscele provenienti da paesi terzi.
  • Utilizzatori a valle: riformulano un prodotto o lo reimmettono sul mercato con una propria etichetta (private label).
  • Distributori: in linea di principio trasferiscono le classificazioni ricevute, ma restano responsabili della conformità delle etichette sui prodotti che forniscono.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del CLP talune categorie specifiche già regolate da normative settoriali, tra cui i medicinali, i dispositivi medici, i prodotti fitosanitari nelle fasi finali di utilizzo e i rifiuti. I cosmetici hanno un regime di etichettatura proprio (Reg. 1223/2009), sebbene le materie prime utilizzate nella loro formulazione rimangano soggette al CLP. Anche i prodotti venduti esclusivamente al consumatore finale per uso privato rientrano nel perimetro CLP se contengono sostanze o miscele classificate come pericolose.

Come funziona la classificazione: sostanze e miscele

La classificazione è il processo con cui si determina se un prodotto possiede caratteristiche di pericolo e, in caso affermativo, a quale classe e categoria appartiene. Il CLP distingue due percorsi:

  1. Classificazione armonizzata (CLP Allegato VI): per alcune sostanze il legislatore europeo ha definito in modo vincolante la classificazione. Queste sostanze figurano nell’Allegato VI del Regolamento e la loro classificazione non può essere modificata dall’operatore, ma può essere integrata se si dispone di dati supplementari che evidenziano ulteriori pericoli.
  2. Classificazione autonoma (self-classification): per le sostanze non elencate in Allegato VI, e per tutte le miscele, il responsabile dell’immissione in commercio deve condurre una valutazione basata sui dati disponibili (prove sperimentali, letteratura scientifica, modelli QSAR) e applicare i criteri del Regolamento.

Per le miscele, il CLP prevede metodi di calcolo specifici — basati sulle concentrazioni dei singoli componenti e sui rispettivi limiti di concentrazione generici o specifici — che consentono di derivare la classificazione della miscela a partire da quella delle sostanze in essa contenute. Questo calcolo richiede competenza tecnica e deve essere documentato.

Le classi di pericolo CLP

Il CLP organizza i pericoli in tre grandi aree, ciascuna suddivisa in classi specifiche. Per un approfondimento delle singole classi si rimanda all’articolo sulle classi di pericolo CLP: fisici, per la salute e per l’ambiente.

Area di pericolo Esempi di classi Pittogrammi tipici
Pericoli fisici Liquidi infiammabili, esplosivi, gas infiammabili, liquidi comburenti, sostanze che reagiscono con l’acqua Fiamma, Fiamma su cerchio, Bomba esplodente
Pericoli per la salute Tossicità acuta, corrosione/irritazione cutanea, sensibilizzazione, CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione), tossicità specifica per organi bersaglio Teschio, Punto esclamativo, Pericolo per la salute, Corrosione
Pericoli per l’ambiente Tossicità acquatica acuta e cronica Ambiente acquatico

All’interno di ciascuna classe, il CLP prevede categorie numerate (Categoria 1, 2, 3 ecc.) che esprimono la severità del pericolo: in genere la Categoria 1 è la più grave. Per i pericoli fisici — infiammabili, comburenti, esplosivi e gas — i parametri di classificazione includono il punto di infiammabilità, il campo di infiammabilità, la velocità di bruciatura e altri parametri fisici misurabili. Per i pericoli per la salute, i criteri si basano su dati di tossicità (DL50, CL50, studi di irritazione, test di sensibilizzazione) e su classificazioni armonizzate.

Una categoria trasversale di particolare rilevanza è quella delle sostanze CMR — cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Per le implicazioni etichettative specifiche si consulti l’articolo CMR in etichetta: cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Analogamente, le sostanze sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie richiedono attenzione nella valutazione dei limiti di concentrazione.

Pittogrammi, avvertenze e frasi H e P

Dalla classificazione discendono direttamente gli elementi dell’etichetta. Il CLP ne identifica quattro principali:

  • Pittogrammi di pericolo: simboli grafici in nero su fondo bianco con cornice rossa a rombo. Il Regolamento ne definisce nove (GHS01-GHS09); ogni classificazione richiede uno o più pittogrammi specifici.
  • Avvertenze: “Pericolo” (per le categorie più severe) o “Attenzione” (per le categorie meno severe). Non possono coesistere entrambe le avvertenze sulla stessa etichetta: prevale sempre “Pericolo”.
  • Frasi H (indicazioni di pericolo): descrivono la natura del pericolo (es. H225 per liquido e vapori facilmente infiammabili, H318 per rischio di gravi lesioni oculari). La scelta delle frasi H deriva direttamente dalla classificazione assegnata. Per un’analisi dettagliata dei criteri di selezione si veda l’articolo sulle frasi H: come si scelgono.
  • Frasi P (consigli di prudenza): indicano le misure da adottare per prevenire o limitare gli effetti negativi. Il CLP consente di selezionare un sottoinsieme di frasi P pertinenti, evitando il sovraccarico informativo.

Oltre a questi quattro elementi, l’etichetta deve riportare il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore, la quantità nominale del prodotto (salvo eccezioni), l’identificazione del prodotto (nome o numero di identificazione della sostanza) e, per le miscele destinate al pubblico, il codice UFI.

Requisiti dell’etichetta e regole di formato

Il CLP disciplina non solo il contenuto dell’etichetta ma anche le sue caratteristiche fisiche. Le disposizioni principali riguardano:

  • Lingua: l’etichetta deve essere redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato. Per il mercato italiano è richiesta la lingua italiana.
  • Leggibilità: il testo deve essere indelebile, facilmente leggibile e ben visibile in condizioni normali di utilizzo del prodotto.
  • Dimensioni minime: il CLP fissa dimensioni minime sia per l’etichetta nel suo complesso (correlate al volume dell’imballaggio) sia per i singoli pittogrammi.
  • Disposizione degli elementi: i pittogrammi, l’avvertenza, le frasi H e P devono essere raggruppati insieme e separati dal resto del testo che figura sull’imballaggio.

Un tema delicato è il rapporto tra le prescrizioni CLP e l’identità visiva del marchio. La normativa non vieta l’uso di loghi o immagini, ma questi non devono interferire con la leggibilità degli elementi obbligatori né creare confusione con i pittogrammi di pericolo. Per i dettagli pratici si rimanda all’articolo su etichetta CLP e marchio: come conciliare grafica e obblighi.

Imballaggi piccoli e deroghe specifiche

Uno dei problemi pratici più frequenti riguarda i contenitori di piccole dimensioni, dove lo spazio disponibile non consente di riportare tutte le informazioni richieste nel formato standard. Il CLP prevede disposizioni speciali per i casi in cui la superficie dell’etichetta è limitata. In questi casi è possibile, a determinate condizioni, ridurre il numero di frasi P, utilizzare etichette pieghevoli o riportare alcune informazioni su un supporto alternativo allegato al prodotto. Le soluzioni concrete per la gestione dei flaconi piccoli richiedono un’analisi caso per caso che tenga conto del volume dell’imballaggio e della destinazione d’uso del prodotto.

Analogamente, prodotti come colle, adesivi o kit multicomponente presentano esigenze particolari. Le regole per l’etichettatura di kit e confezioni multiple prevedono che ciascun componente pericoloso sia etichettato individualmente, salvo specifiche deroghe previste dal Regolamento. Anche per le chiusure di sicurezza per bambini, il CLP stabilisce quando sono obbligatorie in funzione della classificazione del prodotto: si veda l’articolo su quando sono obbligatorie le chiusure di sicurezza per bambini.

Il rapporto tra CLP, SDS e UFI/PCN

La classificazione CLP è il punto di partenza della scheda dati di sicurezza (SDS), redatta conformemente al Regolamento (UE) 2020/878. La sezione 2 della SDS riprende direttamente la classificazione CLP, i pittogrammi, le avvertenze e le frasi H e P. Qualsiasi modifica alla classificazione obbliga a una revisione immediata della SDS. I due documenti devono essere coerenti: un’incongruenza tra etichetta e SDS è una non conformità rilevabile in sede di ispezione.

Per le miscele pericolose destinate al mercato al dettaglio o professionale, il CLP (come modificato dal Regolamento (UE) 2017/542) introduce l’obbligo del codice UFI (Unique Formula Identifier) in etichetta e della corrispondente notifica PCN (Poison Centre Notification) al portale ECHA. Il codice UFI collega univocamente la formulazione del prodotto alla notifica, consentendo ai centri antiveleni di disporre di informazioni precise in caso di incidente. Per la corretta collocazione del codice in etichetta si veda l’articolo UFI in etichetta CLP: dove va e come si presenta.

Checklist degli adempimenti CLP per categoria di operatore

Adempimento Fabbricante/Importatore Utilizzatore a valle (private label) Distributore
Classificazione della sostanza/miscela Obbligatoria (self-class o armonizzata) Obbligatoria se riformula o cambia etichetta Trasferisce la classificazione ricevuta
Notifica all’inventario C&L ECHA Obbligatoria per sostanze pericolose immesse sul mercato Se immette come fabbricante/importatore Non applicabile
Etichetta CLP conforme Obbligatoria Obbligatoria (nuova etichetta propria) Deve verificare conformità
SDS aggiornata (Reg. 2020/878) Obbligatoria per prodotti pericolosi e/o soggetti REACH Obbligatoria Trasmette la SDS ricevuta
Codice UFI + notifica PCN Obbligatoria per miscele pericolose al dettaglio/professionale Obbligatoria (nuovo UFI se cambia formula) Non applicabile (salvo repackaging)
Chiusure di sicurezza per bambini Se previsto dalla classificazione Obbligatoria coerentemente con classificazione Verifica conformità imballaggio

Il processo passo per passo per mettersi in regola con il CLP

  1. Raccogliere i dati sulla sostanza o miscela: schede di sicurezza dei componenti, dati tossicologici, caratteristiche fisico-chimiche (punto di infiammabilità, pH, densità, pressione di vapore).
  2. Verificare la presenza di classificazioni armonizzate: consultare l’Allegato VI del Regolamento CLP e la lista delle classificazioni armonizzate aggiornate dall’ECHA. Per le sostanze in elenco, la classificazione armonizzata prevale.
  3. Applicare i criteri di classificazione: per le miscele, utilizzare le formule di calcolo previste dal CLP per ciascuna classe di pericolo, tenendo conto dei limiti di concentrazione generici (tabelle del Regolamento) o specifici (indicati nell’Allegato VI).
  4. Determinare gli elementi dell’etichetta: selezionare pittogrammi, avvertenza, frasi H e frasi P sulla base della classificazione attribuita. Per i prodotti con più classificazioni, applicare le regole di gerarchia (es. la frase H con maggiore severità prevale in caso di conflitto).
  5. Redigere o aggiornare la SDS: assicurarsi che la sezione 2 della SDS sia coerente con la classificazione e l’etichetta.
  6. Generare il codice UFI e notificare al PCN: se il prodotto è una miscela pericolosa destinata al mercato al dettaglio o professionale, generare il codice UFI tramite il portale ECHA e trasmettere la notifica PCN prima dell’immissione in commercio.
  7. Stampare e apporre l’etichetta: verificare che dimensioni, leggibilità e posizionamento rispettino i requisiti del Regolamento. Controllare la compatibilità con l’imballaggio (chiusure di sicurezza se richieste).
  8. Documentare e conservare i dati: mantenere la documentazione di supporto alla classificazione (giustificazione tecnica) disponibile per le autorità di vigilanza.

Errori comuni e punti critici

L’esperienza di controllo e consulenza nella conformità chimica evidenzia alcune tipologie di errori ricorrenti:

  • Classificazione copiata senza verifica: affidarsi alla SDS del fornitore senza verificare che la classificazione sia aggiornata e applicabile alla formulazione specifica del proprio prodotto. Una miscela con composizione diversa può avere una classificazione diversa.
  • Frasi H incomplete: riportare solo le frasi H dell’elemento con il pericolo maggiore, omettendo quelle di elementi con pericoli differenti (es. tralasciare la frase per la tossicità acquatica se il prodotto è classificato principalmente per infiammabilità).
  • Avvertenza errata: apporre “Attenzione” su un prodotto che, per una delle sue classificazioni, richiederebbe “Pericolo”.
  • UFI assente o non conforme: omettere il codice UFI su miscele che ne richiedono l’obbligo, o riportarlo in un formato non standardizzato (il formato corretto è UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).
  • Etichetta non aggiornata dopo modifica della formula: variare la composizione del prodotto senza aggiornare classificazione, etichetta, SDS e notifica PCN. Anche variazioni di concentrazione apparentemente minori possono spostare la categoria di pericolo.
  • Mancanza di chiusure di sicurezza: non prevedere tappi a prova di bambino su prodotti che per classificazione lo richiedono, ad esempio quelli classificati con tossicità acuta Categoria 1, 2 o 3, o con corrosione cutanea Categoria 1.
  • Pittogrammi di dimensioni insufficienti: utilizzare pittogrammi troppo piccoli rispetto al volume dell’imballaggio, violando le dimensioni minime fissate dall’Allegato I del Regolamento.

Controlli, vigilanza e conseguenze delle non conformità

In Italia la vigilanza sull’applicazione del CLP è affidata principalmente agli uffici competenti del Ministero della Salute, alle ASL e, per il canale professionale, agli ispettorati del lavoro e alle autorità doganali. Le ispezioni possono riguardare sia i prodotti fisicamente presenti nel magazzino o nel punto vendita sia la documentazione tecnica a supporto della classificazione.

Il Regolamento CLP non prevede direttamente un sistema sanzionatorio: le sanzioni sono definite dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro. In Italia, il D.Lgs. 186/2011 — e successive modifiche — ha introdotto un sistema di sanzioni amministrative e penali per le violazioni delle disposizioni CLP. Le conseguenze possono includere:

  • Sanzioni pecuniarie amministrative, la cui entità varia in funzione della gravità e della reiterazione della violazione.
  • Ritiro o richiamo del prodotto dal mercato, con oneri a carico del responsabile dell’immissione in commercio.
  • Comunicazione obbligatoria al sistema RAPEX (oggi Safety Gate) per prodotti che presentano rischi gravi per la salute o la sicurezza.
  • Conseguenze penali nei casi più gravi, in particolare quando la non conformità ha causato o potrebbe causare danni alla salute.

Vale la pena sottolineare che le non conformità CLP non interessano solo i prodotti venduti ai consumatori finali: anche i prodotti destinati esclusivamente a uso professionale o industriale devono rispettare le prescrizioni del Regolamento, e le ispezioni negli ambienti di lavoro possono rilevare prodotti etichettati in modo non conforme.

Domande frequenti

Un prodotto venduto solo online a clienti professionali deve avere l’etichetta CLP?

Sì. Il Regolamento CLP si applica a prescindere dal canale di vendita e dalla tipologia di cliente. I prodotti venduti online — incluse le piattaforme di e-commerce — devono recare un’etichetta conforme prima che il prodotto sia fisicamente spedito all’acquirente. Per le vendite a distanza, il CLP prevede che le informazioni sulle classi di pericolo siano rese disponibili online prima della conclusione dell’acquisto, ma l’etichetta sull’imballaggio fisico rimane comunque obbligatoria.

Se acquisto una miscela già classificata e la rivendo senza modificarla, devo rifare la classificazione?

In linea di principio no: un distributore che rivende un prodotto senza alterarne la composizione, l’imballaggio o l’etichetta non è tenuto a condurre una nuova classificazione. Tuttavia, è responsabile di verificare che l’etichetta ricevuta sia conforme al CLP e di segnalare eventuali non conformità al fornitore. Se invece si appone un’etichetta propria (private label) o si riconfeziona il prodotto, si assume la piena responsabilità di fabbricante o importatore.

Qual è la differenza tra classificazione armonizzata e self-classification?

La classificazione armonizzata è stabilita a livello europeo dall’ECHA e riportata nell’Allegato VI del Regolamento CLP: è vincolante e non può essere modificata dall’operatore, anche se può essere integrata con ulteriori classificazioni derivate da dati propri. La self-classification è invece la classificazione che ogni fabbricante o importatore determina autonomamente, sulla base dei dati disponibili e dei criteri del Regolamento, per le sostanze non elencate in Allegato VI e per tutte le miscele. Le self-classification devono essere notificate all’inventario delle classificazioni e delle etichettature gestito dall’ECHA.

Cosa succede se cambio la formula del prodotto dopo aver già notificato UFI e PCN?

Una modifica della composizione o delle concentrazioni dei componenti pericolosi può richiedere l’aggiornamento della notifica PCN e, in alcuni casi, la generazione di un nuovo codice UFI. Il Regolamento distingue tra modifiche che richiedono una notifica immediata prima del rilancio del prodotto e modifiche che consentono un aggiornamento entro un determinato periodo. Il principio generale è che il codice UFI deve sempre corrispondere univocamente alla formulazione attuale del prodotto in commercio. Per i dettagli sui trigger di aggiornamento si rimanda alla documentazione tecnica ECHA sulle notifiche PCN.

Il CLP si applica anche ai prodotti importati da paesi extra UE venduti direttamente online ai consumatori europei?

Sì. Chiunque immetta sul mercato UE sostanze o miscele pericolose — inclusi i venditori stabiliti in paesi terzi che vendono direttamente a consumatori europei tramite piattaforme digitali — deve garantire la conformità al CLP. Il Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato digitale (DSA) e le norme di vigilanza del mercato interno (Reg. 2019/1020) rafforzano le responsabilità dei marketplace online nel garantire che i prodotti offerti da venditori terzi rispettino i requisiti di sicurezza europei. In pratica, il soggetto che introduce fisicamente il prodotto nel territorio UE (l’importatore) è il responsabile primario della conformità CLP.

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Avvertenza. Questa guida ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).