Ammendanti, substrati e biostimolanti: classificazione

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • Nel Reg. (UE) 2019/1009 gli ammendanti del suolo (PFC 3) sono prodotti la cui funzione principale è migliorare le proprietà fisiche, chimiche o biologiche del suolo, non fornire…
  • Sì, i substrati di coltivazione sono inclusi nella PFC 4 del Reg. (UE) 2019/1009 come ‘materiali in cui coltivare le piante’.
  • Dipende dal meccanismo d’azione dichiarato.
  • Sì, per i biostimolanti microbici (PFC 6(B)) l’Allegato III del Reg. 2019/1009 richiede l’indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, poiché la…

Ammendanti, substrati di coltivazione e biostimolanti sono tre categorie di prodotti per l’agricoltura che spesso vengono confuse tra loro e con i fertilizzanti tradizionali. La distinzione non è solo terminologica: il Reg. (UE) 2019/1009 assegna a ciascuna categoria una Categoria Funzionale del Prodotto (PFC) distinta, con requisiti specifici di composizione, etichettatura e materie prime ammesse.

Questa guida chiarisce le definizioni normative, le differenze pratiche tra le PFC, le materie prime consentite (CMC) e gli obblighi documentali che variano da categoria a categoria.

Il sistema delle PFC nel Reg. (UE) 2019/1009

Il Reg. (UE) 2019/1009 classifica tutti i prodotti fertilizzanti UE in sei Categorie Funzionali del Prodotto (PFC), definite nell’Allegato I:

PFC Denominazione Funzione principale
PFC 1 Fertilizzante Apporto di nutrienti alle piante
PFC 2 Calce agricola Correzione del pH del suolo
PFC 3 Ammendante del suolo Miglioramento delle proprietà fisiche/chimiche/biologiche del suolo
PFC 4 Substrato di coltivazione Supporto per la crescita delle piante fuori suolo o in contenitore
PFC 5 Inibitore Modulazione di processi biochimici nel suolo (es. nitrificazione, ureasi)
PFC 6 Biostimolante vegetale Stimolazione dei processi nutrizionali, resilienza agli stress abiotici

Ogni PFC è ulteriormente suddivisa in sottocategorie (es. PFC 1(A) organico, PFC 1(B) organo-minerale, PFC 1(C) minerale). La classificazione nella sottocategoria corretta determina i tenori minimi di nutrienti richiesti e le CMC ammissibili.

Ammendanti del suolo — PFC 3

Gli ammendanti sono prodotti che migliorano le caratteristiche fisiche (struttura, porosità, ritenzione idrica), chimiche (pH, capacità di scambio cationico) o biologiche (stimolazione della microflora) del suolo, senza avere come funzione principale l’apporto diretto di nutrienti.

Le sottocategorie principali sono:

  • PFC 3(A) Ammendante organico: prodotto di origine biologica (es. compost, digestato, terra di torba). Deve rispettare i criteri dell’Allegato I per contenuto di carbonio organico, metalli pesanti e contaminanti microbiologici.
  • PFC 3(B) Ammendante inorganico: es. bentonite, zeoliti, perlite con funzione strutturale, gesso agricolo. I requisiti di purezza sono indicati nell’Allegato I, Parte II, CMC pertinente.

Un punto critico per gli ammendanti organici: i limiti di contaminanti (cadmio, piombo, nichel, cromo, mercurio, rame, zinco, arsenico) sono stabiliti nell’Allegato I e devono essere verificati su ogni lotto con analisi accreditate (laboratori ACCREDIA o equivalente europeo).

Substrati di coltivazione — PFC 4

I substrati di coltivazione sono materiali inerti o semi-inerti in cui vengono coltivate le piante, tipicamente in contenitore o fuori suolo. Esempi: torba, fibra di cocco, perlite, lana di roccia, compost stabilizzato, misti di substrati.

I requisiti principali per la PFC 4:

  • Il substrato non deve contenere contaminanti al di sopra dei limiti dell’Allegato I (stessi valori degli ammendanti per metalli pesanti).
  • Se contiene azoto, fosforo o potassio in quantità significative, le tenori devono essere dichiarati in etichetta come “valori indicativi” (non come tenori garantiti, salvo che il prodotto sia anche un fertilizzante misto).
  • Per i substrati a base di materiale biologico, si applicano i criteri microbiologici (Salmonella assente in 25 g, E. coli < 1.000 UFC/g).

Biostimolanti vegetali — PFC 6

I biostimolanti vegetali sono la categoria più innovativa introdotta dal Reg. 2019/1009. Si dividono in:

  • PFC 6(A) Biostimolanti non microbici: acidi umici e fulvici, idrolizzati proteici, estratti di alghe (es. Ascophyllum nodosum), amminoacidi liberi. Devono essere prodotti da CMC ammesse (CMC 2, CMC 6).
  • PFC 6(B) Biostimolanti microbici: batteri (es. Azospirillum, Rhizobium), funghi micorrizici (es. Glomus spp.), altri microrganismi benefici. Per questi prodotti sono richiesti: identificazione tassonomica della specie, assenza di organismi patogeni per piante, animali o uomo, data di scadenza con garanzia di vitalità fino alla scadenza.

Un biostimolante microbico deve essere accompagnato da un dossier tecnico che dimostri la sicurezza del microrganismo per l’uomo (valutazione EFSA o equivalente documentazione scientifica). Il Reg. 2019/1009 non definisce una lista positiva di specie ammesse, ma impone che il fabbricante dimostri l’assenza di proprietà patogene.

Confine tra biostimolante e fitosanitario

Il confine tra la PFC 6 (biostimolante) e il campo di applicazione del Reg. (CE) 1107/2009 (prodotti fitosanitari) è definito dall’art. 2 par. 1 del Reg. 2019/1009 e dall’art. 2 par. 1 del Reg. 1107/2009. La regola pratica:

  • Se il prodotto agisce sulle piante stimolando processi fisiologici (assorbimento nutrienti, tolleranza stress idrico, produzione radici) → PFC 6 biostimolante.
  • Se il prodotto agisce contro organismi nocivi (funghi, insetti, batteri fitopatogeni, erbe infestanti) → prodotto fitosanitario, soggetto a registrazione ai sensi del Reg. 1107/2009.

Alcuni prodotti (es. estratti di Trichoderma, Bacillus subtilis) possono avere un doppio meccanismo. In tal caso, il prodotto deve essere registrato come fitosanitario per la funzione pesticida. L’immissione in commercio come solo biostimolante, occultando la funzione fitosanitaria, costituisce una violazione del Reg. 1107/2009.

Materie prime consentite (CMC) per le diverse PFC

L’Allegato II del Reg. 2019/1009 elenca le CMC (Constituent Material Categories). Non tutte le CMC sono ammesse per tutte le PFC. In sintesi:

  • CMC 1 (sostanze chimiche standard): ammessa per PFC 1, 2, 3, 4, 5 ma non per i biostimolanti PFC 6 microbici.
  • CMC 3 (compost): ammessa per PFC 1(A), PFC 3(A), PFC 4.
  • CMC 5 (digestato): ammessa per PFC 1(A), PFC 3(A), PFC 4. Richiede verifica dei criteri di qualità (metalli pesanti, patogeni).
  • CMC 6 (altri materiali biologici): acidi umici/fulvici, idrolizzati proteici — ammessi per PFC 6(A).
  • CMC 7 (microrganismi): ammessa solo per PFC 6(B).

Obblighi documentali e di prova

Indipendentemente dalla PFC, ogni prodotto fertilizzante UE deve avere:

  • Una documentazione tecnica (Technical Documentation, TD) che dimostri la conformità ai requisiti dell’Allegato I e II. La TD non deve essere depositata preventivamente all’autorità di vigilanza, ma deve essere disponibile per ispezione e mantenuta aggiornata.
  • Analisi di laboratorio accreditate per ogni parametro limite (metalli pesanti, microbiologia, nutrienti dichiarati). I metodi di analisi ammessi sono quelli pubblicati dalla Commissione nel Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 e successivi aggiornamenti.
  • Dichiarazione di conformità UE, firmata dal responsabile dell’immissione in commercio.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra ammendante e fertilizzante secondo il Reg. (UE) 2019/1009?

Nel Reg. (UE) 2019/1009 gli ammendanti del suolo (PFC 3) sono prodotti la cui funzione principale è migliorare le proprietà fisiche, chimiche o biologiche del suolo, non fornire nutrienti in modo diretto. I fertilizzanti propriamente detti (PFC 1) hanno invece come funzione principale l’apporto di nutrienti alle piante. Un prodotto può essere classificato in una sola PFC principale, anche se esercita entrambe le funzioni.

I substrati di coltivazione rientrano nel campo di applicazione del Reg. 2019/1009?

Sì. I substrati di coltivazione sono inclusi nella PFC 4 del Reg. (UE) 2019/1009. Devono rispettare i requisiti del regolamento per ottenere la denominazione “Prodotto fertilizzante UE”. I substrati di uso professionale possono ricadere anche in normative nazionali di settore se non si intende commercializzarli come prodotti fertilizzanti UE.

Un biostimolante è regolato come fertilizzante o come fitosanitario?

Dipende dal meccanismo d’azione dichiarato. Il Reg. (UE) 2019/1009 include i biostimolanti vegetali nella PFC 6, se stimolano i processi nutrizionali delle piante. Se invece il prodotto esercita un effetto diretto su organismi nocivi (funzione pesticida), ricade nel Reg. (CE) 1107/2009 fitosanitari e non può essere commercializzato come biostimolante.

I biostimolanti microbici richiedono una data di scadenza in etichetta?

Sì. Per i biostimolanti microbici (PFC 6(B)) l’Allegato III del Reg. 2019/1009 richiede l’indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione, poiché la vitalità degli organismi microbici decresce nel tempo.

Cosa sono le CMC nel Reg. 2019/1009?

Le CMC (Constituent Material Categories) sono elencate nell’Allegato II del Reg. 2019/1009 e definiscono quali materie prime sono ammesse per produrre un prodotto fertilizzante UE. Un prodotto fertilizzante UE può contenere solo materie prime elencate nelle CMC pertinenti alla propria PFC.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).