Restrizioni REACH (Allegato XVII): divieti e limiti d’uso

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • L’Allegato XVII elenca le sostanze, le miscele e gli articoli soggetti a restrizione nell’UE.
  • Una restrizione è una misura di portata generale: si applica automaticamente a tutti gli operatori per gli usi indicati, senza possibilità di deroga individuale (salvo eccezioni…
  • La procedura di restrizione è descritta agli articoli 69-73 di REACH.
  • Sì, le restrizioni dell’Allegato XVII si applicano sia alla produzione e all’uso nell’UE sia all’immissione sul mercato, che include le importazioni.

L’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH è lo strumento con cui l’Unione europea pone limiti diretti alla produzione, all’uso e all’immissione sul mercato di specifiche sostanze chimiche. A differenza dell’autorizzazione — che richiede una domanda individuale — la restrizione si applica automaticamente a tutti gli operatori non appena entra in vigore la modifica regolamentare che la introduce.

Per le imprese che producono, importano, formulano o vendono prodotti chimici, la verifica dell’Allegato XVII non è un’attività una tantum: l’allegato viene aggiornato con regolarità e una nuova voce può rendere non conforme un prodotto già sul mercato. Questa guida illustra la struttura delle restrizioni, la procedura per introdurne di nuove e le implicazioni pratiche per la conformità.

La struttura dell’Allegato XVII

L’Allegato XVII si presenta come una tabella con voci numerate. Ogni voce riguarda una o più sostanze (identificate per nome, numero CAS, numero CE o per categoria) e specifica le condizioni di restrizione. Le condizioni possono includere:

  • Divieto assoluto di produzione, uso o immissione sul mercato.
  • Concentrazione massima consentita in una miscela o in un articolo.
  • Restrizione per specifici settori (es. uso consentito solo per uso professionale, non per il grande pubblico).
  • Obblighi di etichettatura o confezionamento aggiuntivi.
  • Termini temporali per l’adeguamento alla nuova restrizione.

Alcune voci hanno origine in direttive precedenti a REACH (ad esempio la Direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni) che sono state incorporate nell’Allegato XVII al momento dell’entrata in vigore del Regolamento nel 2007. Altre sono state introdotte successivamente tramite regolamenti di modifica della Commissione.

Come si introduce una nuova restrizione

La procedura di restrizione è disciplinata dagli articoli 69–73 di REACH. Il percorso tipico prevede le seguenti fasi:

  1. Avvio: uno Stato membro o l’ECHA (su invito della Commissione) decide di avviare la procedura e prepara un dossier ai sensi dell’Allegato XV, che dimostra la necessità di intervenire a livello UE.
  2. Consultazione pubblica: l’ECHA pubblica il dossier e apre una consultazione per raccogliere osservazioni dalle parti interessate.
  3. Pareri dei comitati ECHA: il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) valuta se la restrizione proposta è appropriata dal punto di vista scientifico. Il Comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) valuta l’impatto economico e sociale.
  4. Decisione della Commissione: sulla base dei pareri, la Commissione europea adotta un regolamento che modifica l’Allegato XVII.

L’intera procedura può richiedere diversi anni. Le imprese hanno quindi generalmente un preavviso sufficiente per adeguarsi, purché monitorino le procedure in corso.

Principali categorie di sostanze soggette a restrizione

L’Allegato XVII copre un ampio spettro di sostanze. Tra le categorie più rilevanti per le PMI italiane:

Categoria Esempi di restrizione Voci rilevanti
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Limiti di concentrazione in oli di processo e articoli in gomma a contatto con la pelle Voce 50
Ftalati Divieto di uso in giocattoli e articoli per l’infanzia sopra certi limiti (DEHP, DBP, BBP, DIBP) Voce 51
Composti di piombo Restrizioni in gioielli, articoli a contatto con bambini, rivestimenti Voce 63
Composti di cromo VI Restrizioni nel cemento e nei preparati di cemento (tenore >2 ppm nella frazione solubile) Voce 47
Sostanze CMR per il grande pubblico Divieto o limiti per le sostanze CMR cat. 1A/1B nelle miscele vendute al pubblico Voce 28–30
PFAS (selezionati) Restrizioni su PFOS, PFOA e composti correlati in vari usi industriali e di consumo Voci 53, 68
Amianto (tutte le varietà) Divieto assoluto di produzione, uso e immissione sul mercato Voce 6

Le restrizioni sulle sostanze CMR e il grande pubblico

Le voci 28, 29 e 30 dell’Allegato XVII disciplinano in modo trasversale le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B e 2 rispettivamente. Le miscele contenenti tali sostanze in concentrazione superiore alla soglia di classificazione non possono essere vendute al grande pubblico, salvo che lo Stato membro non abbia concesso esenzioni specifiche per determinati usi di consumo.

Questo significa che molti prodotti professionali contenenti CMR di cat. 1A o 1B non possono essere distribuiti attraverso canali al dettaglio non controllati. Per le imprese che vendono sia al mercato B2B sia al consumatore finale, la verifica di queste voci è essenziale già in fase di formulazione.

Applicazione alle importazioni e ai prodotti extra-UE

Un punto spesso trascurato è che le restrizioni dell’Allegato XVII si applicano all’immissione sul mercato europeo, non solo alla produzione interna. Un articolo fabbricato in un paese terzo che contiene una sostanza soggetta a restrizione non può essere importato e venduto nell’UE se non rispetta le condizioni dell’Allegato XVII.

Per gli importatori, questo significa dover verificare la composizione chimica degli articoli acquistati, richiedere ai fornitori extraeuropei le informazioni necessarie e valutare il rischio di non conformità prima di inserire il prodotto nel proprio catalogo.

Come verificare le restrizioni applicabili

Per identificare se una sostanza è soggetta a restrizione, le fonti principali sono:

  • EUR-Lex: testo consolidato aggiornato del Regolamento 1907/2006, con l’Allegato XVII nella sua versione più recente.
  • Database ECHA — Restrictions: strumento di ricerca per sostanza che permette di verificare se una sostanza è soggetta a restrizione, con il testo della voce applicabile.
  • Notifiche ECHA in corso: l’ECHA pubblica le procedure di restrizione attive, permettendo alle imprese di anticipare future modifiche.

La verifica non può basarsi su una ricerca una tantum: le restrizioni vengono aggiornate con una frequenza di più volte l’anno e una sostanza non soggetta a restrizione oggi potrebbe esserlo tra sei mesi.

Interazione tra restrizioni e altre norme settoriali

Le restrizioni REACH operano in parallelo ad altre normative di settore che possono imporre limiti più stringenti. Ad esempio:

  • La Direttiva 2011/65/UE (RoHS) limita le sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con soglie proprie, che possono essere più severe rispetto all’Allegato XVII per le stesse sostanze.
  • Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui cosmetici contiene elenchi di sostanze vietate (Allegato II) che si sovrappongono parzialmente all’Allegato XVII.
  • Il Regolamento (UE) 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti prevede limiti di migrazione per sostanze che possono anche essere soggette a restrizione REACH.

La conformità all’Allegato XVII non esonera automaticamente dalla conformità alle normative di settore: un’impresa deve verificare tutti i quadri normativi applicabili al proprio prodotto.

Sanzioni per violazione delle restrizioni

Le restrizioni REACH hanno forza normativa diretta nell’UE. Il mancato rispetto costituisce una violazione del Regolamento 1907/2006, sanzionabile a livello nazionale secondo la legislazione di ciascuno Stato membro. In Italia, le sanzioni per violazione degli obblighi REACH sono disciplinate dal D.Lgs. 133/2009, con previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, il ritiro del prodotto dal mercato.

Le autorità di controllo — in particolare l’ASL per i luoghi di lavoro e le camere di commercio/dogane per l’immissione sul mercato — hanno la facoltà di effettuare ispezioni e campionamenti per verificare la conformità delle sostanze, miscele e articoli in commercio.

Domande frequenti

Cosa contiene l’Allegato XVII del Regolamento REACH?

L’Allegato XVII elenca le sostanze, le miscele e gli articoli soggetti a restrizione nell’UE. Per ogni voce specifica i divieti o i limiti applicabili: concentrazioni massime, usi vietati al grande pubblico, restrizioni per settori specifici o obblighi di etichettatura aggiuntivi.

Qual è la differenza tra una restrizione REACH e un’autorizzazione REACH?

Una restrizione è una misura di portata generale che si applica automaticamente a tutti gli operatori. L’autorizzazione è uno strumento individuale: l’utilizzatore deve richiedere e ottenere un permesso specifico per continuare a usare una sostanza dell’Allegato XIV.

Come viene introdotta una nuova restrizione nell’Allegato XVII?

La procedura è descritta agli articoli 69-73 di REACH. Prevede la preparazione di un dossier Allegato XV, una consultazione pubblica, i pareri dei comitati RAC e SEAC dell’ECHA, e la decisione finale della Commissione che modifica l’Allegato XVII.

Le restrizioni REACH si applicano anche alle importazioni?

Sì. Le restrizioni dell’Allegato XVII si applicano sia alla produzione e all’uso nell’UE sia all’immissione sul mercato, che include le importazioni. Un prodotto importato che contiene una sostanza soggetta a restrizione non può essere commercializzato nell’UE se non rispetta i limiti previsti.

Come verificare se una sostanza è soggetta a restrizione REACH?

Il modo più diretto è consultare il testo aggiornato dell’Allegato XVII tramite EUR-Lex o il database delle restrizioni pubblicato dall’ECHA. L’ECHA mette a disposizione uno strumento di ricerca per sostanza, numero CAS o numero CE.

Verifica la conformità dei tuoi prodotti all’Allegato XVII

Se vuoi verificare se le sostanze nei tuoi prodotti sono soggette a restrizioni REACH o se una modifica recente all’Allegato XVII impatta la tua linea, richiedi una verifica tecnica.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verifica
Scopri il servizio di consulenza

Approfondisci

Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).