Biostimolanti: confine con fitosanitari e concimi

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • Non necessariamente, se il prodotto contiene sostanze attive che esercitano un’azione di protezione fitosanitaria (es. contro funghi, batteri, insetti), può rientrare nel Reg. CE…
  • PFC 6A comprende i biostimolanti microbici, cioè prodotti contenenti microrganismi vivi (batteri, funghi, ecc.) che stimolano la nutrizione della pianta.
  • Sì, ma solo se rientra nelle CMC ammesse per entrambe le PFC e il prodotto soddisfa i requisiti di entrambe.
  • Sì, il Reg. UE 2019/1009 e i relativi standard tecnici richiedono che i microrganismi presenti in PFC 6A siano identificati a livello di specie, con documentazione della vitalità…

Il mercato dei biostimolanti è in forte crescita, ma la classificazione normativa di questi prodotti rimane una delle aree di maggiore incertezza per produttori e importatori. Un prodotto può trovarsi al confine tra tre regimi distinti: il Reg. UE 2019/1009 sui fertilizzanti (PFC 6), il Reg. CE 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (PPP) e le norme sui concimi tradizionali. Classificare male un biostimolante può comportare l’immissione in commercio di un prodotto non autorizzato.

Questa guida analizza i criteri di classificazione, i test normativi da applicare e i casi limite più frequenti nella pratica commerciale.

Il biostimolante nel Reg. UE 2019/1009: definizione e requisiti PFC 6

L’art. 2, par. 1, lett. j) del Reg. UE 2019/1009 definisce il biostimolante delle piante come un fertilizzante UE la cui funzione è stimolare i processi nutritivi della pianta indipendentemente dal contenuto di nutrienti del prodotto, con l’unico obiettivo di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche: efficienza d’uso dei nutrienti, tolleranza agli stress abiotici, qualità del raccolto, disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.

Elementi chiave di questa definizione:

  • L’azione è nutritiva (stimola l’assorbimento o il metabolismo dei nutrienti), non protettiva contro organismi nocivi.
  • Il prodotto non deve esercitare un effetto diretto di controllo su funghi, batteri, insetti o altri organismi patogeni — altrimenti si entra nel territorio del Reg. 1107/2009.
  • La funzione deve essere dimostrata da dati sperimentali nel fascicolo tecnico.

PFC 6A e PFC 6B: schema comparativo

Caratteristica PFC 6A — Biostimolante microbico PFC 6B — Biostimolante non microbico
Principio attivo Microrganismi vivi (batteri, funghi) Sostanze organiche o inorganiche (acidi umici, amminoacidi, estratti di alghe, chitosano)
Esempi tipici Rhizobium spp., Azospirillum spp., funghi micorrizici, Trichoderma spp. (solo se azione biostimolante, non fungicida) Acido umico/fulvico, idrolizzato proteico, estratto di Ascophyllum nodosum, chitosano, betaine
Requisiti CMC CMC 7 (microrganismi) CMC 2, 6, 8, 11 a seconda dell’origine
Controlli specifici Identificazione specie, UFC/g, assenza patogeni (Salmonella, E. coli, ecc.) Purezza chimica, limiti metalli pesanti, assenza di sostanze vietate
Fascicolo tecnico Dati trial + schede microrganismi + analisi microbiologiche Dati trial + analisi chimiche + schede di sicurezza materiali
Durata di conservazione Critica: vitalità microrganismi deve essere garantita fino a scadenza Generalmente più stabile; specificare condizioni di stoccaggio

Il confine con i prodotti fitosanitari (Reg. CE 1107/2009)

Il Reg. CE 1107/2009 definisce i prodotti fitosanitari come prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive, agenti di protezione o sinergizzanti, destinati a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da organismi nocivi oppure a influenzarne i processi vitali (diversamente dalla nutrizione). La distinzione con il biostimolante è sottile ma fondamentale.

Il test normativo chiave è il seguente: se il prodotto esercita un’azione diretta di controllo su un organismo nocivo (fungo, batterio, insetto, nematode, erbaccia), anche come effetto secondario, rientra nel Reg. 1107/2009 e deve essere registrato come PPP prima dell’immissione in commercio.

Casi limite frequenti:

  • Trichoderma spp.: alcune specie sono funghi micorrizici biostimolanti (PFC 6A), altre sono micorassiti con azione fungicida conclamata (PPP). La stessa specie può rientrare in categorie diverse a seconda delle evidenze scientifiche disponibili per il ceppo specifico.
  • Estratti di neem: l’azadiractina è una sostanza attiva registrata come PPP. Un estratto di neem con titolo significativo di azadiractina non può essere commercializzato come biostimolante.
  • Chitosano: classificato come biostimolante non microbico (PFC 6B) nella maggior parte degli usi, ma se commercializzato con indicazioni di elicitazione difensiva contro patogeni specifici, può richiedere valutazione PPP.
  • Bacillus subtilis: alcune formulazioni sono registrate come PPP fungicidi, altre sono commercializzate come biostimolanti. La classificazione dipende dal ceppo, dalla concentrazione e dalle indicazioni d’uso dichiarate.

Il confine con i concimi tradizionali (PFC 1)

Un prodotto con contenuto apprezzabile di macronutrienti (N, P, K) dichiarati può essere tentato di classificarsi sia come concime (PFC 1) sia come biostimolante (PFC 6) per massimizzare le possibilità di mercato. Il Reg. UE 2019/1009 consente miscele (PFC 7), ma ciascun componente deve soddisfare i requisiti della propria PFC.

L’errore più comune è voler etichettare come biostimolante un prodotto che in realtà apporta nutrienti in quantità agronomicamente rilevanti, così da evitare le analisi compositive richieste per PFC 1. Le autorità di vigilanza sono attente a questo tipo di classificazione strategica: se i dati analitici mostrano che il prodotto apporta nutrienti significativi, la classificazione come solo biostimolante è contestabile.

Procedura di classificazione: come procedere in pratica

Prima di assegnare una PFC a un prodotto biostimolante, è utile seguire questo percorso logico:

  1. Analisi della composizione: identificare tutti i componenti attivi e quantificarne la concentrazione. Verificare se qualcuno è incluso nell’allegato del Reg. 1107/2009 come sostanza attiva PPP approvata o in valutazione.
  2. Revisione della letteratura: controllare se per i microrganismi o le sostanze presenti esistono studi che documentano azione fitosanitaria diretta. In quel caso, la classificazione PPP è necessaria indipendentemente dalla funzione principale dichiarata.
  3. Verifica CMC: ogni componente deve rientrare in una CMC ammessa per la PFC target. Se un componente non figura in nessuna CMC, non può essere usato in un fertilizzante UE.
  4. Raccolta dati trial: predisporre almeno due studi in condizioni rappresentative che dimostrino l’effetto biostimolante dichiarato. Gli studi devono includere controllo non trattato e preferibilmente controllo con concime standard.
  5. Redazione del fascicolo tecnico e della dichiarazione di conformità UE prima dell’immissione in commercio.

Vigilanza e sanzioni

In Italia, la commercializzazione di un prodotto che de facto è un PPP ma è etichettato come biostimolante è perseguita ai sensi del D.Lgs. 150/2012 (attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi) e del D.Lgs. 194/1995 in combinato con la legge di recepimento del Reg. 1107/2009. Le sanzioni variano da 5.000 a 150.000 euro, con possibile sospensione dell’attività e sequestro della merce. I Carabinieri per la tutela agroalimentare (CUFAA) effettuano controlli anche su segnalazione dei concorrenti.

Domande frequenti

Un biostimolante rientra sempre nel Reg. UE 2019/1009?

Non necessariamente. Se il prodotto contiene sostanze attive che esercitano un’azione di protezione fitosanitaria (es. contro funghi, batteri, insetti), può rientrare nel Reg. CE 1107/2009 come prodotto fitosanitario, indipendentemente dall’etichetta con cui viene commercializzato. La classificazione dipende dall’azione biologica effettiva, non dalla denominazione commerciale.

Qual è la differenza tra PFC 6A e PFC 6B per i biostimolanti?

PFC 6A comprende i biostimolanti microbici, cioè prodotti contenenti microrganismi vivi (batteri, funghi, ecc.) che stimolano la nutrizione della pianta. PFC 6B comprende i biostimolanti non microbici, come acidi umici, fulvici, amminoacidi, estratti di alghe e chitosano. Entrambe le sottocategorie richiedono dati sperimentali nel fascicolo tecnico a supporto delle indicazioni agronomiche dichiarate.

Un estratto vegetale può essere sia concime che biostimolante?

Sì, ma solo se rientra nelle CMC ammesse per entrambe le PFC e il prodotto soddisfa i requisiti di entrambe. In pratica, la scelta della PFC da dichiarare dipende dalla funzione principale del prodotto. Un estratto di alghe con un contenuto apprezzabile di N, P o K può essere classificato sia come concime organico (PFC 1B) sia come biostimolante (PFC 6B) in base all’effetto prevalente e al dossier tecnico disponibile.

I biostimolanti microbici (PFC 6A) sono soggetti a controlli microbiologici specifici?

Sì. Il Reg. UE 2019/1009 e i relativi standard tecnici richiedono che i microrganismi presenti in PFC 6A siano identificati a livello di specie, con documentazione della vitalità (UFC/g o UFC/mL) e dell’assenza di patogeni per l’uomo, gli animali e l’ambiente. I microrganismi geneticamente modificati sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento.

Cosa succede se commercializzo un biostimolante con effetti fitosanitari senza registrazione PPP?

Si configura un’immissione in commercio illegale di prodotto fitosanitario non autorizzato, con sanzioni penali e amministrative ai sensi del D.Lgs. 150/2012. Il prodotto può essere sequestrato e l’azienda è soggetta a sanzioni pecuniarie significative. L’autorità competente (MASAF) può disporre il ritiro dal mercato.

Classificazione del tuo biostimolante: PFC 6 o PPP?

Analizziamo la composizione, le indicazioni d’uso e il dossier tecnico del tuo prodotto per determinare la classificazione corretta e prevenire contestazioni in sede di vigilanza di mercato.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).