Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

11 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 23 fissa le condizioni di restrizione per Cadmium: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso nell’UE/SEE.
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 23 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Cadmium. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 23
Denominazione (testo ufficiale) Cadmium
N. CAS 7440-43-9
N. CE 231-152-8
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

Ai fini della presente voce, i codici e i capitoli indicati tra parentesi quadre si riferiscono alla nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( *1 ) . 1. Non è ammesso l’uso in miscele e articoli fabbricati partendo dai seguenti polimeri organici sintetici (di seguito «materie plastiche»): — polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21] — poliuretano (PUR) [3909 50] — polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10] — acetato di cellulosa (CA) [3912 11] — acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11] — resine epossidiche [3907 30] — resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20] — resine d’urea – formaldeide (UF) [3909 10] — poliesteri insaturi (UP) [3907 91] — tereftalato di polietilene (PET) [3907 60] — tereftalato di polibutilene (PBT) — polistirene cristallo/standard [3903 11] — metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA) — polietilene reticolato (VPE) — polistirene antiurto — polipropilene (PP) [3902 10] È vietata l’immissione sul mercato di miscele e articoli fabbricati a partire dalle materie plastiche di cui sopra il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso della materia plastica. In via derogatoria, il secondo comma non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011. Il primo e il secondo comma si applicano fatti salvi la direttiva 94/62/CE del Consiglio ( *13 ) e gli atti adottati in base ad essa. Entro il 19 novembre 2012, la Commissione, a norma dell’articolo 69, chiede all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV per valutare se debba essere sottoposto a restrizioni l’uso del cadmio e dei suoi composti nelle materie plastiche diverse da quelle elencate al primo paragrafo. 2. Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208 ] e [3209 ] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso. Per le pitture con i codici [3208 ] e [3209 ] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata. 3. In via derogatoria, i punti 1 e 2 non si applicano agli articoli colorati per motivi di sicurezza con miscele contenenti cadmio. 4. In via derogatoria, il punto 1, secondo comma, non si applica: — alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato», — alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido: — a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia; b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie; c) pavimenti e terrazze; d) condotti per cavi; e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1. I fornitori provvedono ad apporre in modo visibile, leggibile e indelebile sulle miscele e sugli articoli contenenti PVC riciclato, prima della loro immissione sul mercato, la dicitura « Contiene PVC riciclato » o il seguente pittogramma: A norma dell'articolo 69 del presente regolamento, la deroga di cui al punto 4 sarà riesaminata, in particolare al fine di ridurre il valore limite per il cadmio e procedere a una nuova valutazione della deroga per le applicazioni elencate alle lettere da a) a e), entro il 31 dicembre 2017. 5. A norma della presente voce, per «trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)» si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica. Non sono ammessi per la cadmiatura gli articoli metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti: a) nelle attrezzature e nelle macchine per: — la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11], — l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436], — la refrigerazione e il congelamento [8418], — la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443]; b) le attrezzature e macchine per la produzione: — degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516], — dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404], — degli impianti sanitari [7324], — del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415]. Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l’immissione sul mercato degli articoli cadmiati o dei componenti di tali articoli utilizzati nei settori o nelle applicazioni elencati nelle precedenti lettere a) e b), nonché degli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla lettera b). 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 sono anche applicabili agli articoli cadmiati o ai componenti di tali articoli impiegati nei settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) nonché agli articoli fabbricati nell’ambito dei settori di cui alla seguente lettera b): a) le attrezzature e macchine per la produzione di: — carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]; b) le attrezzature e macchine per la produzione di: — apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431], — veicoli stradali e agricoli [capitolo 87], — materiale rotabile [capitolo 86], — navi [capitolo 89]. 7. Tuttavia le restrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 non si applicano: — agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni, — ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati. 8. È vietato l'uso nelle leghe per brasatura in tenore pari o superiore allo 0,01 % in peso. È vietata l'immissione sul mercato di leghe per brasatura il cui tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,01 % in peso. S'intende per brasatura un procedimento di giunzione realizzato con l'ausilio di leghe, a temperature superiori a 450 °C. 9. In via derogatoria, il punto 8 non si applica alle leghe per brasatura utilizzate in applicazioni militari e aerospaziali e alle leghe per brasatura utilizzate per motivi di sicurezza. 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in: i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria; ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi: — braccialetti, collane e anelli — gioielli per piercing, — orologi da polso e cinturini, — spille e gemelli per polsini. 11. In via derogatoria, il punto 10 non si applica agli articoli immessi sul mercato prima del 10 dicembre 2011 e agli articoli di gioielleria di oltre 50 anni al 10 dicembre 2011.

  • polimeri o copolimeri di cloruro di vinile (PVC) [3904 10] [3904 21]
  • poliuretano (PUR) [3909 50]
  • polietilene a bassa densità (LDPE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate [3901 10]
  • acetato di cellulosa (CA) [3912 11]
  • acetobutirrato di cellulosa (CAB) [3912 11]
  • resine epossidiche [3907 30]
  • resine a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20]
  • resine d’urea – formaldeide (UF) [3909 10]
  • poliesteri insaturi (UP) [3907 91]
  • tereftalato di polietilene (PET) [3907 60]
  • tereftalato di polibutilene (PBT)
  • polistirene cristallo/standard [3903 11]
  • metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
  • polietilene reticolato (VPE)
  • polistirene antiurto
  • polipropilene (PP) [3902 10]
  • alle miscele prodotte a partire da rifiuti di PVC, di seguito «PVC riciclato»,
  • alle miscele e agli articoli contenenti PVC riciclato il cui tenore di cadmio non è superiore allo 0,1 % in peso della materia plastica nelle seguenti applicazioni del PVC rigido:

a) profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia;

b) porte, finestre, serrande, pareti, persiane, recinzioni e grondaie;

c) pavimenti e terrazze;

d) condotti per cavi;

e) tubi per acque non potabili se il PVC riciclato è utilizzato nello strato intermedio di un tubo multistrato ed è interamente rivestito di uno strato di PVC di nuova produzione in conformità alle disposizioni del punto 1.

  • la produzione di alimenti: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],
  • l’agricoltura [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],
  • la refrigerazione e il congelamento [8418],
  • la tipografia e la stampa [8440] [8442] [8443];
  • degli accessori per la casa [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],
  • dell’arredamento [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],
  • degli impianti sanitari [7324],
  • del riscaldamento centrale e del condizionamento d’aria [7322] [8403] [8404] [8415].
  • carta e cartone [8419 32] [8439] [8441], prodotti tessili e abbigliamento [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];
  • apparecchiature di movimentazione industriale [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],
  • veicoli stradali e agricoli [capitolo 87],
  • materiale rotabile [capitolo 86],
  • navi [capitolo 89].
  • agli articoli e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, «offshore» e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonché agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nel materiale rotabile e nelle imbarcazioni,
  • ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell’affidabilità dell’apparecchiatura su cui sono installati.
  • braccialetti, collane e anelli
  • gioielli per piercing,
  • orologi da polso e cinturini,
  • spille e gemelli per polsini.

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Cadmium puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 23 dell'Allegato XVII?

La voce 23 fissa le condizioni di restrizione per Cadmium: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.