Caso pratico: smaltire vernici e barattoli residui

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • I barattoli e contenitori con residui di vernice solvente-based pericolosa si codificano tipicamente come 08 01 11* (rifiuti di pitture e vernici contenenti solventi organici o…
  • Sì, il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) è obbligatorio per il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale non urbano, indipendentemente dalla quantità.
  • Dipende dal contenuto residuo.
  • In linea generale no.

Un laboratorio di verniciatura, un’officina carrozzeria, una piccola impresa edile o un e-commerce di prodotti chimici si trovano periodicamente a dover gestire vernici scadute, barattoli parzialmente usati, solventi di pulizia e imballaggi contaminati. Sono tutti rifiuti speciali, spesso pericolosi, con codici EER specifici e obblighi di smaltimento precisi.

Questo caso pratico descrive lo scenario tipico di uno smaltimento corretto, i controlli da fare prima di chiamare il trasportatore e gli errori più frequenti che portano a contestazioni ispettive.

Lo scenario: cosa rimane dopo un ciclo produttivo

Un’impresa che utilizza vernici industriali a base solvente per la finitura di superfici metalliche accumula nel tempo:

  • Barattoli con residui di vernice (base solvente, bicomponente o termoindurente).
  • Solventi di pulizia attrezzature (acetone, diluenti, acquaragia) parzialmente esauriti.
  • Imballaggi (lattine, fusti, secchi) con pareti contaminate dai prodotti originali.
  • Stracci, spugne e materiali assorbenti intrisi di solventi o vernice.
  • Filtri degli impianti di filtrazione dell’aria (cabine di verniciatura) saturi di overspray.

Tutti questi materiali devono essere classificati, codificati con il codice EER corretto e smaltiti tramite trasportatore autorizzato verso impianti idonei.

Come assegnare il codice EER

Il codice EER (o CER, Catalogo Europeo dei Rifiuti) si determina in base al processo che ha generato il rifiuto e alla sua composizione. Per il settore verniciatura:

  • 08 01 11* — Rifiuti di pitture e vernici contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose. Si applica a vernici base solvente, primer bicomponenti, vernici poliuretaniche, smalti al nitro.
  • 08 01 12 — Rifiuti di pitture e vernici non pericolosi (vernici base acqua senza solventi organici sopra soglia).
  • 14 06 03* — Altri solventi e miscele di solventi (acetone, xilene, toluene esausti da pulizia attrezzature).
  • 15 01 10* — Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (lattine, fusti, secchi con pareti contaminate).
  • 15 02 02* — Assorbenti, materiali filtranti (compresi i filtri cabina), stracci contaminati da sostanze pericolose.

Cosa controllare prima di procedere

Prima di organizzare il ritiro, verificare:

  • Quantità e volume complessivo: rientra nel deposito temporaneo (art. 185-bis TUA) o è già oltre i 30 mc / 3 mesi? Se i limiti sono superati, il ritiro è urgente.
  • Separazione per EER: vernici pericolose, solventi e imballaggi devono stare in contenitori separati, etichettati con EER e descrizione del rifiuto.
  • Compatibilità chimica: non mescolare mai solventi clorurati (percloroetilene, tricloroetilene) con solventi non alogenati: producono frazioni con diversi obblighi di smaltimento e possono generare reazioni pericolose.
  • Contenitori integri: fusti e lattine devono essere chiusi ermeticamente, senza perdite. I contenitori danneggiati devono essere sovra-imballati prima del trasporto.
  • Registro di carico/scarico: annotare il carico al momento della formazione e lo scarico al momento del ritiro, con codice EER, quantità e identificativo del trasportatore.

Il trasporto: FIR e trasportatore autorizzato

Il ritiro deve essere effettuato da un trasportatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 TUA) nella categoria appropriata (categoria 5 per rifiuti pericolosi, categoria 4 per non pericolosi). Prima del carico, il produttore o il trasportatore emette il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) in quattro copie (o in formato elettronico con il RENTRI se soggetto agli obblighi).

Il FIR deve riportare: dati del produttore, codice EER, descrizione del rifiuto, quantità, impianto di destino, data di trasporto, firma del trasportatore. Una copia rimane al produttore e fa fede per il registro di scarico.

Errori tipici da evitare

  • Smaltire barattoli di vernice come rifiuti urbani o ingombranti: anche piccole quantità di vernice pericolosa non possono andare nel cassonetto o al centro di raccolta comunale per rifiuti domestici se prodotte da un’attività commerciale.
  • Usare trasportatori non iscritti all’Albo: affidare il trasporto a chi non ha l’iscrizione è illecito sia per chi affida sia per chi trasporta, con sanzioni ai sensi dell’art. 256 TUA.
  • Non conservare il FIR: il formulario va conservato per 5 anni (art. 193 TUA). In caso di ispezione, l’assenza del FIR equivale a non dimostrare il corretto smaltimento.
  • Attribuire EER sbagliato per risparmiare: classificare un rifiuto pericoloso come non pericoloso per pagare meno lo smaltimento costituisce traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA).
  • Miscelare frazioni diverse: mescolare vernici e solventi non omogenei riduce le possibilità di recupero e può rendere il rifiuto misto ingestibile da alcuni impianti.

Domande frequenti

Qual è il codice EER corretto per i barattoli di vernice residui?

I barattoli con residui di vernice solvente-based pericolosa si codificano come 08 01 11*. Se la vernice è a base acquosa e priva di solventi pericolosi, si usa il 08 01 12 (non pericoloso). I barattoli vuoti ma contaminati internamente rientrano nel 15 01 10*.

Un artigiano con pochi barattoli di vernice deve compilare il FIR?

Sì. Il FIR è obbligatorio per il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale non urbano. L’unica eccezione riguarda il trasporto diretto al centro di raccolta comunale autorizzato a ricevere piccole quantità da attività produttive, ma le condizioni variano per comune.

Le vernici aerosol esaurite sono pericolose?

Dipende dal contenuto residuo. Una bomboletta completamente svuotata e depressurizzata può essere smaltita come rifiuto metallico non pericoloso (15 01 04). Se contiene ancora prodotto residuo con solventi o biocidi, è pericolosa (08 01 11* o 16 05 04*).

È possibile mescolare vernici esaurite di tipo diverso nello stesso contenitore?

In linea generale no. L’art. 187 del D.Lgs. 152/2006 vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo diverse se la miscelazione rende più difficile il recupero o aumenta il rischio. Ogni categoria omogenea va tenuta separata nel deposito temporaneo.

Devi smaltire vernici, solventi o imballaggi contaminati?

Ti aiutiamo a classificare correttamente i tuoi rifiuti chimici, verificare che il trasportatore sia autorizzato e mettere in ordine il registro e il FIR prima di ogni ritiro.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).