Caso pratico: brillantante per lavastoviglie industriale

Detergenti

Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Detergenti

In sintesi

  • Sì, il Reg. CE 648/2004 si applica a tutti i detergenti e ausiliari per il lavaggio, inclusi i brillantanti per lavastoviglie, sia di consumo sia professionali/industriali.
  • I brillantanti industriali per lavastoviglie contengono principalmente tensioattivi non ionici (alcoli etossilati) e a volte acido citrico o acidi organici come agenti chelatanti.
  • Sì, se classificato come pericoloso per la salute o fisicamente pericoloso.
  • Sì, il dosaggio automatico riduce l’esposizione, ma le operazioni di ricarica dei serbatoi di brillantante comportano il contatto con il prodotto concentrato.

Un’azienda che fornisce prodotti chimici alla ristorazione e all’industria alimentare vuole commercializzare un brillantante per lavastoviglie industriale da dosare automaticamente tramite pompe peristaltiche. Il prodotto è a base di tensioattivi non ionici (alcoli etossilati a basso schiuma) e acido citrico come agente chelante/acidificante, in formulazione acquosa concentrata. La semplicità apparente della formula nasconde una serie di adempimenti normativi che, se trascurati, possono bloccare la commercializzazione.

Questo caso pratico analizza gli obblighi di conformità passo per passo, con riferimento al Reg. CE 648/2004, al Reg. CLP 1272/2008, al Reg. 2020/878 e alla notifica UFI/PCN.

Ingredienti del brillantante e screening CLP

La formula tipo di un brillantante per lavastoviglie industriale concentrato comprende:

  • Alcoli etossilati (EO 5-9) al 15-30%: tensioattivi non ionici a basso schiuma. A queste concentrazioni nella miscela, classificano tipicamente Eye Dam 1 (H318) — gravi lesioni oculari — per effetto sul film oculare. Alcuni alcoli etossilati con catene specifiche possono avere anche classificazione ambientale (Aquatic Chronic Cat 2-3).
  • Acido citrico al 5-15%: agente chelatante e acidificante. A queste concentrazioni, può contribuire a classificazione Eye Irrit 2 (H319) o, a concentrazioni ≥10%, Skin Irrit 2 (H315).
  • Acido acetico o acido gluconico (tracce): eventuali co-agenti chelanti; verificare classificazione per concentrazione specifica.
  • Acqua demineralizzata: non classificata.

Risultato dello screening: la miscela è classificata almeno Eye Dam 1 (H318), avvertenza “Pericolo”, pittogramma GHS05. Se l’acido citrico supera il 10%, si aggiunge Skin Irrit 2 (H315) con pittogramma GHS07. La classificazione finale dipende dalla formula esatta e si calcola con il metodo della somma (bridging principle, Reg. CLP allegato I).

Etichettatura CLP obbligatoria

Per la miscela classificata Eye Dam 1 + Skin Irrit 2, l’etichetta deve riportare:

  • Pittogrammi: GHS05 (corrosione/lesioni oculari) e GHS07 (punto esclamativo).
  • Avvertenza: Pericolo (da Eye Dam 1, che prevale su Eye Irrit 2).
  • Frasi H: H318 (provoca gravi lesioni oculari), H315 se Skin Irrit 2 classificata.
  • Frasi P: P280 (DPI), P264 (lavarsi accuratamente dopo l’uso), P305+P351+P338 (in caso di contatto con occhi: sciacquare), P310 (contattare immediatamente centro antiveleni per Eye Dam 1).
  • Codice UFI in etichetta.
  • Indicazione degli ingredienti secondo Reg. 648/2004 (categorie sopra soglia).

Scheda dati di sicurezza: punti critici

La SDS ai sensi del Reg. 2020/878 per questo prodotto richiede attenzione particolare su:

  • Sezione 8: DPI per operatori addetti al riempimento/dosaggio — guanti impermeabili EN 374 (nitrile o neoprene), occhiali di protezione a maschera EN 166 obbligatori per Eye Dam 1. Non bastano occhiali a stanghette.
  • Sezione 7: istruzioni per lo stoccaggio dei concentrati — contenitori HDPE sigillati, lontano da materiali incompatibili (ossidanti), temperatura di stoccaggio indicata per evitare degradazione dei tensioattivi.
  • Sezione 12: dati ecotossicologici per gli alcoli etossilati (tossicità acquatica se applicabile) e risultati dei test di biodegradabilità aerobica OCSE 301.
  • Sezione 15: riferimento esplicito al Reg. CE 648/2004 e al Reg. UE 2023/1049 per i prodotti detergenti.

Conformità Reg. CE 648/2004 e Reg. UE 2023/1049

I brillantanti per lavastoviglie rientrano nell’ambito del Reg. 648/2004. Gli obblighi specifici sono:

  • Verifica della biodegradabilità aerobica degli alcoli etossilati (tipicamente superano la soglia 60% OCSE 301 con facilità, ma i dati devono essere documentati dal fornitore).
  • Etichettatura degli ingredienti: dichiarazione delle categorie presenti sopra soglia (tensioattivi non ionici, conservanti se presenti, profumi se aggiunti).
  • Il Reg. UE 2023/1049 aggiunge l’obbligo di lista completa ingredienti tramite QR code per imballaggi che non permettono la stampa completa.

Notifica UFI/PCN: iter pratico per il brillantante

Il prodotto classificato Eye Dam 1 richiede notifica obbligatoria al PCN prima dell’immissione sul mercato. Per un brillantante industriale venduto in Italia, la notifica va effettuata per l’Italia sul portale ECHA in italiano. Il formulatore deve:

  1. Generare il codice UFI tramite il generatore ECHA (input: numero VAT IT e codice formula).
  2. Compilare la notifica PCN indicando composizione, classificazione, uso (professionale, industriale) e confezioni disponibili.
  3. Stampare il codice UFI sull’etichetta del prodotto (posizione visibile, leggibile).
  4. Aggiornare la notifica entro 3 mesi da ogni variazione significativa della formula o dell’imballaggio.

Errori tipici nei brillantanti industriali

Le non conformità più frequenti rilevate durante le verifiche tecniche su brillantanti per lavastoviglie industriali sono:

  • Uso del pittogramma GHS07 da solo, senza GHS05, pur in presenza di Eye Dam 1 (H318).
  • Mancanza di P310 (obbligatorio per Eye Dam 1) — confusione con Eye Irrit 2 che richiede solo P337+P313.
  • SDS basata su formato Reg. 453/2010 (obsoleto) invece di Reg. 2020/878.
  • Codice UFI assente o riportato solo sulla SDS e non sull’etichetta del prodotto.
  • Mancanza dei dati di biodegradabilità per il tensioattivo non ionico (spesso non richiesti al fornitore di materia prima).
  • Etichettatura degli ingredienti Reg. 648/2004 assente o incompleta (es. tensioattivi non ionici non dichiarati).

Domande frequenti

Il brillantante per lavastoviglie industriale è soggetto al Reg. CE 648/2004?

Sì. Il regolamento si applica a tutti i detergenti e ausiliari per il lavaggio, inclusi i brillantanti per lavastoviglie professionali e industriali. Obblighi: biodegradabilità tensioattivi ≥60%, etichettatura ingredienti sopra soglia e, con il Reg. UE 2023/1049, lista completa tramite QR code.

Quale classificazione CLP ha tipicamente un brillantante industriale?

I brillantanti industriali con alcoli etossilati al 15-30% classificano tipicamente Eye Dam 1 (H318), con pittogramma GHS05 e avvertenza “Pericolo”. Se contengono acido citrico ≥10%, si aggiunge Skin Irrit 2 (H315) con GHS07.

Il brillantante per lavastoviglie richiede la notifica UFI/PCN?

Sì, se classificato pericoloso per la salute. La maggior parte dei brillantanti industriali con Eye Dam 1 è soggetta a notifica obbligatoria al PCN tramite portale ECHA, con codice UFI da apporre sull’etichetta.

Ci sono rischi specifici per gli operatori che dosano brillantante industriale?

Sì. Le operazioni di ricarica dei serbatoi comportano contatto con il prodotto concentrato. La SDS deve indicare DPI adeguati (guanti EN 374, occhiali a maschera EN 166) e procedure per fuoriuscite. Il concentrato è pericoloso per gli occhi anche se la concentrazione d’uso in macchina è bassa.

Qual è la differenza tra brillantante domestico e industriale dal punto di vista normativo?

Entrambi ricadono sotto Reg. 648/2004 e CLP. I brillantanti industriali sono tipicamente più concentrati, con SDS obbligatoria da consegnare agli utilizzatori professionali e misure specifiche per il dosaggio automatico. Per i domestici la SDS è disponibile su richiesta ma non obbligatoriamente consegnata.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).