Precursori di esplosivi

Allegato II – Reg. (UE) 2019/1148

4 min di letturaAggiornato il 16/06/2026precursori

In sintesi

  • No: le sostanze dell’Allegato II non richiedono licenza né hanno un valore limite per i privati.
  • L’Allegato II elenca nove sostanze, tra cui esammina, acetone, nitrato di potassio, di sodio e di calcio, e le polveri di alluminio e magnesio.
  • Al punto di contatto nazionale designato dallo Stato membro, di norma entro 24 ore dal momento in cui la transazione è ritenuta sospetta.
  • Secondo le note dell’allegato rilevano in particolare le particelle fini e le miscele con concentrazione elevata; verifica sempre il testo vigente e le note ufficiali…

L'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/1148 elenca i precursori di esplosivi soggetti a segnalazione: sostanze che possono essere vendute, anche ai privati, ma per le quali ogni transazione sospetta, oltre a furti e sparizioni significative, deve essere segnalata. Qui trovi l'elenco ufficiale verbatim con i codici della nomenclatura combinata.

Le sostanze soggette a segnalazione (Allegato II)

Tabella riprodotta dall'Allegato II del regolamento. A differenza dell'Allegato I, qui non ci sono valori limite per i privati: l'obbligo principale è la vigilanza e la segnalazione.

Sostanza e n. CAS Codice NC Codice NC (miscele)
Esammina (CAS RN 100-97-0) ex 2933 69 40 ex 3824 99 93
Acetone (CAS RN 67-64-1) 2914 11 00 ex 3824 99 92
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1) 2834 21 00 ex 3824 99 96
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4) 3102 50 00 ex 3824 99 96
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96
Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2) ex 3102 60 00 ex 3824 99 96
Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) ex 8104 30 00
Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9) ex 2834 29 80 ex 3824 99 96
Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) 7603 10 00 ex 7603 20 00

Cosa comporta la segnalazione

Per queste sostanze chi vende deve riconoscere e segnalare le transazioni sospette (per esempio quantitativi anomali, riluttanza a fornire dati, modalità di pagamento insolite) al punto di contatto nazionale, di norma entro 24 ore. Vanno segnalati anche i furti e le sparizioni significative. Vedi Segnalazione di transazioni sospette di precursori.

Differenza con l'Allegato I

Le sostanze dell'Allegato I sono ristrette (divieto o licenza per i privati sopra un valore limite); quelle dell'Allegato II sono liberamente vendibili ma soggette a segnalazione. Una stessa attività può trattare sostanze di entrambi gli allegati, con obblighi diversi per ciascuna.

Obblighi per gli operatori economici

Gli operatori economici e i mercati online devono formare il personale al riconoscimento delle transazioni sospette, disporre di una procedura di segnalazione e conoscere il punto di contatto nazionale. Per i precursori disciplinati conviene tenere traccia delle vendite rilevanti: vedi Registro delle vendite di precursori.

Note ufficiali dell'Allegato II

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925. Le successive modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbero essere consultate con riferimento ai codici NC aggiornati. Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm. Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.

Fonti

Elenco secondo l'Allegato II del Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (versione consolidata). Per i codici NC aggiornati fai riferimento alla nomenclatura combinata vigente.

Domande frequenti

Devo chiedere una licenza per vendere acetone o nitrato di potassio?

No: le sostanze dell'Allegato II non richiedono licenza né hanno un valore limite per i privati. L'obbligo è segnalare le transazioni sospette e le sparizioni significative.

Quante sono le sostanze soggette a segnalazione?

L'Allegato II elenca nove sostanze, tra cui esammina, acetone, nitrato di potassio, di sodio e di calcio, e le polveri di alluminio e magnesio.

A chi vanno segnalate le transazioni sospette?

Al punto di contatto nazionale designato dallo Stato membro, di norma entro 24 ore dal momento in cui la transazione è ritenuta sospetta.

Le polveri di alluminio e magnesio rientrano sempre?

Secondo le note dell'allegato rilevano in particolare le particelle fini e le miscele con concentrazione elevata; verifica sempre il testo vigente e le note ufficiali riportate sopra.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.