Sicurezza e rischio chimico
Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.
In sintesi
- Sono sostanze classificate dal regolamento CLP come tossiche per la riproduzione, cioè capaci di danneggiare la fertilità o lo sviluppo del nascituro.
- Il decreto estende ai reprotossici 1A e 1B il regime già previsto per cancerogeni e mutageni: valutazione del rischio mirata, sostituzione, sorveglianza sanitaria e, per i…
- Per i reprotossici privi di soglia non esiste un livello di esposizione sicuro, quindi si applicano le misure più rigorose, incluso il registro degli esposti.
- Probabilmente sì, se tra i solventi ci sono glicoleteri, NMP, DMF o altre sostanze classificate reprotossiche 1A o 1B.
Con il D.Lgs 135/2024 la tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici fa un salto importante: per la prima volta le sostanze tossiche per la riproduzione → i cosiddetti reprotossici → entrano nello stesso regime rafforzato già previsto per cancerogeni e mutageni. Per molte aziende che usano solventi, vernici, adesivi o metalli è un cambiamento concreto, spesso ancora poco conosciuto.
Cosa è cambiato
Il D.Lgs 135/2024 recepisce la Direttiva UE 2022/431 ed è in vigore dall’ottobre 2024. La novità principale è l’ampliamento del campo di applicazione del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008 → finora dedicato ad agenti cancerogeni e mutageni → anche alle sostanze tossiche per la riproduzione classificate di categoria 1A o 1B secondo il regolamento CLP. In pratica il Capo II ora copre i tre rischi CMR nel loro insieme: cancerogeni, mutageni e reprotossici.
Reprotossici con soglia e senza soglia
Il decreto introduce una distinzione decisiva per capire quali obblighi si applicano:
- reprotossici privi di soglia: sostanze per cui non esiste un livello di esposizione sicuro. Vengono gestite con il massimo rigore, in modo analogo ai cancerogeni, incluso l’obbligo del registro degli esposti;
- reprotossici con valore soglia: sostanze per cui esiste un livello al di sotto del quale non si attendono effetti. Restano gli obblighi di valutazione, contenimento e sorveglianza, calibrati sul rispetto del valore soglia.
Quali sostanze e dove si trovano
L’Unione Europea ha identificato circa 150 sostanze tossiche per la riproduzione 1A o 1B. Molte sono di uso comune nell’industria:
| Sostanza | Dove si usa |
|---|---|
| Piombo inorganico e composti | metallurgia, batterie, pigmenti |
| Glicoleteri (2-etossietanolo, 2-metossietanolo) | solventi di vernici, inchiostri, detergenti |
| N-metil-2-pirrolidone (NMP) | solvente per plastiche, rivestimenti, elettronica |
| N,N-dimetilformammide (DMF) | solvente industriale |
| Bisfenolo A | resine epossidiche, policarbonati |
| Mercurio e composti inorganici | strumenti, processi specifici |
Gli effetti documentati vanno dall’alterazione della fertilità (per esempio della qualità del liquido seminale) all’aumento del rischio di aborto spontaneo e di danni allo sviluppo del nascituro.
Gli obblighi per il datore di lavoro
- aggiornare la valutazione del rischio individuando i reprotossici presenti e la loro classificazione;
- applicare il principio di sostituzione e, dove non possibile, il sistema chiuso e le misure tecniche di contenimento;
- attivare la sorveglianza sanitaria, con attenzione particolare alle lavoratrici in gravidanza e allattamento e alla capacità riproduttiva in generale;
- istituire il registro degli esposti per i reprotossici privi di soglia;
- informare e formare i lavoratori sul rischio specifico.
Per il piombo, in particolare, il nuovo Allegato XLIII-bis ribadisce il valore limite biologico e le procedure di sorveglianza sanitaria.
Domande frequenti
Cosa sono le sostanze reprotossiche?
Sono sostanze classificate dal regolamento CLP come tossiche per la riproduzione, cioè capaci di danneggiare la fertilità o lo sviluppo del nascituro. Quelle di categoria 1A o 1B rientrano ora nel Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008, con obblighi rafforzati per il datore di lavoro.
Cosa cambia concretamente con il D.Lgs 135/2024?
Il decreto estende ai reprotossici 1A e 1B il regime già previsto per cancerogeni e mutageni: valutazione del rischio mirata, sostituzione, sorveglianza sanitaria e, per i reprotossici privi di soglia, il registro degli esposti. È in vigore dall’ottobre 2024.
Che differenza c’è tra reprotossici con e senza soglia?
Per i reprotossici privi di soglia non esiste un livello di esposizione sicuro, quindi si applicano le misure più rigorose, incluso il registro degli esposti. Per quelli con valore soglia esiste un livello sotto il quale il rischio è considerato controllato, e gli obblighi sono calibrati sul rispetto di quel valore.
La mia azienda usa solventi: sono coinvolto?
Probabilmente sì, se tra i solventi ci sono glicoleteri, NMP, DMF o altre sostanze classificate reprotossiche 1A o 1B. Va aggiornata la valutazione del rischio, verificata la possibilità di sostituzione e attivata la sorveglianza sanitaria adeguata.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.