Caso pratico: fusti di solvente esausto da smaltire

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006) consente di accumulare fino a 10 m³ complessivi nel luogo di produzione senza autorizzazione.
  • Ogni contenitore deve riportare: codice CER, descrizione del rifiuto, simboli di pericolo CLP pertinenti (infiammabile, tossico, ecc.), data di inizio accumulo del lotto, ragione…
  • Sì, il trasportatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi) con veicoli idonei e autorizzati per i codici…
  • Il formulario deve indicare: codice CER e descrizione, quantità (peso netto in kg rilevato su bilancia prima del trasporto), stato fisico (liquido), caratteristiche di pericolo…

Un magazzino di verniciatura industriale accumula nel tempo fusti da 200 litri di solvente esausto derivante dal lavaggio di attrezzature e dalla pulizia delle cabine di verniciatura. Il responsabile HSE deve organizzare lo smaltimento: non è chiaro quale codice CER applicare, come documentare il movimento e quali adempimenti RENTRI siano già in vigore.

Questo caso pratico segue le operazioni passo per passo, evidenziando gli errori più frequenti e le azioni correttive.

Fase 1: identificazione e classificazione del rifiuto

Prima di qualsiasi azione, il responsabile deve determinare la natura del solvente esausto. Le domande chiave sono:

  • Il solvente è alogenato (contiene cloro, fluoro, bromo)? Tipici: tricloroetilene, diclorometano, percloroetilene.
  • È un solvente non alogenato? Tipici: acetone, xilene, toluene, MEK, etanolo industriale.
  • I fusti contengono una miscela di più solventi? In quel caso si classifica in base al componente prevalente e alle proprietà della miscela.

Per l’azienda dell’esempio — verniciatura con xilene e acetone come solventi principali, nessun componente alogenato — il codice corretto è CER 14 06 03* (altri solventi e miscele di solventi non alogenati). Il rifiuto è pericoloso assoluto per la presenza delle proprietà HP3 (infiammabile) e HP6 (tossicità acuta).

Errore tipico: classificare il solvente esausto come CER 14 06 05* (residui di altri solventi) invece di CER 14 06 03*. La differenza rileva per alcuni impianti di recupero che accettano solo liquidi, non residui/fanghi.

Fase 2: etichettatura e stoccaggio in deposito temporaneo

I fusti vengono collocati in un’area dedicata con pavimento impermeabile e bacino di contenimento (almeno 110% del volume del fusto più grande). Su ogni fusto deve essere applicata un’etichetta con:

  • Codice CER: 14 06 03*
  • Descrizione: “Solventi organici non alogenati esausti”
  • Pittogrammi CLP: fiamma (GHS02), teschio (GHS06) o pericolo per la salute a seconda della composizione
  • Data di inizio accumulo del lotto
  • Ragione sociale e sede del produttore

I fusti non devono essere impilati oltre 2 livelli senza scaffalatura idonea e devono essere tenuti separati da eventuali fusti di solventi alogenati. L’accumulo non può superare complessivamente 10 m³ di rifiuti pericolosi nel sito di produzione (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006). Con fusti da 200 litri, 10 m³ corrispondono a circa 50 fusti pieni.

Fase 3: annotazione sul registro RENTRI

Non appena il solvente esausto viene prodotto e collocato in deposito temporaneo, il responsabile deve effettuare l’annotazione di carico sul registro cronologico RENTRI entro 10 giorni lavorativi. I campi obbligatori includono:

  • Data di produzione/presa in carico
  • Codice CER e descrizione
  • Quantità in kg (stima per accumulo progressivo, da aggiornare al conferimento)
  • Stato fisico: L (liquido)

Se l’azienda non è ancora migrata al registro digitale RENTRI (per la fascia di adeguamento più tardiva), si utilizza ancora il registro cartaceo vidimato dalla Camera di Commercio, con le stesse tempistiche di annotazione.

Fase 4: selezione del trasportatore e dell’impianto

Il responsabile contatta un trasportatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 5, con i codici CER 14 06 03* nelle autorizzazioni. Verifica:

  • Iscrizione Albo aggiornata (consultabile sul portale albogestoririfiuti.it)
  • ADR: il solvente esausto è classificabile come materia infiammabile liquida classe 3; il trasportatore deve avere veicolo idoneo e conducente con patentino ADR
  • Impianto destinatario: distillatore di solventi con autorizzazione per R3 (recupero di solventi) o D10 (incenerimento) — verificare che il codice CER 14 06 03* sia nell’atto autorizzativo

Fase 5: compilazione del FIR e operazioni di carico

Il Formulario di Identificazione Rifiuti viene compilato in 4 copie prima del carico. La pesatura dei fusti è raccomandata su bilancia omologata: il peso netto (solvente) si ottiene sottraendo la tara del fusto vuoto. Il formulario indica:

  • CER 14 06 03*, “Solventi organici non alogenati esausti”, stato fisico L, caratteristiche di pericolo H3-A, H6.1
  • Numero di colli (es. “5 fusti da 200 l”), peso stimato/effettivo in kg
  • Dati del produttore, del trasportatore (targa veicolo, nome conducente, n. iscrizione Albo) e dell’impianto destinatario

Il conducente firma le copie al momento del ritiro; il produttore trattiene la copia 4 in attesa del ritorno firmata dall’impianto.

Fase 6: chiusura del ciclo e annotazione di scarico

Entro 90 giorni dal trasporto, il produttore deve ricevere la 4ª copia del FIR firmata e datata dall’impianto destinatario. Con questo documento si effettua l’annotazione di scarico sul registro RENTRI entro 10 giorni lavorativi, riportando numero e data del FIR e quantità effettivamente conferita.

Se la 4ª copia non arriva entro 90 giorni, il produttore è obbligato a darne comunicazione scritta alla Provincia (o alla autorità competente regionale), allegando le prime due copie del FIR in suo possesso.

Errori tipici e come evitarli

  • Fusti senza etichetta CER: in sede di controllo, fusti anonimi vengono trattati come rifiuti di origine ignota. Sanzione art. 258 D.Lgs. 152/2006.
  • Deposito oltre 3 mesi senza conferimento: anche se i 10 m³ non sono raggiunti, il termine trimestrale è autonomo e inderogabile.
  • FIR con peso stimato a occhio: le quantità devono essere rilevate su bilancia; stime palesemente errate possono integrare falsità in atti.
  • Mancata verifica dell’iscrizione Albo del trasportatore: il produttore è corresponsabile se il trasportatore non è iscritto o ha autorizzazione scaduta.
  • Annotazione di carico omessa o tardiva: violazione documentale che può portare a verbale anche in assenza di danni ambientali.

Domande frequenti

Quanti fusti di solvente esausto posso tenere in deposito temporaneo senza autorizzazione?

Il limite è 10 m³ complessivi di rifiuti pericolosi (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006). Fusti da 200 litri equivalgono a 0,2 m³ ciascuno: il limite corrisponde a circa 50 fusti. Il conferimento deve comunque avvenire almeno ogni 3 mesi.

Cosa devo scrivere sul fusto di solvente esausto?

Codice CER, descrizione del rifiuto, pittogrammi di pericolo CLP, data di inizio accumulo, ragione sociale e sede del produttore. L’etichettatura è obbligatoria ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 152/2006.

Il trasportatore di solventi esausti deve avere un’autorizzazione specifica?

Sì. Deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 5 per rifiuti pericolosi, con i codici CER specifici nelle autorizzazioni. Il produttore è tenuto a verificarlo prima del conferimento.

Come compilo il FIR per i solventi esausti in fusto?

Codice CER e descrizione, quantità in kg pesata su bilancia, stato fisico (liquido), caratteristiche di pericolo (HP3 infiammabile), dati completi di produttore, trasportatore e destinatario. Quattro copie firmate al momento del carico.

Posso mescolare solventi di diversa natura nello stesso fusto?

No. La miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche diverse è vietata dall’art. 187 D.Lgs. 152/2006 e preclude il recupero per distillazione. Ogni tipologia va gestita in contenitori separati.

Hai fusti di solvente esausto da smaltire correttamente?

Verifichiamo classificazione CER, idoneità del trasportatore, completezza del FIR e aggiornamento del registro RENTRI per la tua situazione specifica.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).