Restrizioni REACH
Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006
In sintesi
- La voce 50 fissa le condizioni di restrizione per Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso…
- Non necessariamente.
- Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
- L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.
La voce 50 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) Benzo[a]pirene (BaP). Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.
Identificazione della sostanza o del gruppo
| Voce Allegato XVII | 50 |
|---|---|
| Denominazione (testo ufficiale) | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) Benzo[a]pirene (BaP) |
| N. CAS | 50-32-8, 192-97-2, 56-55-3, 218-01-9, 205-99-2, 205-82-3, 207-08-9, 53-70-3 |
| Atto | Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII |
| Versione | Consolidata al 23 ottobre 2025 |
Questa voce deriva da una restrizione adottata nel quadro della direttiva 76/769/CEE e successivamente incorporata nell'Allegato XVII del REACH.
Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)
Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:
1. A decorrere dal 1 o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto: — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o — un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). La norma EN 16143-2013 [Prodotti petroliferi — Determinazione del contenuto di Benzo(a)pirene (BaP) e di alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli oli diluenti — Procedimento che utilizza la doppia purificazione mediante LC e l'analisi GC/MS] è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con i limiti di cui al primo comma. Fino al 23 settembre 2016, si ritiene che i limiti di cui al primo comma siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP 346:1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei limiti di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano misurati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo. 2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata). 3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1. 4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive: — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( *4 ) , — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ( *5 ) , e — direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ( *6 ) . 5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. Tali articoli comprendono, tra l’altro: — attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette, — utensili per la casa, carrelli, girelli, — attrezzi per uso domestico, — abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, — cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. 6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. 7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015. 8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi. 9. Non possono essere immessi sul mercato per l’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati. 10. Non possono essere utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati. 11. I granuli o il pacciame immessi sul mercato per l’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto. 12. I paragrafi da 9 a 11 si applicano a decorrere dal 10 agosto 2022. 13. I granuli o il pacciame già in uso nell’Unione come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive alla data del 9 agosto 2022 non devono essere rimossi e possono continuare a essere usati per lo stesso scopo. 14. Ai fini dei paragrafi da 9 a 13 si applicano le seguenti definizioni: a) «granuli»: miscele che si presentano come particelle solide di dimensioni comprese tra 1 e 4 mm, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale; b) «pacciame»: miscele che si presentano come particelle solide in fiocchi di dimensioni comprese tra 4 e 130 mm di lunghezza e tra 10 e 15 mm di larghezza, costituite da gomma o altro materiale vulcanizzato o polimerico di origine riciclata o nuova, oppure ottenute da fonte naturale; c) «materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica»: granuli utilizzati nei campi sportivi in erba sintetica per migliorare le prestazioni tecnico sportive dell’erba sintetica; d) «utilizzo in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive»: qualsiasi uso di granuli o pacciame in forma sfusa nei parchi giochi o per scopi sportivi diversi dall’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica.
- di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o
- un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
- direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( *4 ) ,
- direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ( *5 ) , e
- direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio ( *6 ) .
- attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,
- utensili per la casa, carrelli, girelli,
- attrezzi per uso domestico,
- abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,
- cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli.
Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati, in quanto tali o in quanto componenti di altre sostanze, nei bersagli di argilla per il tiro a decorrere dal 22 aprile 2026, se contengono più di 50 mg/kg (0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla) della somma di tutti gli IPA elencati.
Cosa significa in pratica
Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) e altre sostanze puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.
Chi e' interessato e quali obblighi
La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
Come verificare la conformita'
Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).
Fonti
Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.
Domande frequenti
Che cosa disciplina la voce 50 dell'Allegato XVII?
La voce 50 fissa le condizioni di restrizione per Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.
La sostanza e' vietata in modo assoluto?
Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.
A chi si applica la restrizione REACH?
Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.
Come verifico che la versione sia aggiornata?
L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.