Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

9 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 68 fissa le condizioni di restrizione per Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e…
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 68 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula C n F 2n+1 -C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula C n F 2n+1 – direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula C n F 2n+1 – non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: — C n F 2n+1 -X, in cui X = F, Cl, o Br, — in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14, compresa qualsiasi loro combinazione; — C n F 2n+1 -C(= O)OX’ in cui n> 13 e X’ = qualsiasi gruppo, compresi i sali ______________________________. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 68
Denominazione (testo ufficiale) Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula C n F 2n+1 -C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (PFCA C9-C14), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula C n F 2n+1 – direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione; qualsiasi sostanza correlata ai PFCA C9-C14 con un gruppo perfluoro avente formula C n F 2n+1 – non direttamente collegata a un altro atomo di carbonio, in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14 quale uno degli elementi strutturali, compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: — C n F 2n+1 -X, in cui X = F, Cl, o Br, — in cui n = 9, 10, 11, 12, 13 o 14, compresa qualsiasi loro combinazione; — C n F 2n+1 -C(= O)OX’ in cui n> 13 e X’ = qualsiasi gruppo, compresi i sali ______________________________
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce e' stata adottata direttamente nel quadro del Regolamento REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

1. Non è ammessa la fabbricazione o l’immissione sul mercato come sostanze in quanto tali a decorrere dal 25 febbraio 2023.

2. A decorrere dal 25 febbraio 2023 non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso in:

a) un’altra sostanza, come costituente;

b) una miscela;

c) un articolo,

a meno che il livello di concentrazione nella sostanza, nella miscela o nell’articolo sia inferiore a 25 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 e dei loro sali, oppure a 260 ppb per la somma delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14.

3. In deroga al paragrafo 2, il limite di concentrazione deve essere di 10 ppm per la somma dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 se presenti in una sostanza destinata a essere utilizzata come sostanza intermedia isolata trasportata, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), del presente regolamento, con riferimento alla fabbricazione di sostanze chimiche fluorurate con una catena costituita da un numero di atomi di perfluorocarbonio pari o inferiore a sei. La Commissione riesamina questo valore limite non oltre il 25 agosto 2023.

4. Il paragrafo 2 si applica a decorrere dal 4 luglio 2023:

i) ai tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza;

ii) alla fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di:

  • membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione;
  • scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale;
  • sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM 2,5 .

5. In deroga al paragrafo 2, l’uso dei PFCA C9-C14, dei loro sali e delle sostanze correlate ai PFCA C9-C14 è consentito fino al 4 luglio 2025:

i) nei processi fotolitografici o di incisione nella fabbricazione di semiconduttori,

ii) nei rivestimenti fotografici applicati a pellicole;

iii) nei dispositivi medici impiantabili e invasivi;

iv) nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già presenti in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:

  • le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate in attività di formazione;
  • le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che tutti i rilasci siano contenuti;
  • a decorrere dal 1 o gennaio 2023 l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 deve essere limitato solo ai siti nei quali tutti i rilasci possono essere contenuti;
  • le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFCA C9-C14, i loro sali e le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 devono essere gestite in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1021.

6. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica agli articoli immessi sul mercato per la prima volta anteriormente al 25 febbraio 2023.

7. Il paragrafo 2 non si applica al rivestimento della bomboletta degli inalatori-dosatori pressurizzati fino al 25 agosto 2028.

8. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023:

a) ai semiconduttori a sé stanti;

b) ai semiconduttori incorporati in apparecchiature elettroniche finite e semifinite.

9. Il paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 31 dicembre 2030 ai semiconduttori utilizzati nei ricambi destinati ad apparecchiature elettroniche finite immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2023.

10. Fino al 25 agosto 2024 il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 deve essere di 2 000 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. A decorrere dal 26 agosto 2024 il limite di concentrazione deve essere di 100 ppb per la somma di PFCA C9-C14 nelle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l’uso delle fluoroplastiche e nei fluoroelastomeri che contengono gruppi perfluoroalcossi; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La deroga non si applica agli articoli di cui al paragrafo 2, lettera c). La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.

11. Il limite di concentrazione di cui al paragrafo 2 è di 1 000 ppb per la somma dei PFCA C9-C14 presenti nelle micropolveri di PTFE prodotte mediante radiazioni ionizzanti oppure mediante degradazione termica, nonché nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Devono essere evitate emissioni di PFCA C9-C14 durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE; se ciò non fosse possibile, le emissioni devono essere ridotte al minimo per quanto tecnicamente e praticamente possibile. La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 25 agosto 2024.

12. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate ai PFCA C9-C14 sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFCA C9-C14.

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati e altre sostanze puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 68 dell'Allegato XVII?

La voce 68 fissa le condizioni di restrizione per Acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

Approfondisci

Vuoi una verifica sul tuo caso?

Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verificaVedi gli articoli

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.