Restrizioni REACH
Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006
In sintesi
- La voce 5 fissa le condizioni di restrizione per Benzene: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso nell’UE/SEE.
- Non necessariamente.
- Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
- L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.
La voce 5 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Benzene. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.
Identificazione della sostanza o del gruppo
| Voce Allegato XVII | 5 |
|---|---|
| Denominazione (testo ufficiale) | Benzene |
| N. CAS | 71-43-2 |
| N. CE | 200-753-7 |
| Atto | Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII |
| Versione | Consolidata al 23 ottobre 2025 |
Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.
Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)
Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:
1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.
2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.
3. Non è ammessa l’immissione sul mercato e l’uso:
- come sostanza,
- come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.
4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:
a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE; b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l’emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti; c) al gas naturale immesso sul mercato per essere utilizzato dai consumatori, a condizione che la concentrazione di benzene sia inferiore allo 0,1 % volume/volume.
Cosa significa in pratica
Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Benzene puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.
Chi e' interessato e quali obblighi
La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
Come verificare la conformita'
Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).
Fonti
Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.
Dove compare il benzene e perché la restrizione è severa
Il benzene è una materia prima chimica fondamentale, ma come tale non arriva quasi mai al consumatore: il rischio riguarda la sua presenza come impurezza o contaminante in altri prodotti, solventi, carburanti e articoli. È classificato come cancerogeno, e questo spiega la severità della restrizione.
La voce dell’Allegato XVII vieta l’immissione sul mercato e l’uso del benzene come sostanza o in miscele destinate al pubblico oltre una soglia molto bassa. Per l’industria il punto pratico è il controllo delle impurezze: un solvente tecnico può contenere tracce di benzene che superano il limite.
Chi importa solventi, diluenti o prodotti petrolchimici deve avere dai fornitori un dato analitico sul contenuto di benzene, non una rassicurazione a voce. È uno di quei casi in cui la conformità si gioca sul certificato di analisi.
Domande frequenti
Che cosa disciplina la voce 5 dell'Allegato XVII?
La voce 5 fissa le condizioni di restrizione per Benzene: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.
La sostanza e' vietata in modo assoluto?
Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.
A chi si applica la restrizione REACH?
Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.
Come verifico che la versione sia aggiornata?
L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.