Rifiuti chimici di laboratorio: gestione corretta

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Sì, se produce rifiuti pericolosi (classificati con codice EER asteriscato).
  • I solventi esauriti pericolosi (es. EER 07 01 03* per solventi alogenati o 07 01 04* per altri solventi organici) devono essere raccolti in contenitori idonei, etichettati con EER…
  • Per i rifiuti pericolosi il deposito temporaneo consente di accumulare al massimo 10 metri cubi prima di procedere allo smaltimento, oppure di procedere comunque allo smaltimento…
  • La scadenza di un reagente non lo trasforma automaticamente in rifiuto.

I laboratori chimici — di analisi, ricerca, controllo qualità o produzione su piccola scala — producono rifiuti che, pur in quantità modeste, presentano spesso una complessità di classificazione elevata. Solventi organici esauriti, acidi e basi neutralizzati, reagenti scaduti, acque di processo contaminate: ogni flusso ha il proprio codice EER, la propria procedura di deposito e il proprio percorso di smaltimento.

Questa guida affronta la gestione corretta dei rifiuti chimici da laboratorio, con attenzione alle specificità delle piccole quantità, alle regole sul deposito temporaneo e ai codici EER più rilevanti per questo contesto.

Quali rifiuti produce tipicamente un laboratorio chimico

La varietà dei flussi dipende dall’attività del laboratorio, ma i gruppi ricorrenti sono:

  • Solventi organici esauriti: acetone, etanolo, isopropanolo, toluene, cloroformio, diclorometano usati per estrazioni, lavaggi, preparazioni
  • Acidi e basi esaurite: soluzioni di HCl, H₂SO₄, NaOH, KOH dopo neutralizzazione o uso analitico
  • Reagenti scaduti o fuori specifica: sostanze chimiche non più utilizzabili per deterioramento, contaminazione o scadenza
  • Acque di processo contaminate: acque di lavaggio di strumentazione, acque da eluizione cromatografica, reflui da digestioni
  • Imballaggi contaminati: flaconi, vials, pipette usa e getta, fusti con residui di sostanze pericolose
  • Rifiuti da cromatografia: fasi stazionarie esaurite (silice, resine a scambio ionico), soluzioni di eluenti

I codici EER più rilevanti per laboratori chimici

La tabella seguente riepiloga i codici EER di uso più frequente in contesto laboratoristico:

Tipo di rifiuto Codice EER Pericoloso
Solventi organici alogenati (es. cloroformio, DCM) 07 01 03*
Altri solventi organici (es. acetone, etanolo, IPA) 07 01 04*
Residui di reazione e distillazione alogenati 07 01 07*
Altri residui di reazione e distillazione 07 01 08*
Acque di lavaggio e acque madri alogenate 07 01 01*
Altre acque di lavaggio e acque madri 07 01 02*
Sostanze chimiche di laboratorio pericolose (contenenti sostanze pericolose) 16 05 06*
Sostanze chimiche di laboratorio non pericolose 16 05 09 No
Imballaggi contaminati da sostanze pericolose 15 01 10*
Acidi inorganici (es. HCl, H₂SO₄, HNO₃) 06 01 01*
Basi inorganiche (es. NaOH, KOH) 06 02 01*

Deposito temporaneo: le regole per i laboratori

Il deposito temporaneo dei rifiuti chimici di laboratorio è l’area operativa più delicata. L’art. 183 comma 1 lett. bb del D.Lgs. 152/2006 consente di tenere i rifiuti presso il luogo di produzione senza autorizzazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • Rifiuti pericolosi: smaltimento obbligatorio entro 30 giorni dalla produzione del primo rifiuto, oppure entro il raggiungimento di 10 m³ accumulati
  • Rifiuti non pericolosi: smaltimento entro 90 giorni (o 30 m³)
  • I contenitori devono essere in buone condizioni, chiusi, non degradati, compatibili con il tipo di rifiuto
  • Ogni contenitore deve riportare: codice EER, data di inizio deposito, nome o ragione sociale del produttore
  • L’area di deposito deve essere separata dal resto del laboratorio, identificata con segnaletica di pericolo e segnalazione “Deposito temporaneo rifiuti”

Un laboratorio che accumula solventi esauriti in un armadio non etichettato senza data di inizio deposito e senza registro è in violazione su più punti contemporaneamente.

La separazione e incompatibilità dei rifiuti chimici

Non tutti i rifiuti chimici possono essere accumulati nello stesso contenitore. Le incompatibilità principali da rispettare obbligatoriamente:

  • Solventi alogenati e non alogenati non vanno miscelati: formano flussi diversi con codici EER diversi e processi di smaltimento diversi (cap. 07 01 03* vs 07 01 04*)
  • Acidi e basi non vanno miscelati: la neutralizzazione non autorizzata è considerata un’operazione di trattamento e richiede autorizzazione
  • Solventi e acquose contaminate vanno separati: le soluzioni acquose contaminate hanno codici EER del capitolo 07 (acque di lavaggio) distinti dai solventi puri esauriti
  • Rifiuti pericolosi e non pericolosi non vanno miscelati: la miscelazione di un rifiuto pericoloso con uno non pericoloso trasforma l’intero volume in rifiuto pericoloso

Quando il reagente scaduto diventa rifiuto: il momento della decisione

Dal punto di vista normativo, il momento in cui un reagente o una sostanza chimica di laboratorio diventa rifiuto è quello in cui il detentore decide di disfarsene o è costretto a farlo (art. 183 c.1 lett. a, D.Lgs. 152/2006). Prima di quella decisione, il prodotto è ancora una merce — sia pure fuori specifica o scaduta.

Questo principio ha implicazioni pratiche: un laboratorio può tenere reagenti scaduti in attesa di valutazione, purché questa sia documentata e avvenga in tempi ragionevoli. Tenere decine di flaconi scaduti da anni senza alcuna documentazione di verifica può essere contestato come gestione irregolare di fatto.

Il registro rifiuti per i laboratori: obblighi e formato

I laboratori chimici che producono rifiuti pericolosi sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, indipendentemente dalla dimensione. Per i laboratori con più di 10 dipendenti, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria a regime. Per quelli più piccoli, il registro cartaceo rimane ammissibile.

Le annotazioni di carico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto. Lo scarico si annota al momento della consegna al trasportatore, con il riferimento al numero del FIR. Il registro va conservato per 3 anni dall’ultima annotazione.

Smaltimento: la filiera autorizzata

I rifiuti chimici di laboratorio devono essere conferiti esclusivamente a trasportatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria corrispondente e verso impianti di recupero o smaltimento autorizzati. Per i piccoli produttori, esistono servizi di raccolta periodica organizzati da gestori specializzati che raccolgono più laboratori in un unico giro, rendendo economicamente sostenibile anche la gestione di piccole quantità.

Prima di affidarsi a un trasportatore, è buona pratica verificare la sua iscrizione all’Albo sul portale ufficiale (albonazionalegestoriambientali.it) e conservare copia dell’autorizzazione nel fascicolo aziendale dei rifiuti.

Domande frequenti

Un laboratorio chimico con pochi dipendenti deve tenere il registro rifiuti?

Sì, se produce rifiuti pericolosi (codici EER con asterisco). L’esenzione riguarda solo le microimprese con meno di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi. I laboratori chimici tipicamente producono rifiuti pericolosi.

Come si smaltiscono le piccole quantità di solventi esauriti da laboratorio?

Si raccolgono in contenitori compatibili (EER 07 01 04* per non alogenati, 07 01 03* per alogenati), si etichettano, si annotano nel registro e si conferiscono a un trasportatore autorizzato verso un impianto di recupero o smaltimento. Non possono essere smaltiti nei reflui o nei rifiuti solidi urbani.

Quanti rifiuti pericolosi si possono tenere in deposito temporaneo?

Al massimo 10 m³ oppure al massimo 30 giorni dalla produzione del primo rifiuto: scatta il limite che si raggiunge prima. Superare uno dei due limiti richiede autorizzazione specifica.

I reagenti scaduti sono automaticamente rifiuto?

No. Un reagente scaduto diventa rifiuto nel momento in cui si decide di non riutilizzarlo. Ma tenerlo indefinitamente senza documentazione di valutazione è una pratica rischiosa che può essere contestata in sede di controllo.

Serve autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti chimici di laboratorio?

No, purché siano rispettati i limiti dell’art. 183 D.Lgs. 152/2006 (10 m³ e 30 giorni per i pericolosi), i contenitori siano integri ed etichettati e l’area sia identificata e separata.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).