Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

5 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 18 fissa le condizioni di restrizione per Composti del mercurio: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso nell’UE/SEE.
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 18 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Composti del mercurio. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 18
Denominazione (testo ufficiale) Composti del mercurio
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

a) impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

  • carene di imbarcazioni,
  • gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,
  • qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b) la protezione del legno;

c) l’impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati utilizzati per la loro fabbricazione;

d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

1. Non è consentita l’immissione sul mercato: a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). 2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l’immissione sul mercato di tali dispositivi di misura. 3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009. 5. I seguenti dispositivi di misura contenenti mercurio per usi industriali e professionali non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) sfigmomanometri; e) estensimetri da usare con pletismografi; f) tensiometri; g) termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche. La restrizione si applica anche ai dispositivi di misura elencati ai punti da a) a g) nel caso in cui siano commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio. 6. Il divieto di cui al paragrafo 5 non si applica a: a) sfigmomanometri da usare: i) in studi epidemiologici in corso al 10 ottobre 2012; ii) come riferimento in studi clinici per la validazione di sfigmomanometri non contenenti mercurio; b) termometri destinati esclusivamente a prove da effettuare secondo norme che richiedono l’uso di termometri al mercurio fino al 10 ottobre 2017; c) celle a punto triplo al mercurio usate per calibrare dei termometri a resistenza di platino. 7. I seguenti dispositivi di misura per uso industriale e professionale che utilizzano il mercurio non sono commercializzabili dopo il 10 aprile 2014: a) picnometri a mercurio b) dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. 8. Il divieto di cui ai paragrafi 5 e 7 non si applica a: a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007; b) dispositivi di misura esposti al pubblico a fini storici e culturali.

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Composti del mercurio puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 18 dell'Allegato XVII?

La voce 18 fissa le condizioni di restrizione per Composti del mercurio: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.