Restrizioni REACH
Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006
In sintesi
- La voce 40 fissa le condizioni di restrizione per Sostanze classificate come gas infiammabili di e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e…
- Non necessariamente.
- Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
- L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.
La voce 40 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.
Identificazione della sostanza o del gruppo
| Voce Allegato XVII | 40 |
|---|---|
| Denominazione (testo ufficiale) | Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| Atto | Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII |
| Versione | Consolidata al 23 ottobre 2025 |
Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.
Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)
Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:
1. È vietato l’uso come sostanze o miscele in aerosol immessi sul mercato per il grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, quali:
- lustrini metallici per decorazione, utilizzati principalmente nelle decorazioni,
- neve e ghiaccio artificiale,
- simulatori di rumori intestinali,
- stelle filanti prodotte con generatori di aerosol,
- imitazione di escrementi,
- sirene per feste,
- schiume e fiocchi per uso decorativo,
- ragnatele artificiali,
- bombette puzzolenti.
2. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio delle bombolette aerosol summenzionate rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Uso riservato agli utilizzatori professionali».
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli aerosol di cui all’articolo 8, paragrafo 1 bis, della direttiva 75/324/CEE del Consiglio ( *2 ) .
4. Gli aerosol di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle condizioni previste.
Cosa significa in pratica
Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Sostanze classificate come gas infiammabili di e altre sostanze puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.
Chi e' interessato e quali obblighi
La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
Come verificare la conformita'
Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).
Fonti
Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.
Domande frequenti
Che cosa disciplina la voce 40 dell'Allegato XVII?
La voce 40 fissa le condizioni di restrizione per Sostanze classificate come gas infiammabili di e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.
La sostanza e' vietata in modo assoluto?
Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.
A chi si applica la restrizione REACH?
Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.
Come verifico che la versione sia aggiornata?
L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.