Valori limite di esposizione professionale (VLEP)

Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Sicurezza e rischio chimico

In sintesi

  • I VLEP sono le concentrazioni di agenti chimici nell’aria dell’ambiente di lavoro al di sotto delle quali non ci si attende, sulla base delle conoscenze attuali, che si producano…
  • Il VLE-MP (media ponderata nel tempo, TWA – Time Weighted Average) è la concentrazione media su un turno di 8 ore (o 40 ore settimanali) che non deve essere superata.
  • La misurazione avviene tramite campionamento personale (il campionatore viene indossato dal lavoratore nella zona respiratoria) o campionamento in ambiente fisso.
  • Non necessariamente, il D.Lgs. 81/2008 impone di ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile (principio ALARP), indipendentemente dal rispetto del VLEP.

I valori limite di esposizione professionale (VLEP) sono lo strumento quantitativo centrale della valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro. Senza conoscere i limiti applicabili e i metodi per confrontarli con le esposizioni effettive, qualsiasi documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 risulta incompleto e potenzialmente privo di efficacia legale.

Questo articolo descrive la struttura del sistema dei VLEP italiano ed europeo, illustra i diversi tipi di limite, riporta i valori per le sostanze più diffuse in ambito industriale e spiega come impostare correttamente la strategia di misurazione e confronto secondo la norma EN 689.

Fondamento normativo: Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008

In Italia, i VLEP obbligatori sono contenuti nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, che recepisce le direttive europee OEL (Occupational Exposure Limits). La Direttiva (UE) 2017/164 e le successive modifiche (Direttiva 2019/130/UE, Direttiva 2019/983/UE, Direttiva 2022/431/UE) hanno aggiornato i limiti per numerosi agenti, inclusi molti cancerogeni e mutageni di rilevanza industriale.

I valori dell’Allegato XXXVIII sono vincolanti: il loro superamento configura una violazione dell’art. 225, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. Accanto ai valori vincolanti UE, il datore di lavoro può consultare i valori TLV dell’ACGIH e i valori MAK tedeschi come riferimento tecnico aggiuntivo per sostanze prive di limite europeo.

Tipologie di VLEP: TWA, STEL e valori “pelle”

Il sistema dei VLEP distingue due soglie temporali principali e una notazione di via di assorbimento:

  • VLE-MP (TWA, Time Weighted Average): concentrazione media ponderata nel tempo su 8 ore di lavoro giornaliero e 40 ore settimanali. È il limite di riferimento principale.
  • VLE-BD (STEL, Short-Term Exposure Limit): concentrazione massima ammissibile per esposizioni brevi (convenzionalmente 15 minuti), con non più di 4 episodi per turno e almeno 60 minuti di intervallo tra ciascuno. Non deve essere superata anche qualora il TWA sia rispettato.
  • Notazione “pelle” (skin): indica che la sostanza può essere assorbita in misura significativa per via cutanea (contatto diretto con la cute o con superfici contaminate). In questi casi la misurazione dell’esposizione inalatoria da sola non è sufficiente: occorre valutare anche l’esposizione dermica e adottare DPI cutanei adeguati.

Alcune schede tecniche (SDS) riportano anche il BMGV (Biological Monitoring Guidance Value): non è un obbligo legale, ma indica il livello di un indicatore biologico (urinario o ematico) coerente con l’esposizione al VLEP.

Valori limite per le sostanze più comuni in ambito industriale

La tabella seguente riporta i VLEP selezionati dall’Allegato XXXVIII vigente per alcune sostanze di ampio utilizzo industriale. I valori sono in mg/m³ (e ppm dove disponibili):

Sostanza N. CAS TWA (mg/m³) STEL (mg/m³) Note
Acetone 67-64-1 1210 (500 ppm)
Toluene 108-88-3 192 (50 ppm) 384 (100 ppm) Pelle
Xileni (tutti gli isomeri) 1330-20-7 221 (50 ppm) 442 (100 ppm) Pelle
n-Esano 110-54-3 72 (20 ppm) Pelle; neurotossico
Etanolo 64-17-5 1900 (1000 ppm)
Formaldeide 50-00-0 0,37 (0,3 ppm) 0,74 (0,6 ppm) CMR cat. 1B; pelle
Benzene 71-43-2 0,66 (0,2 ppm) 3,28 (1 ppm) CMR cat. 1A; pelle
Stirene 100-42-5 86 (20 ppm) 212 (50 ppm) Pelle
Monossido di carbonio 630-08-0 23 (20 ppm) 117 (100 ppm)
Acido cloridrico 7647-01-0 8 (5 ppm) 15 (8 ppm)
Ammoniaca 7664-41-7 14 (20 ppm) 36 (50 ppm)
Polvere di legno duro (quercia, faggio) 2 (polvere inalabile) CMR; cancro nasofaringeo
Silice cristallina (quarzo) — frazione respirabile 14808-60-7 0,1 CMR cat. 1A (IARC)

Nota: i valori riportati si riferiscono all’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 come aggiornato dalle direttive UE recepite. Verificare sempre la versione vigente prima di procedere alla valutazione.

La norma EN 689: strategia di misurazione e confronto

La norma EN 689:2018 (recepita come UNI EN 689:2019) costituisce il riferimento metodologico europeo per valutare se l’esposizione professionale superi o meno un VLEP. Essa definisce una strategia in tre fasi:

  1. Screening qualitativo (Annex B della norma): analisi del processo, dell’inventario delle sostanze, delle misure di controllo e delle attività svolte. Se il rischio è chiaramente trascurabile, si può concludere senza misurazioni formali, documentando le motivazioni.
  2. Campionamento esplorativo (Annex C): da 1 a 6 misurazioni per verificare se l’esposizione è sicuramente al di sotto del VLEP (zona verde, <0,1 × VLEP) o sicuramente al di sopra (zona rossa, >VLEP). Nella zona grigia si passa alla fase successiva.
  3. Campionamento statistico completo (Annex D): almeno 6 misurazioni sull’operatore/mansione più esposto (worst-case), elaborazione statistica con test di ipotesi dell’U95 (95° percentile della distribuzione log-normale dell’esposizione stimato con un intervallo di confidenza al 70%).

Le misurazioni devono essere eseguite da personale tecnico qualificato con strumentazione calibrata. I campionatori passivi o attivi devono essere conformi alla norma EN 13936 (metodi di campionamento diffusivo) e alle linee guida analitiche validate.

La valutazione del rischio chimico nei confronti dei VLEP: iter applicativo

Il Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di condurre la valutazione del rischio chimico, che include:

  • identificazione delle sostanze pericolose presenti (inventario con CAS, classificazione CLP, VLEP);
  • individuazione delle mansioni e dei relativi scenari di esposizione (frequenza, durata, quantità, modalità operativa);
  • misurazione o stima dell’esposizione per confronto con i VLEP;
  • identificazione delle misure tecniche (ventilazione, processi chiusi), organizzative (rotazione, riduzione tempi) e individuali (DPI) adottate;
  • documentazione nel DVR con conclusioni motivate e programma di riesame.

Strumenti di stima algoritmica come ECETOC TRA o il modello Stoffenmanager possono essere utilizzati in alternativa alla misurazione diretta per mansioni a bassa complessità, purché le assunzioni del modello siano rispettate e adeguatamente documentate.

VLEP e sorveglianza sanitaria: il ruolo del medico competente

Il rispetto dei VLEP non esonera dall’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando prevista. Per gli agenti chimici pericolosi (art. 229 del D.Lgs. 81/2008) la sorveglianza è obbligatoria se la valutazione del rischio ne evidenzia la necessità. Il medico competente ha accesso alla valutazione del rischio (inclusi i dati di esposizione misurati) e partecipa alla programmazione degli accertamenti sanitari specifici per gli agenti identificati.

Per i cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II), la sorveglianza è sistematicamente obbligatoria e i risultati degli accertamenti vanno annotati nel registro degli esposti (art. 243).

Adeguamento dei VLEP: come tenersi aggiornati

I VLEP vengono aggiornati a seguito del recepimento delle direttive UE. Il processo europeo prevede la raccomandazione tecnica del Comitato RAC dell’ECHA (Risk Assessment Committee), la proposta della Commissione e l’adozione con direttiva, seguita dal recepimento nazionale. L’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 viene aggiornato con decreti legislativi di recepimento: è quindi fondamentale monitorare la Gazzetta Ufficiale e il sito del Ministero del Lavoro per le versioni aggiornate dell’allegato.

Domande frequenti

Che cosa sono i valori limite di esposizione professionale (VLEP)?

I VLEP sono le concentrazioni di agenti chimici nell’aria dell’ambiente di lavoro al di sotto delle quali non ci si attende, sulla base delle conoscenze attuali, che si producano effetti avversi sulla salute dei lavoratori esposti per tutta la vita lavorativa. In Italia sono fissati nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e possono essere vincolanti (OEL europei) o indicativi.

Qual è la differenza tra VLE-MP e VLE-BD?

Il VLE-MP (TWA) è la concentrazione media su un turno di 8 ore che non deve essere superata. Il VLE-BD (STEL) è la concentrazione massima ammissibile per esposizioni brevi di 15 minuti, non più di 4 volte per turno con almeno 60 minuti di intervallo. Entrambi i limiti devono essere rispettati contemporaneamente.

Come si misura l’esposizione professionale agli agenti chimici?

Tramite campionamento personale nella zona respiratoria del lavoratore, secondo la strategia della norma EN 689:2018. I campioni vengono analizzati in laboratorio accreditato e i risultati espressi in mg/m³ o ppm si confrontano con i valori dell’Allegato XXXVIII.

Un VLEP non superato significa che il rischio è accettabile?

Non necessariamente. Il D.Lgs. 81/2008 impone di ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile (principio ALARP), indipendentemente dal rispetto del VLEP. Per gli agenti CMR non esiste una soglia di sicurezza assoluta.

Cosa succede se un agente chimico non ha un VLEP stabilito?

Il datore di lavoro deve comunque valutare il rischio. Può fare riferimento ai valori TLV-TWA dell’ACGIH, ai MAK tedeschi o ai valori RAC dell’ECHA come guida tecnica, pur non essendo vincolanti in Italia.

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Il nostro team supporta le aziende nella misurazione dell’esposizione professionale, nell’interpretazione dei VLEP dell’Allegato XXXVIII e nella redazione della sezione rischio chimico del DVR conforme al D.Lgs. 81/2008.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).