Sostanze soggette a restrizione per esplosivi

Precursori e sostanze controllate

Obblighi di registrazione e segnalazione per precursori di droghe ed esplosivi.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Precursori e sostanze controllate

In sintesi

  • L’Allegato I del Regolamento UE 2019/1148 elenca 14 sostanze soggette a restrizione, tra cui acido nitrico, acido solforico, nitrato di ammonio, clorato di sodio, perclorato di…
  • L’Allegato I contiene le sostanze soggette a restrizione: sopra soglia non possono essere vendute ai privati senza licenza.
  • Sì, il perossido di idrogeno figura nell’Allegato I del Regolamento 2019/1148 con una soglia del 12% in peso.
  • No, il regolamento lascia a ogni Stato membro la disciplina del proprio sistema di licenze.

Il Regolamento UE 2019/1148 opera attraverso due allegati che definiscono regimi normativi distinti per categorie di sostanze diverse. Capire in quale allegato ricade una sostanza è il punto di partenza per determinare gli obblighi concreti: verifica dell’acquirente, richiesta di licenza, registrazione, segnalazione. Una classificazione errata può portare sia a vendere illecitamente (se si tratta una sostanza dell’Allegato I come se fosse dell’Allegato II) sia a imporre oneri inutili ai clienti.

Questa guida offre una panoramica sistematica delle sostanze dei due allegati, con un focus sulle soglie di concentrazione e sulle implicazioni pratiche per i distributori.

Struttura del Regolamento: Allegato I e Allegato II a confronto

Il Regolamento 2019/1148 distingue due categorie fondamentali:

  • Allegato I — Sostanze soggette a restrizione: Non possono essere messe a disposizione dei privati in concentrazioni superiori alle soglie indicate, salvo che il privato sia in possesso di una licenza, registrazione o permesso rilasciato dall’autorità nazionale. Sopra soglia, la vendita a privati senza licenza è un illecito.
  • Allegato II — Sostanze regolamentate: Possono essere vendute ai privati senza licenza, ma ogni operatore economico deve raccogliere i dati dell’acquirente e segnalare le transazioni sospette. Non esiste un divieto di vendita, ma esistono obblighi di tracciabilità e segnalazione.

Le sostanze dell’Allegato I: tabella con soglie

L’Allegato I del Regolamento 2019/1148 elenca le sostanze soggette a restrizione con le rispettive soglie di concentrazione. Di seguito le principali voci applicabili ai settori più comuni:

Sostanza N. CAS Soglia (% in peso) Settori tipici
Acido nitrico 7697-37-2 3% Pulizia industriale, laboratori, metallurgia
Acido solforico 7664-93-9 15% Batterie, trattamenti superfici, processi chimici
Nitrato di ammonio (N da NH4NO3) 6484-52-2 16% N Fertilizzanti agricoli
Nitrato di calcio-ammonio (N da NH4NO3) 16% N Fertilizzanti
Nitrato di potassio 7757-79-1 16% N Fertilizzanti idroponici, pirotecnica
Clorato di sodio 7775-09-9 40% Diserbanti, sbiancanti industriali
Perclorato di potassio 7778-74-7 Pirotecnica
Perclorato di sodio 7601-89-0 Pirotecnica, reagenti
Perossido di idrogeno 7722-84-1 12% Sbiancanti, disinfezione, cosmetici professionali
Nitrato di sodio 7631-99-4 16% N Fertilizzanti, conservanti alimentari

Le sostanze dell’Allegato II: regime di tracciabilità

L’Allegato II comprende sostanze che possono circolare liberamente, ma la cui vendita deve essere monitorata. Tra le più rilevanti per il commercio al dettaglio e l’e-commerce:

  • Acetone (CAS 67-64-1): solvente ubiquitario usato in cosmetici, prodotti per unghie, pulizia. Inserito nell’Allegato II.
  • Acido solforico a concentrazioni inferiori al 15%: sotto soglia Allegato I, può rientrare nell’Allegato II se incluso nella lista.
  • Nitrato di magnesio: usato in fertilizzanti fogliari e nella produzione di fuochi d’artificio.
  • Permanganato di potassio (CAS 7722-64-7): usato in acquariofilia, trattamento acque, cosmesi.

Per queste sostanze, il venditore deve raccogliere i dati dell’acquirente (nome, indirizzo, documento) e segnalare qualsiasi transazione che presenti indicatori di sospetto. Non è richiesta una licenza da parte del compratore, ma è richiesta la documentazione della transazione.

Sostanze che possono rientrare in entrambi gli allegati

Alcune sostanze compaiono nell’Allegato I a determinate concentrazioni e, implicitamente, potrebbero rientrare nell’Allegato II a concentrazioni inferiori se lo Stato membro ha adottato misure aggiuntive. La regola generale è:

  • sotto la soglia dell’Allegato I: la sostanza esce dal regime di restrizione, ma può restare soggetta agli obblighi dell’Allegato II se espressamente elencata;
  • sopra la soglia dell’Allegato I: si applica il regime più restrittivo (licenza obbligatoria).

Verificare la concentrazione effettiva del prodotto finito è quindi il punto di partenza per qualsiasi classificazione.

Il sistema di licenze nazionale: come funziona in Italia

In Italia, il D.Lgs. 218/2020 ha dato attuazione al Regolamento 2019/1148. Le licenze per l’acquisto di sostanze dell’Allegato I sono rilasciate dalla prefettura della provincia di residenza del richiedente. La licenza:

  • deve indicare le sostanze per cui è autorizzato l’acquisto;
  • ha una durata determinata (rinnovabile);
  • può essere revocata in caso di utilizzo improprio;
  • deve essere esibita al venditore prima dell’acquisto.

Il venditore non è tenuto a verificare la legittimità del permesso oltre il controllo formale (scadenza, corrispondenza del nome). Tuttavia, deve conservare una copia della licenza per almeno 18 mesi.

Obblighi di formazione e aggiornamento per gli operatori

Il regolamento non impone programmi di formazione obbligatoria uniformi a livello UE, ma prevede che gli operatori economici adottino le misure adeguate a garantire la conformità. In pratica, questo si traduce in:

  • formazione del personale di vendita sui criteri di riconoscimento delle sostanze soggette a restrizione;
  • aggiornamento periodico in caso di revisione degli allegati (la Commissione può aggiungere o modificare le voci);
  • disponibilità di procedure scritte per la verifica degli acquirenti e la gestione delle segnalazioni.

Domande frequenti

Quante sostanze sono elencate nell’Allegato I del Regolamento 2019/1148?

L’Allegato I del Regolamento UE 2019/1148 elenca 14 sostanze soggette a restrizione, tra cui acido nitrico, acido solforico, nitrato di ammonio, clorato di sodio, perclorato di potassio, perossido di idrogeno in concentrazioni elevate e altre. Per ciascuna è indicata la soglia di concentrazione sopra la quale la vendita ai privati richiede licenza.

Qual è la differenza tra Allegato I e Allegato II del Regolamento 2019/1148?

L’Allegato I contiene le sostanze soggette a restrizione: sopra soglia non possono essere vendute ai privati senza licenza. L’Allegato II contiene le sostanze regolamentate: possono essere vendute ai privati, ma ogni transazione deve essere registrata e le vendite sospette segnalate.

Il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) è soggetto a restrizione?

Sì. Il perossido di idrogeno figura nell’Allegato I del Regolamento 2019/1148 con una soglia del 12% in peso. Prodotti con concentrazione superiore richiedono licenza per la vendita a privati.

La licenza per acquistare precursori è valida in tutta l’UE?

No. Il regolamento lascia a ogni Stato membro la disciplina del proprio sistema di licenze. Una licenza italiana non è automaticamente valida in Francia o Germania. Il regolamento prevede però che gli Stati mettano a disposizione le informazioni reciprocamente.

Quali autorità italiane controllano il rispetto del Regolamento 2019/1148?

In Italia le autorità competenti includono la Polizia di Stato (Ministero dell’Interno), le prefetture per il rilascio delle licenze, e l’Agenzia delle Dogane per le importazioni. I controlli sul mercato sono coordinati dal Ministero dell’Interno attraverso il punto di contatto nazionale.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).