Schede tecniche e SDS dei detergenti professionali

Detergenti

Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Detergenti

In sintesi

  • La scheda tecnica (o scheda prodotto) è un documento commerciale che descrive prestazioni, dosaggi e applicazioni del detergente.
  • La SDS deve essere aggiornata senza indugio quando cambiano informazioni sulla classificazione, sulla composizione, sulle misure di sicurezza o sugli usi autorizzati.
  • Sì, se il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Reg. 1272/2008, il numero UFI deve comparire nella sezione 1.1 della SDS per i prodotti destinati al canale professionale.
  • Per un detergente, la sezione 9 deve indicare almeno: aspetto (stato fisico, colore), odore, pH (fondamentale per valutare la corrosività), punto di ebollizione/intervallo di…

I detergenti professionali — prodotti per la pulizia industriale, per l’HO.RE.CA., per il settore sanitario o per l’edilizia — sono soggetti agli stessi obblighi normativi dei detergenti consumer, ma con un livello di dettaglio documentale superiore. La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) non è solo un obbligo formale: è lo strumento che permette agli utilizzatori professionali di gestire il prodotto in sicurezza, ai trasportatori di classificarlo correttamente ADR, alle autorità di vigilare sulla conformità.

Questa guida spiega cosa distingue una scheda tecnica commerciale da una SDS conforme al Reg. 2020/878, quali sezioni sono critiche per i detergenti, e quando l’SDS deve essere aggiornata e ridistribuita.

SDS vs scheda tecnica: due documenti distinti

La confusione tra “scheda tecnica” e SDS è frequente, soprattutto tra piccoli produttori. Sono documenti diversi per scopo, destinatario e obbligatorietà:

  • Scheda tecnica (TDS, Technical Data Sheet): documento commerciale, non regolamentato nella forma, che descrive le prestazioni del prodotto, i dosaggi consigliati, i materiali compatibili e le applicazioni. Il produttore la redige liberamente.
  • SDS (Safety Data Sheet): documento legalmente obbligatorio, strutturato in esattamente 16 sezioni nell’ordine stabilito dall’All. II del Reg. 2020/878. Descrive pericoli, composizione, misure di pronto soccorso, DPI, stabilità, smaltimento, informazioni sul trasporto ADR/IMDG/IATA e sulle normative applicabili.

La SDS non può essere sostituita dalla scheda tecnica e viceversa. Entrambe devono essere disponibili per i clienti professionali: la SDS è obbligatoria per legge, la scheda tecnica è necessaria per l’uso corretto del prodotto.

Il Reg. 2020/878: le novità rispetto al precedente formato

Il Reg. 2020/878, applicato dal 1° gennaio 2023 per le nuove SDS e dal 1° gennaio 2023 per tutte le SDS in circolazione, ha introdotto modifiche significative rispetto al precedente Reg. 453/2010:

  • Sezione 1: obbligo di indicare il numero UFI per le miscele classificate pericolose.
  • Sezione 2: allineamento pieno al sistema GHS/CLP, con obbligo di indicare le classi di pericolo per le nuove categorie introdotte dal Reg. delegato 2023/707 (perturbatori endocrini, PBT, vPvB).
  • Sezione 3: maggiore dettaglio sulla composizione delle miscele; per le sostanze con numero di registrazione REACH, indicazione del numero ECnr.
  • Sezione 9: elenco esteso di parametri fisico-chimici obbligatori (granulometria, potenziale ossidante, ecc. dove rilevanti).
  • Sezione 14: nuovo formato per le informazioni sul trasporto (ADR 2023, IMDG, IATA).

Le sezioni critiche per i detergenti professionali

Sezione Contenuto chiave per detergenti Errori frequenti
1 — Identificazione Nome prodotto, UFI, usi identificati (es. “detergente per pavimenti industriali”), usi sconsigliati UFI assente; usi troppo generici
2 — Identificazione dei pericoli Classificazione CLP completa con tutte le categorie; pittogrammi; H e P phrases Classificazione incompleta; H314 vs H318 non distinti
3 — Composizione Per miscele: tutti i componenti pericolosi con n. CAS, n. CE, n. registrazione REACH, intervallo di concentrazione Numeri di registrazione REACH assenti; profumi allergizzanti non dichiarati
8 — Controllo esposizione/DPI DNEL/PNEC per componenti rilevanti; DPI specifici (guanti EN 374, occhiali EN 166); ventilazione minima DPI generici senza specificare materiale guanti; DNEL assenti
9 — Proprietà fisiche e chimiche pH (critico), viscosità, densità, solubilità, punto di infiammabilità se >0 pH non indicato; “non disponibile” su parametri misurabili
12 — Informazioni ecologiche Biodegradabilità dei tensioattivi (Reg. 648/2004); tossicità acquatica (LC50/EC50) per componenti Dati di biodegradabilità assenti nonostante obbligo Reg. 648/2004
14 — Informazioni sul trasporto Classificazione ADR/IMDG/IATA; numero ONU se applicabile; gruppo di imballaggio “Non classificato ADR” senza verifica effettiva

Quando aggiornare la SDS e a chi inviarla

L’art. 31, par. 9, REACH stabilisce che la SDS deve essere aggiornata senza indugio quando:

  • Diventano disponibili nuove informazioni che possono influire sulle misure di gestione del rischio.
  • Viene rilasciata un’autorizzazione ai sensi del titolo VII di REACH.
  • Viene imposta una restrizione ai sensi del titolo VIII di REACH.
  • Cambiano le informazioni sulla classificazione ai sensi del CLP (es. per aggiornamento dei criteri o nuova sperimentazione).

Dopo l’aggiornamento, la versione revisionata va fornita gratuitamente a tutti i destinatari che hanno ricevuto il prodotto negli ultimi 12 mesi, su supporto cartaceo o elettronico. La data di revisione deve comparire nella sezione 16 della SDS, con numero progressivo di revisione.

Lingua della SDS

La SDS deve essere redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in commercio (art. 31, par. 5, REACH). Un detergente professionale venduto in Italia deve avere la SDS in italiano, anche se il produttore ha sede in Germania. Il distributore italiano che non verifica la disponibilità della SDS in italiano e non la richiede al fornitore è in violazione di REACH.

SDS e ADR: il collegamento con il trasporto

Se il detergente professionale è classificato pericoloso per il trasporto (ADR per strada, IMDG per mare, IATA per aria), la sezione 14 della SDS deve riportare il numero ONU, la denominazione tecnica di spedizione, la classe di pericolo, il gruppo di imballaggio e l’eventuale codice di classificazione ADR. I detergenti acquosi con bassa concentrazione di sostanze pericolose spesso beneficiano dell’esenzione ADR (quantità limitate o esenzione per concentrazione), ma questo deve essere verificato e documentato, non assunto per default.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra scheda tecnica e SDS per un detergente professionale?

La scheda tecnica è un documento commerciale che descrive prestazioni e dosaggi. La SDS è un documento legalmente obbligatorio in 16 sezioni secondo il Reg. 2020/878, che descrive pericoli, sicurezza, trasporto e smaltimento. Sono due documenti distinti e non sostituibili l’uno con l’altro.

Ogni quanto va aggiornata la SDS di un detergente professionale?

La SDS deve essere aggiornata senza indugio quando cambiano classificazione, composizione o misure di sicurezza. Dopo ogni revisione, la versione aggiornata va fornita a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto negli ultimi 12 mesi.

La SDS di un detergente professionale deve includere il numero UFI?

Sì, se il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Reg. 1272/2008, il numero UFI deve comparire nella sezione 1.1 della SDS per i prodotti destinati al canale professionale.

Cosa deve contenere la sezione 9 della SDS di un detergente?

Per un detergente, la sezione 9 deve indicare almeno: aspetto, odore, pH, punto di ebollizione, infiammabilità, solubilità in acqua, densità e viscosità. Il pH è spesso il parametro più critico per determinare la classificazione CLP.

Chi è responsabile della SDS di un detergente importato da fuori UE?

L’importatore UE assume il ruolo di importatore ai sensi di REACH ed è responsabile della redazione della SDS nella lingua ufficiale di ogni Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, della classificazione CLP e della notifica UFI/PCN.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).