Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

4 min di letturaAggiornato il 01/06/2026sicurezza lavoro

In sintesi

  • No.
  • L’Allegato XLIII del D.Lgs 81/2008 fissa il valore limite per la silice cristallina respirabile a 0,1 mg/m³ come media ponderata sulle 8 ore, riferito alla frazione…
  • No.
  • Sì, e in modo significativo.

La silice cristallina respirabile (RCS) è una delle esposizioni cancerogene più diffuse e sottovalutate nei luoghi di lavoro italiani. Non è una sostanza «esotica»: si genera ogni volta che si taglia, si perfora, si leviga o si demolisce un materiale che contiene quarzo, cioè la stragrande maggioranza delle pietre, dei laterizi, del calcestruzzo e degli agglomerati. Capire dove si forma, perché è pericolosa e cosa impone la legge è il primo passo per non trovarsi fuori norma e, soprattutto, per non ammalare i lavoratori.

Cos’è la silice cristallina respirabile

La silice (biossido di silicio) è abbondantissima in natura. Nella forma cristallina → in particolare come quarzo → diventa un problema sanitario quando viene ridotta in particelle abbastanza piccole da raggiungere gli alveoli polmonari: è la cosiddetta frazione respirabile, di diametro aerodinamico indicativamente inferiore a 4-5 micrometri. È questa frazione, invisibile a occhio nudo, che conta ai fini del rischio, non la polvere grossolana che si deposita sul pavimento.

La RCS provoca la silicosi → una malattia professionale storica e irreversibile → e, secondo lo IARC, è classificata come cancerogeno certo per l’uomo (Gruppo 1), associata al tumore del polmone. È importante un dettaglio normativo: la silice non è classificata come cancerogena dal regolamento CLP in quanto sostanza, ma il D.Lgs 81/2008 include nell’Allegato XLII il processo «lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione». È quindi l’attività, non l’etichetta del prodotto, a far scattare gli obblighi del Titolo IX Capo II.

Dove ci si espone

I comparti tipicamente interessati sono numerosi:

  • edilizia e demolizioni: taglio e foratura di calcestruzzo, laterizi, intonaci, scarifiche;
  • lavorazione della pietra naturale e degli agglomerati di quarzo (i piani da cucina in «quarzo composito» sono associati a casi di silicosi accelerata nei marmisti);
  • cave, frantumazione e lavorazione di inerti;
  • fonderie, dove la sabbia silicea è usata per le forme;
  • ceramica, vetro, refrattari e sabbiatura.

Il valore limite e la valutazione

L’Allegato XLIII fissa per la silice cristallina respirabile un valore limite di esposizione professionale che il datore di lavoro deve rispettare. La valutazione del rischio non si fa «a occhio»: richiede in genere un campionamento personale dell’aria respirata dal lavoratore nell’arco del turno, con analisi della frazione respirabile.

Parametro Valore
VLEP silice cristallina respirabile (media 8 ore) 0,1 mg/m³ (frazione respirabile)
Frazione che conta respirabile (≈ < 4-5 µm)
Classificazione IARC Gruppo 1 (cancerogeno certo)
Riferimento D.Lgs 81/2008, Allegato XLII e XLIII

Rientrare nel Titolo IX Capo II significa applicare la gerarchia delle misure: prima la sostituzione o la modifica del processo, poi le misure tecniche collettive, infine i DPI.

Le misure di prevenzione che funzionano

L’esperienza di cantiere e di officina indica alcune misure davvero efficaci:

  • lavorazione «a umido»: il taglio e la foratura con abbattimento ad acqua riducono drasticamente la polvere aerodispersa;
  • aspirazione localizzata sugli utensili (frese, smerigliatrici, taglierine) con filtri ad alta efficienza;
  • segregazione delle aree polverose e organizzazione dei turni per ridurre il numero di esposti;
  • pulizia con aspiratori industriali a filtro assoluto, mai con scopa o aria compressa, che rimettono in sospensione la polvere;
  • DPI respiratori adeguati (tipicamente facciali filtranti FFP3 o respiratori a ventilazione assistita) quando il rischio residuo lo richiede.

Sorveglianza sanitaria e registro

Per i lavoratori esposti a un cancerogeno scattano la sorveglianza sanitaria del medico competente e l’iscrizione nel registro di esposizione, con le relative cartelle sanitarie e di rischio. Il registro va aggiornato e comunicato agli organi di vigilanza e all’INAIL secondo le modalità previste; in caso di cessazione del rapporto la documentazione segue le regole di conservazione di lungo periodo, perché gli effetti del rischio cancerogeno possono manifestarsi a distanza di decenni.

Domande frequenti

La silice è classificata come cancerogena in etichetta?

No. La silice cristallina non porta una classificazione CLP come cancerogena in quanto sostanza, ma il D.Lgs 81/2008 inserisce nell’Allegato XLII il processo lavorativo che genera silice cristallina respirabile. Sono quindi le lavorazioni che la liberano nell’aria a far scattare gli obblighi sui cancerogeni, indipendentemente dall’etichetta del materiale di partenza.

Qual è il valore limite di esposizione professionale?

L’Allegato XLIII del D.Lgs 81/2008 fissa il valore limite per la silice cristallina respirabile a 0,1 mg/m³ come media ponderata sulle 8 ore, riferito alla frazione respirabile. Il rispetto del valore si verifica con campionamenti dell’aria, non con stime qualitative.

Basta la mascherina per essere in regola?

No. I DPI respiratori sono l’ultima linea di difesa, non la prima. La legge impone di privilegiare le misure tecniche e organizzative (lavorazione a umido, aspirazione, segregazione) e di usare i facciali filtranti solo per il rischio residuo, con la formazione e la sorveglianza sanitaria associate.

I piani da cucina in quarzo composito espongono a silice?

Sì, e in modo significativo. Il taglio e la rifinitura a secco di lastre in agglomerato di quarzo, che ha un contenuto di silice molto alto, sono associati a casi di silicosi accelerata. In quei reparti la lavorazione a umido e l’aspirazione localizzata sono essenziali.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.