Battericidi e fungicidi: classificazione PT

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • Il termine ‘battericida’ descrive il meccanismo d’azione (uccisione dei batteri), mentre ‘disinfettante’ descrive l’uso finale (disinfezione di superfici, cute, strumenti).
  • I fungicidi biocidi si distribuiscono su più PT a seconda dell’uso: PT7 per la conservazione di pellicole e rivestimenti (es. pitture antifungine), PT9 per la conservazione di…
  • Sì, un prodotto può ottenere autorizzazioni per più PT se il dossier dimostra efficacia e sicurezza per ciascuno.
  • L’efficacia deve essere dimostrata con test standardizzati secondo le norme EN pertinenti: per battericidi su superfici dure si usa tipicamente la norma EN 1276 (quantitativa in…

Nel mercato dei disinfettanti e dei conservanti, termini come “battericida”, “fungicida”, “virucida” o “sporicide” compaiono quotidianamente su etichette, schede tecniche e materiali commerciali. Ma questi claim non sono liberi: nel quadro del Regolamento UE 528/2012, ogni dichiarazione sull’efficacia di un biocida deve essere supportata da test standardizzati e coperta dall’autorizzazione del prodotto. E, soprattutto, ciascun tipo di azione biocida si intreccia con una classificazione precisa per Tipo di Prodotto (PT).

Questo articolo offre una panoramica sistematica dei principali PT rilevanti per battericidi e fungicidi, spiega come si dimostra l’efficacia, chiarisce quando un prodotto può legalmente riportare determinati claim sull’etichetta, e descrive le conseguenze di dichiarazioni non supportate dall’autorizzazione.

Il sistema dei tipi di prodotto (PT): logica di base

Il Reg. 528/2012 suddivide i biocidi in 22 tipi di prodotto raggruppati in quattro macro-categorie:

  • Disinfettanti (PT1–PT5): igiene umana, superfici, veterinaria, alimentare, acqua potabile.
  • Conservanti (PT6–PT13): alimenti/mangimi, conservanti di pellicole, legno, fibre, muratura, fluidi di lavorazione.
  • Controllo degli animali nocivi (PT14–PT20): rodenticidi, avicidi, molluschicidi, insetticidi, repellenti, ecc.
  • Altri biocidi (PT21–PT22): antincrostanti per imbarcazioni, fluidi per imbalsamazione.

Un prodotto con azione battericida che viene utilizzato su superfici alimentari è PT4. Lo stesso principio attivo usato per disinfezione della cute è PT1. Lo stesso ancora, usato per il trattamento dell’acqua potabile, è PT5. L’autorizzazione è specifica per PT: non basta che il principio attivo sia approvato in generale, deve essere approvato per il PT pertinente.

PT rilevanti per i battericidi

I principali tipi di prodotto che coprono l’azione battericida sono:

  • PT1 — Igiene umana: disinfettanti cutanei, gel mani, antisettici per uso su pelle integra. Battericidi e virucidi per la disinfezione della cute di mani, braccia, corpo.
  • PT2 — Disinfettanti per uso privato e sanitario: superfici e materiali in ambito medico, ospedali, cliniche dentistiche. Battericidi, fungicidi, virucidi, sporicide su superfici dure.
  • PT3 — Igiene veterinaria: disinfezione in allevamenti e strutture veterinarie.
  • PT4 — Aree alimentari e mangimistiche: superfici, attrezzature, contenitori a contatto con alimenti. Battericidi (inclusa attività contro Listeria, Salmonella).
  • PT5 — Acqua potabile: disinfezione dell’acqua per uso umano (es. cloro, biossido di cloro, ozono).
  • PT11 — Fluidi refrigeranti e di lavorazione: protezione di sistemi di raffreddamento, liquidi da taglio, acque di processo da contaminazione batterica (inclusa Legionella in torri di raffreddamento).

PT rilevanti per i fungicidi

I fungicidi biocidi si distribuiscono prevalentemente nei PT dedicati alla conservazione di materiali:

  • PT7 — Conservanti per pellicole: prevenzione dello sviluppo di muffe e lieviti su pellicole, rivestimenti, pitture e sigillanti. Fungicidi per prodotti edili e vernicianti.
  • PT9 — Conservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati: prevenzione del deterioramento biologico di materiali tessili, cuoio, carta.
  • PT10 — Conservanti per opere murarie: trattamento di muratura, edifici storici, legno strutturale contro muffe, alghe verdi e licheni.
  • PT13 — Conservanti per fluidi di lavorazione: come sopra per PT11, ma con accento sulla componente fungicida (es. prevenzione di contaminazione fungina in emulsioni lubrificanti).
  • PT22 — Fluidi per imbalsamazione e tassidermia: contiene spesso componenti fungicide.

Attenzione: i fungicidi agricoli (usati su colture) rientrano nel Reg. UE 1107/2009 (prodotti fitosanitari), non nel Reg. 528/2012. La linea di confine è l’uso dichiarato: su piante in campo = fitosanitario; su materiali, superfici, acque = biocida.

Tabella: principali claim biocidi per tipo di prodotto

Tipo di prodotto Claim tipici ammissibili Esempi di principi attivi Test EN di riferimento
PT1 (igiene umana) Battericida, virucida, fungicida cutaneo Etanolo, propanolo, clorexidina EN 1500, EN 12791, EN 14476
PT2 (superfici sanitarie) Battericida, fungicida, sporicide, virucida Ipoclorito, PAA, glutaraldeide, DDAC EN 13697, EN 14476, EN 17126
PT4 (alimentare) Battericida, fungicida su superfici alimentari PAA, ipoclorito, acido citrico + H2O2 EN 13697, EN 1276
PT7 (pellicole/pitture) Fungicida, algicida in-can e dry-film IPBC, bronopolo, propiconazolo ISO 11721, EN 15457
PT10 (muratura) Fungicida, algicida, lichedicida DDAC, benzalconio cloruro EN 15457, EN 15458
PT11 (acque di processo) Battericida, fungicida (inclusa Legionella) Bronopolo, isotiazoloni, glutaraldeide EN 13623

Come si dimostra l’efficacia: le norme EN

L’autorizzazione di un biocida richiede la dimostrazione dell’efficacia attraverso test standardizzati europei (norme EN), condotti in laboratori accreditati. Il sistema di test per i disinfettanti si divide in fasi:

  1. Fase 1 (test quantitativi in sospensione): verifica la capacità germicida in condizioni standard. Test di base: EN 1276 (battericida), EN 1650 (fungicida), EN 14476 (virucida).
  2. Fase 2 Step 1 (test in sospensione con interferenti): simula le condizioni di “sporco” reale (albumina bovina, eritrociti). Test: EN 13727, EN 13624.
  3. Fase 2 Step 2 (test su superfici): verifica l’efficacia su superfici non porose in condizioni pratiche. Test: EN 13697, EN 16615 (superfici con sporco).

I risultati devono soddisfare i criteri di riduzione logaritmica previsti dalla norma (tipicamente ≥ 5 log10 per battericidi in PT2). Il numero di test richiesti dipende dal PT e dall’ampiezza del claim (es. battericida + fungicida + virucida = tre famiglie di test separate).

Claim sull’etichetta: cosa è lecito e cosa non lo è

L’art. 72 del Reg. 528/2012 stabilisce che le etichette, le schede tecniche e qualsiasi materiale pubblicitario di un biocida non possono contenere informazioni fuorvianti o prive di fondamento. Sono espressamente vietate affermazioni come:

  • “Elimina il 99,9% dei batteri” se i test non supportano questa percentuale per le condizioni d’uso effettive.
  • “Battericida ad ampio spettro” senza specificare le condizioni (concentrazione, tempo di contatto, tipo di sporco).
  • “Efficace contro tutti i ceppi di Staphylococcus aureus resistente” senza test specifici su MRSA.
  • “Fungicida totale” senza supporto di test EN contro le specie pertinenti.

Solo i claim specificamente approvati nell’autorizzazione possono comparire sull’etichetta. Ciò riguarda anche le schede prodotto Amazon, le brochure e il sito web del produttore/importatore.

Battericidi vs virucidi: una distinzione importante per il mercato post-pandemia

Dopo la pandemia COVID-19, molti prodotti hanno aggiunto claim virucidi senza una base autorizzativa adeguata. Un prodotto battericida non è automaticamente virucida: l’efficacia contro i virus richiede test separati (EN 14476 per i virus nudi e con involucro, EN 16777 per superfici). Il claim virucida non è contenuto nel PT1 o PT2 solo in virtù dell’efficacia battericida: deve essere specificamente testato e approvato.

Questo è uno degli ambiti in cui i controlli delle autorità nazionali sono aumentati significativamente dal 2020 in poi.

Resistenza microbica: un tema emergente per battericidi e fungicidi

La valutazione del rischio di sviluppo di resistenza microbica è parte integrante del dossier di approvazione dei principi attivi biocidi, specialmente per le categorie più usate come ammoni quaternari e isotiazoloni. ECHA ha pubblicato linee guida specifiche sul tema. L’uso inappropriato o sub-letale di battericidi può favorire la selezione di ceppi resistenti, con implicazioni sia sanitarie che regolamentari. È un aspetto che i produttori devono considerare nella formulazione e nelle istruzioni d’uso.

Domande frequenti

Cosa distingue un battericida da un disinfettante nel Regolamento 528/2012?

“Battericida” descrive il meccanismo d’azione; “disinfettante” descrive l’uso finale. La classificazione avviene per tipo di prodotto (PT): lo stesso principio attivo battericida può rientrare in PT diversi a seconda dell’uso dichiarato.

In quale tipo di prodotto rientrano i fungicidi biocidi?

I fungicidi biocidi si distribuiscono su PT7, PT9, PT10 e PT13 a seconda dell’uso. I fungicidi agricoli rientrano invece nel Reg. 1107/2009 (fitosanitari), non nel Reg. 528/2012.

Un prodotto può essere autorizzato per più tipi di prodotto contemporaneamente?

Sì. Tuttavia ogni PT richiede una valutazione separata, poiché gli scenari di esposizione e i criteri di efficacia variano da un PT all’altro.

Come si dimostra l’efficacia battericida o fungicida per ottenere l’autorizzazione?

Tramite test standardizzati secondo le norme EN pertinenti (es. EN 1276 per battericidi in sospensione, EN 1650 per fungicidi, EN 13697 per superfici), condotti da laboratori accreditati.

La dicitura “battericida” o “fungicida” sull’etichetta è regolamentata?

Sì. Un prodotto può riportare tali claim solo se l’autorizzazione approvata lo contempla e se i test di efficacia standardizzati lo supportano. Etichette con claim non autorizzati violano l’art. 72 del Reg. 528/2012.

Verifica i claim del tuo battericida o fungicida

Prima di commercializzare un prodotto con claim battericida, fungicida o virucida, è fondamentale verificare che l’autorizzazione supporti tali dichiarazioni. Il nostro team analizza la posizione regolatoria del tuo prodotto e i requisiti di test necessari.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).