Restrizioni REACH

Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006

9 min di letturaAggiornato il 16/06/2026restrizioni reach allegato xvii

In sintesi

  • La voce 82 fissa le condizioni di restrizione per Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’uso…
  • Non necessariamente.
  • Le restrizioni dell’Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza,…
  • L’Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica.

La voce 82 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 stabilisce restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF 3 ) o di metilene (CF 2 ) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). Di seguito trovi il testo ufficiale italiano della restrizione (versione consolidata al 23 ottobre 2025) e una guida alla sua applicazione pratica.

Identificazione della sostanza o del gruppo

Voce Allegato XVII 82
Denominazione (testo ufficiale) Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) definite come: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF 3 ) o di metilene (CF 2 ) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso)
Atto Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Allegato XVII
Versione Consolidata al 23 ottobre 2025

Questa voce e' stata adottata direttamente nel quadro del Regolamento REACH.

Testo della restrizione (Allegato XVII, colonna 2)

Riportiamo integralmente e senza modifiche le condizioni di restrizione previste dalla colonna 2 dell'Allegato XVII:

1. A decorrere dal 23 ottobre 2030 non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati C 8 F 17 SO 3 X, all’acido perfluoroottanoico (PFOA), ai suoi sali e ai composti a esso correlati e all’acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), ai suoi sali e ai composti a esso correlati, di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021;

b) agli acidi perfluorocarbossilici lineari e ramificati aventi formula C n F 2n + 1-C(= O)OH in cui n = 8, 9, 10, 11, 12 o 13 (C9-C14 PFCA), compresi i loro sali e qualsiasi loro combinazione, soggetti a restrizioni alla voce 68;

c) all’acido perfluoroesanoico (PFHxA), ai suoi sali e alle sostanze a esso correlate, per gli usi soggetti a restrizioni alla voce 79.

3. Nella determinazione della concentrazione della somma di tutte le PFAS sono incluse le sostanze alle quali si applica la deroga di cui al paragrafo 2.

4. In deroga al paragrafo 1, la concentrazione delle PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti dalle attrezzature che sono state sottoposte a pulizia secondo le migliori tecniche disponibili, esclusi gli estintori portatili, non deve superare i 50 mg/l per la somma di tutte le PFAS.

La Commissione riesamina questa deroga non oltre il 23 ottobre 2030.

5. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere immesse sul mercato in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:

a) fino al 23 ottobre 2026 nelle schiume antincendio negli estintori portatili;

b) fino al 23 aprile 2027 nelle schiume antincendio resistenti agli alcoli negli estintori portatili;

c) fino al 23 ottobre 2035 nelle schiume antincendio per:

i) gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE. L’aviazione civile (inclusi gli aeroporti civili) non rientra nella presente deroga;

ii) gli impianti appartenenti all’industria offshore del petrolio e del gas;

iii) le navi militari;

iv) le navi civili in cui le schiume antincendio erano presenti a bordo prima del 23 ottobre 2025 .

6. In deroga al paragrafo 1, le PFAS possono essere utilizzate nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS:

a) fino al 23 aprile 2027 per:

i) l’addestramento e i test, ad eccezione dei test funzionali dei sistemi antincendio, a condizione che tutti i rilasci siano contenuti;

ii) i servizi antincendio pubblici e i servizi antincendio privati che esercitano la funzione di servizio antincendio pubblico, ad eccezione dei casi in cui tali servizi intervengano in incendi industriali presso stabilimenti disciplinati dalla direttiva 2012/18/UE e dell’uso delle schiume e delle attrezzature esclusivamente a tale scopo;

b) fino al 31 dicembre 2030 negli estintori portatili;

c) fino al 23 ottobre 2035 per i casi di cui al paragrafo 5, lettera c).

La Commissione riesamina le deroghe di cui alla lettera c) prima della fine del periodo di validità della deroga.

7. A decorrere dal 23 ottobre 2026, l’uso delle PFAS nelle schiume antincendio in una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 6, lettera c), è soggetto alle condizioni di cui al presente paragrafo. L’utilizzatore deve:

a) garantire che le schiume antincendio siano utilizzate solo in caso di incendi che coinvolgono liquidi infiammabili (incendi di classe B);

b) ridurre le emissioni nei comparti ambientali e l’esposizione umana diretta e indiretta alle schiume antincendio al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

c) garantire la raccolta differenziata delle scorte di schiume antincendio non utilizzate e dei rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio, ove ciò sia tecnicamente e praticamente possibile, e garantirne la gestione ai fini di un trattamento adeguato in modo tale che il contenuto di PFAS sia distrutto o trasformato irreversibilmente;

d) definire un «piano di gestione delle schiume antincendio contenenti PFAS» specifico per il luogo in cui sono utilizzate le schiume antincendio contenenti PFAS, che comprenda:

i) informazioni dettagliate sulle condizioni e sui volumi d’uso delle schiume antincendio in tale sito, che documentino in che modo sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera b);

ii) informazioni sulla raccolta e sul trattamento adeguato a norma della lettera c);

iii) informazioni dettagliate sul tipo e sui metodi di pulizia e manutenzione delle attrezzature;

iv) piani da attuare in caso di fuoriuscita/sversamento accidentale di schiuma antincendio, compresa, se del caso, la documentazione delle azioni di follow-up;

v) una strategia per sostituire le schiume antincendio contenenti PFAS con schiume antincendio prive di fluoro.

Il piano di gestione deve essere riesaminato annualmente e tenuto a disposizione per almeno 15 anni per eventuali ispezioni, su richiesta, da parte delle autorità competenti.

8. A decorrere dal 23 ottobre 2026, le schiume antincendio immesse sul mercato, in cui la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili, devono essere etichettate conformemente al paragrafo 10. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la schiuma antincendio è immessa sul mercato.

9. A decorrere dal 23 ottobre 2026, gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS devono garantire che le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio siano etichettati conformemente al paragrafo 10 se la concentrazione della somma di tutte le PFAS è pari o superiore a 1 mg/l. Salvo altrimenti disposto dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, l’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui vengono prodotti e saranno trattati le scorte di schiume antincendio non utilizzate e i rifiuti contenenti PFAS, comprese le acque reflue, provenienti dall’uso di schiume antincendio.

10. Ai fini dei paragrafi 8 e 9, l’etichettatura deve recare la dicitura seguente: « ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS ». Tali informazioni devono essere riportate in modo visibile, leggibile e indelebile.

11. Ai fini della presente voce si applicano le definizioni seguenti:

a) «estintore portatile»: un estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, che, in condizioni operative, ha una massa non superiore a 20 kg, conformemente alla norma EN3-7; un estintore carrellato non superiore a 150 litri, conformemente alla norma EN-1866; e uno spray estinguente conformemente alla norma EN-16856;

b) «schiuma antincendio»: qualsiasi miscela utilizzata per estinguere gli incendi mediante l’impiego di schiuma, compresi, in via non esaustiva, i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene antincendio necessari per produrre la schiuma;

c) «scorta di schiuma antincendio non utilizzata»: schiuma antincendio che non è stata ancora utilizzata per estinguere un incendio.

Deroghe

Cosa significa in pratica

Le condizioni sopra riportate definiscono i limiti entro cui Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze puo' essere prodotta, venduta o impiegata. In concreto un'impresa deve: verificare se il proprio prodotto contiene la sostanza (in quanto tale, in una miscela o in un articolo); confrontare la concentrazione o l'uso con le soglie e gli usi indicati; documentare la conformita' e, se necessario, riformulare, sostituire la sostanza o cessarne l'uso interessato. Le eventuali deroghe valgono solo per gli usi espressamente elencati.

Chi e' interessato e quali obblighi

La restrizione e' direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento, a tutti gli operatori della catena di fornitura: fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle. Il mancato rispetto di una restrizione dell'Allegato XVII e' sanzionato dalle norme nazionali di attuazione del REACH e puo' comportare il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Come verificare la conformita'

Per una verifica corretta: (1) parti dalla scheda dati di sicurezza e dalla composizione del prodotto; (2) controlla la versione consolidata vigente dell'Allegato XVII, perche' le voci sono spesso aggiornate dagli adeguamenti (ATP) e dai regolamenti di modifica; (3) verifica le eventuali appendici richiamate dalla voce (ad esempio gli elenchi delle sostanze CMR); (4) coordina la restrizione con le altre norme applicabili (CLP, normativa di settore).

Fonti

Testo della restrizione secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata al 23 ottobre 2025 pubblicata su EUR-Lex. Gli aggiornamenti successivi sono introdotti dai regolamenti di modifica: verifica sempre la versione consolidata vigente.

Domande frequenti

Che cosa disciplina la voce 82 dell'Allegato XVII?

La voce 82 fissa le condizioni di restrizione per Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze: ne regola la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso nell'UE/SEE. Il testo vincolante completo e' riportato qui sopra nella versione ufficiale consolidata.

La sostanza e' vietata in modo assoluto?

Non necessariamente. Una restrizione puo' essere un divieto totale oppure fissare limiti di concentrazione, usi consentiti, deroghe o requisiti di etichettatura: occorre leggere le condizioni esatte della voce nel testo sopra riportato.

A chi si applica la restrizione REACH?

Le restrizioni dell'Allegato XVII sono direttamente applicabili a fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato o usano la sostanza, in quanto tale, in miscele o in articoli.

Come verifico che la versione sia aggiornata?

L'Allegato XVII viene modificato di frequente da regolamenti di modifica. Questa scheda riporta la versione consolidata al 23 ottobre 2025; per un controllo formale confronta sempre la versione consolidata vigente su EUR-Lex e le informazioni su ECHA.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.