Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

4 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 77 fissa le condizioni di restrizione per Formaldeide: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso nell’UE/SEE.
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 77 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Formaldeide. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 77
Denominazione (testo ufficiale) Formaldeide
N. CAS 50-00-0
N. CE 200-001-8
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce e' stata adottata direttamente nel quadro del Regolamento REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

1. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

a) 0,062 mg/m 3 per i mobili e gli articoli a base di legno;

b) 0,080 mg/m 3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Il primo comma non si applica:

a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;

b) agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

d) agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;

f) ai biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *23 ) ;

g) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

h) ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;

i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

j) agli articoli usati.

2. Non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell’appendice 14, la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m 3 .

Il primo comma non si applica:

a) ai veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

b) ai veicoli usati.

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Formaldeide puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Dove si trova la formaldeide e cosa cambia con la restrizione

La formaldeide è impiegata soprattutto come legante nei pannelli di legno (truciolare, MDF, compensato), nei tessuti a stiro facilitato, in alcune resine, adesivi e prodotti per la finitura. Il problema non è tanto la sostanza pura quanto ciò che gli articoli finiti rilasciano nell’aria negli ambienti chiusi.

La restrizione fissa limiti al rilascio di formaldeide dagli articoli destinati ai consumatori: mobili, pannelli, tessili. Per un produttore o importatore di arredi significa che il fornitore dei pannelli deve dimostrare il rispetto della soglia di emissione, con prove di laboratorio a supporto.

Chi acquista semilavorati dall’estero è il soggetto più esposto: l’obbligo di conformità ricade su chi immette l’articolo sul mercato UE, non sul fornitore extra-UE. Serve quindi documentazione tecnica che attesti l’emissione, non una semplice dichiarazione generica.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 77 dell'Allegato XVII?

La voce 77 fissa le condizioni di restrizione per Formaldeide: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.