Restrizioni REACH
Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006
In sintesi
- La voce 20 fissa le condizioni di restrizione per Composti organostannici: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso nell’UE/SEE.
- Non necessariamente.
- Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
- L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.
La voce 20 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Composti organostannici. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.
Identificazione della sostanza o del gruppo
| Voce Allegato XVII | 20 |
|---|---|
| Denominazione (testo ufficiale) | Composti organostannici |
| Atto | Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII |
| Versione | Consolidata al 23 ottobre 2025 |
Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.
Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)
Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele con funzione biocida in vernici ad associazione libera. 2. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele che abbiano funzione biocida per prevenire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su: a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre; b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura; c) qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso. 3. Non sono consentiti l’immissione sul mercato o l’uso come sostanze o in miscele destinate ad essere utilizzate per il trattamento delle acque industriali. 4. Composti organostannici trisostituiti: a) i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno; b) gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data. 5. Composti di dibutilstagno (DBT): a) i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno; b) gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data; c) in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1 o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico: — adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2), — pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli, — profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido, — tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne, — tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate. d) a titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004. 6. Composti di dioctilstagno (DOT): a) i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1 o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno: — articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle, — guanti, — calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle, — rivestimenti per pareti e pavimenti, — articoli di puericoltura, — prodotti per l’igiene femminile, — pannolini, — stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2); b) gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1 o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.
- adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),
- pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,
- profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,
- tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,
- tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.
- articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,
- guanti,
- calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,
- rivestimenti per pareti e pavimenti,
- articoli di puericoltura,
- prodotti per l’igiene femminile,
- pannolini,
- stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);
Cosa significa in pratica
Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Composti organostannici puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.
Chi e' interessato e quali obblighi
La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
Come verificare la conformita'
Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).
Fonti
Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.
Domande frequenti
Che cosa disciplina la voce 20 dell'Allegato XVII?
La voce 20 fissa le condizioni di restrizione per Composti organostannici: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.
La sostanza e' vietata in modo assoluto?
Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.
A chi si applica la restrizione REACH?
Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.
Come verifico che la versione sia aggiornata?
L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.