Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

7 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 79 fissa le condizioni di restrizione per Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso…
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 79 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e sostanze a esso correlate: (a) aventi un gruppo perfluoropentilico lineare o ramificato con la formula C 5 F 11 – direttamente legato a un altro atomo di carbonio quale uno degli elementi strutturali; oppure (b) avente un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C 6 F 13 -. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: (a) C 6 F 14 ; (b) C 6 F 13 -C(=O)OH, C 6 F 13 -C(=O)O-X′ o C 6 F 13 -CF 2 -X′ (dove X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali); (c) qualsiasi sostanza avente un gruppo perfluoroalchilico C 6 F 13 – direttamente legato a un atomo di ossigeno a uno degli atomi di carbonio non terminali. Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 79
Denominazione (testo ufficiale) Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e sostanze a esso correlate: (a) aventi un gruppo perfluoropentilico lineare o ramificato con la formula C 5 F 11 – direttamente legato a un altro atomo di carbonio quale uno degli elementi strutturali; oppure (b) avente un gruppo perfluoroesilico lineare o ramificato con la formula C 6 F 13 -. Le seguenti sostanze sono escluse dalla presente denominazione: (a) C 6 F 14 ; (b) C 6 F 13 -C(=O)OH, C 6 F 13 -C(=O)O-X′ o C 6 F 13 -CF 2 -X′ (dove X′ = qualsiasi gruppo, compresi i sali); (c) qualsiasi sostanza avente un gruppo perfluoroalchilico C 6 F 13 – direttamente legato a un atomo di ossigeno a uno degli atomi di carbonio non terminali
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce e' stata adottata direttamente nel quadro del Regolamento REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

1. A decorrere dall’10 ottobre 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei:

a) nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori destinati al pubblico;

b) nelle calzature destinate al pubblico;

c) nella carta e nel cartone utilizzati come materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;

d) nelle miscele destinate al pubblico;

e) nei prodotti cosmetici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009.

2. A decorrere dall’10 ottobre 2027 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA, misurata in materiali omogenei, nei prodotti tessili, nel cuoio, nelle pellicce e nelle pelli diversi da quelli utilizzati nell’abbigliamento e nei relativi accessori di cui al paragrafo 1, destinati al pubblico.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) ai dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi che rientrano nella categoria di rischio III, lettere a), da c) a f), h) e l) di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/425;

b) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;

c) ai dispositivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746;

d) ai prodotti tessili utilizzati nel settore delle costruzioni.

4. A decorrere dall’10 aprile 2026 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA:

a) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati per l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti;

b) nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio per i servizi pubblici antincendio, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano per sedare incendi industriali in impianti contemplati dalla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *31 ) e utilizzino le schiume e le attrezzature esclusivamente a tale scopo.

5. A decorrere dall’10 ottobre 2029 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio e nei concentrati schiumogeni antincendio utilizzati nell’aviazione civile (compresi gli aeroporti civili) in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb per la somma del PFHxA e dei suoi sali, o pari a 1 000 ppb per la somma delle sostanze correlate al PFHxA.

6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle sostanze aventi un gruppo perfluoroalchilico C 6 F 13 – direttamente legato a un atomo di zolfo che sono vietate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *32 ) .

7. In deroga al paragrafo 1, tale paragrafo non si applica agli articoli e alle miscele immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2026.

8. In deroga al paragrafo 2, tale paragrafo non si applica agli articoli immessi sul mercato prima dell’10 ottobre 2027.

9. Ai fini della presente voce, le sostanze correlate al PFHxA sono sostanze per le quali si ritiene, in base alla loro struttura molecolare, che possano degradarsi o trasformarsi in PFHxA.

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e e altre sostanze puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 79 dell'Allegato XVII?

La voce 79 fissa le condizioni di restrizione per Acido perfluoroesanoico (PFHxA), suoi sali e e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

Approfondisci

Vuoi una verifica sul tuo caso?

Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verificaVedi gli articoli

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.