Caso pratico: antitarlo e antiparassitario per legno

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • Sì, i prodotti antitarlo utilizzati come preservanti del legno rientrano nel Tipo di Prodotto 8 (PT8) del Regolamento UE 528/2012.
  • I PMC (Presìdi Medico Chirurgici) sono una categoria italiana pre-BPR oggi in via di esaurimento.
  • La permetrina è elencata tra i principi attivi approvati per diversi tipi di prodotto, incluso PT8 (preservanti del legno).
  • L’immissione in commercio di un biocida privo di autorizzazione valida è vietata dall’art. 17 del BPR.

Un’azienda produce e commercializza un antitarlo per legno destinato sia al canale professionale (carpenterie, restauratori) sia al fai-da-te. Il prodotto contiene permetrina al 2 % in soluzione idroalcolica ed è storicamente classificato come PMC. Con l’evoluzione normativa BPR, la situazione si è fatta più complessa: cosa deve verificare prima di continuare a venderlo?

Questo articolo analizza, passo per passo, il percorso di conformità BPR per un preservante del legno, evidenziando i nodi critici più frequenti: tipo di prodotto di riferimento, status del principio attivo, obblighi di etichettatura e responsabilità nella catena di distribuzione.

Il contesto normativo: PT8 e il Regolamento 528/2012

Il Regolamento UE 528/2012 (BPR, Biocidal Products Regulation) disciplina l’immissione in commercio di tutti i prodotti biocidi nell’Unione Europea. Un antitarlo per legno rientra tipicamente nel Tipo di Prodotto 8 (PT8 – Preservanti del legno), definito come prodotto impiegato per la protezione del legno, compreso il legname abbattuto, contro attacchi di organismi legnivori (insetti, funghi, muffe).

Il BPR prevede un sistema a due livelli: prima viene approvato il principio attivo a livello UE da ECHA/Commissione, poi viene autorizzato il prodotto finito a livello nazionale o unionale. Nessun prodotto può essere commercializzato se il suo principio attivo non è incluso nell’elenco approvati per il tipo di prodotto pertinente.

Scenario: l’azienda e il suo antitarlo alla permetrina

L’azienda dispone di un prodotto registrato come PMC prima dell’entrata in vigore del BPR. La permetrina (CAS 52645-53-1) è un insetticida piretroide ampiamente usato come preservante del legno e in altri tipi di prodotto (PT18 insetticidi, PT19 repellenti). Il primo passo è verificare se la permetrina è approvata per PT8 e a quali condizioni.

Sul registro ECHA (RIAR – Review of active substances in biocidal products) la permetrina risulta approvata per diversi PT, ma le condizioni specifiche per PT8 riguardano: concentrazione massima nella formulazione, restrizioni d’uso (professionale/consumatori), obblighi di DPI e frasi di rischio specifiche da riportare in etichetta. Ogni variazione rispetto a queste condizioni richiede una valutazione ad hoc.

Cosa significa “regime transitorio” per i PMC

I PMC (Presìdi Medico Chirurgici) erano una categoria italiana regolata dal D.Lgs. 193/2006, sostanzialmente sostitutiva del BPR. Con il passaggio al BPR, il regime transitorio ha consentito ai prodotti già sul mercato di continuare ad essere venduti per un periodo limitato, a condizione che fosse avviata la procedura di autorizzazione BPR.

Ad oggi, i prodotti che non hanno ottenuto un’autorizzazione BPR valida non possono essere legalmente immessi in commercio come biocidi. Continuare a vendere un prodotto ancora etichettato come PMC, senza autorizzazione BPR, configura una violazione dell’art. 17 BPR. L’azienda deve quindi verificare:

  • Se esiste un’autorizzazione BPR italiana (o unionale) per il suo prodotto specifico.
  • Se il fornitore del principio attivo è incluso nell’Articolo 95 ECHA (obbligo che sussiste per chi immette in commercio prodotti contenenti principi attivi soggetti a revisione).
  • Se l’etichetta è conforme ai requisiti BPR (numero di autorizzazione, frasi obbligatorie, pittogrammi CLP, istruzioni d’uso specifiche per PT8).

L’Articolo 95 BPR: obbligo spesso dimenticato

L’articolo 95 del BPR impone che, a partire dal 1° settembre 2015, i prodotti biocidi possano essere commercializzati solo se il fornitore del principio attivo (o la stessa azienda formulatrice) è incluso nell’elenco Art. 95 pubblicato da ECHA per il tipo di prodotto pertinente.

Per l’antitarlo alla permetrina/PT8, l’azienda deve controllare che il proprio fornitore di permetrina compaia in tale elenco. Se il fornitore non è incluso, il prodotto non può essere legalmente commercializzato nell’UE, indipendentemente dall’autorizzazione del prodotto finito. Questo è uno degli errori più frequenti nelle PMI: si dispone dell’autorizzazione del prodotto ma si acquista il principio attivo da un fornitore non iscritto Art. 95.

Etichettatura BPR: cosa deve contenere

L’etichetta di un biocida PT8 autorizzato deve riportare, ai sensi degli artt. 69-72 BPR:

  • Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione.
  • Numero di autorizzazione (formato nazionale o EU-XXXX-XXXX per autorizzazioni unionali).
  • Denominazione commerciale e codice formulazione.
  • Tipo/i di organismo bersaglio (es. Anobium punctatum, Hylotrupes bajulus) e, se pertinente, l’indicazione “non per uso su legno strutturale in contatto con alimenti”.
  • Istruzioni d’uso, dosaggi, categorie di utenti (professionale / grande pubblico).
  • Frase “Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.” (obbligatoria per tutti i biocidi art. 72 BPR).
  • Classificazione CLP con pittogrammi, avvertenze H/P pertinenti.
  • Intervallo di rientro per locali trattati, se applicabile.

Un errore comune è mantenere etichette PMC storiche con la sola registrazione ministeriale italiana senza il numero di autorizzazione BPR: questo rende il prodotto non conforme anche se il principio attivo è approvato.

Responsabilità nella catena di fornitura

Il BPR pone obblighi specifici su ogni anello della catena: produttore/formulatore, importatore, distributore. Chi mette a disposizione un biocida non autorizzato risponde in solido. Per un’azienda che acquista il prodotto finito da un fornitore extra-UE e lo rivende in Italia, la responsabilità di verifica dell’autorizzazione ricade sull’importatore italiano. Non è sufficiente ricevere una scheda di sicurezza: occorre verificare il numero di autorizzazione sul registro ministeriale e/o su R4BP 3 ECHA.

Errori tipici rilevati in fase di audit

  • Vendita di prodotto con autorizzazione scaduta o sospesa, senza aggiornamento della documentazione.
  • Modifica della formulazione (concentrazione, solvente) senza notifica all’autorità competente, che può richiedere una nuova autorizzazione o un’autorizzazione aggiornata.
  • Etichetta in lingua straniera senza traduzione conforme per il mercato italiano.
  • Mancata verifica Art. 95 al momento del cambio fornitore di principio attivo.
  • Assenza di documentazione tecnica (dossier di autorizzazione) in caso di ispezione.

Checklist operativa per l’antitarlo alla permetrina

  1. Verificare su ECHA RIAR che la permetrina sia approvata per PT8 e annotare le condizioni (concentrazione, usi, restrizioni).
  2. Controllare che il fornitore di permetrina sia nell’elenco Art. 95 ECHA per PT8.
  3. Cercare il prodotto finito nel registro italiano biocidi (Ministero della Salute) o in R4BP 3 ECHA.
  4. Verificare che l’etichetta riporti il numero di autorizzazione e tutte le frasi obbligatorie BPR.
  5. Allineare la scheda di sicurezza (SDS) al Reg. 2020/878 e alla classificazione CLP aggiornata.
  6. Archiviare la documentazione tecnica e il fascicolo di autorizzazione per almeno 10 anni.

Domande frequenti

Un antitarlo per legno rientra nel Regolamento Biocidi (BPR)?

Sì. I prodotti antitarlo utilizzati come preservanti del legno rientrano nel Tipo di Prodotto 8 (PT8) del Regolamento UE 528/2012. Per essere commercializzati legalmente nell’UE, devono contenere solo principi attivi approvati ECHA e disporre di un’autorizzazione nazionale o comunitaria valida.

Qual è la differenza tra un biocida e un PMC?

I PMC (Presìdi Medico Chirurgici) sono una categoria italiana pre-BPR oggi in via di esaurimento. Dopo l’entrata in vigore del BPR, i prodotti ex-PMC devono essere ricondotti ai tipi di prodotto biocida corrispondenti e ottenere l’autorizzazione BPR. Vendere un prodotto ancora etichettato come PMC senza un’autorizzazione BPR valida può costituire immissione in commercio non conforme.

Il principio attivo permetrina è ancora approvato per PT8?

La permetrina è elencata tra i principi attivi approvati per diversi tipi di prodotto, incluso PT8 (preservanti del legno). È tuttavia soggetta a restrizioni specifiche su concentrazioni, usi consentiti e categorie di utenti. Prima di formulare o commercializzare, occorre verificare sul registro ECHA RIAR le condizioni esatte dell’approvazione.

Cosa rischia chi vende un antitarlo privo di autorizzazione BPR?

L’immissione in commercio di un biocida privo di autorizzazione valida è vietata dall’art. 17 del BPR. In Italia le sanzioni amministrative possono raggiungere importi significativi e in caso di prodotti che contengono sostanze non approvate può scattare il ritiro dal mercato. Il responsabile della messa a disposizione (distributore o importatore) è solidalmente responsabile.

Come verifico se un prodotto antitarlo è autorizzato in Italia?

Il Ministero della Salute pubblica il registro italiano dei biocidi autorizzati, consultabile sul portale istituzionale. A livello europeo il registro R4BP 3 di ECHA raccoglie tutte le autorizzazioni unionali e nazionali. Il controllo si effettua incrociando il nome commerciale, il numero di autorizzazione riportato in etichetta e lo status sul registro.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).