Caso pratico: imballaggi contaminati da prodotti chimici

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Il codice CER corretto è 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).
  • Dipende dal contenuto originario.
  • Il produttore di rifiuti pericolosi (inclusi 15 01 10*) rientra negli obblighi RENTRI previsti dal DM 4 agosto 2022.
  • Il deposito temporaneo è regolato dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006.

Un laboratorio chimica acquista solventi in fusti da 200 litri, li utilizza nei processi produttivi e si ritrova periodicamente con decine di fusti “vuoti” che in realtà contengono ancora residui di sostanza. La domanda che molti responsabili HSE si pongono è semplice: questi imballaggi sono rifiuti pericolosi? E se sì, cosa cambia nella gestione concreta?

Questo caso pratico analizza la classificazione degli imballaggi contaminati da prodotti chimici (CER 15 01 10*), le regole di deposito temporaneo, gli adempimenti documentali e gli errori più comuni che portano a contestazioni da parte degli ispettori ARPA.

Il contesto: un magazzino chimico dopo la produzione

L’azienda in esame è un produttore di vernici industriali con circa 40 dipendenti. Nell’area di produzione, ogni settimana si accumulano:

  • Fusti da 200 L di resine epossidiche parzialmente svuotati.
  • Taniche da 20 L di solventi xilenico e acetonico con residui sul fondo.
  • Sacchi da 25 kg di pigmenti (alcune formulazioni classificate Aquatic Chronic 1).
  • IBC da 1000 L di induritori isocianatici con incrostazioni interne.

Il responsabile HSE ha sempre conferito tutto come “imballaggi misti” con un unico CER non pericoloso. Un’ispezione ARPA ha rilevato la non conformità e ha elevato una sanzione ai sensi dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006.

La classificazione corretta: CER 15 01 10*

Il codice CER 15 01 10* è una voce assoluta pericolosa: non si tratta di una voce a specchio, quindi non richiede una valutazione della concentrazione di sostanze pericolose. Il criterio è binario:

  • L’imballaggio ha contenuto una sostanza o preparato pericoloso (classificato secondo CLP/Reg. 1272/2008), E
  • Nell’imballaggio sono presenti residui di tale sostanza.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il codice è 15 01 10* senza possibilità di scelta alternativa. La nota alla voce nella Decisione 2014/955/UE è chiara in tal senso. Il fatto che i residui siano “minimi” non rileva.

Cosa cambia nella gestione pratica rispetto agli imballaggi non pericolosi

Aspetto Imballaggi non pericolosi (es. 15 01 02) Imballaggi 15 01 10* (pericolosi)
Deposito temporaneo — limite quantitativo 30 m³ per punto di produzione 10 m³ per punto di produzione
Deposito temporaneo — limite temporale 1 anno o 30 m³ (il primo raggiunto) 1 anno o 10 m³ (il primo raggiunto)
Registro di carico e scarico Non obbligatorio per produttori non soggetti a MUD Obbligatorio per tutti i produttori di rifiuti pericolosi
Formulario di identificazione (FIR) Obbligatorio per trasporto Obbligatorio per trasporto, con dati aggiuntivi
RENTRI — trasmissione telematica Non sempre obbligatoria Obbligatoria (rifiuto pericoloso)
Trasportatore richiesto Iscritto Albo categoria 4 o 5 Iscritto Albo categoria 4 o 5 (rifiuti pericolosi)

Deposito temporaneo: regole operative

Gli imballaggi 15 01 10* possono essere tenuti in deposito temporaneo presso il luogo di produzione senza autorizzazione, a condizione che:

  • Non si superi il limite di 10 m³ per punto di produzione (calcolato sommando tutti i rifiuti pericolosi, non solo gli imballaggi).
  • Non trascorra più di un anno dalla data del primo deposito del lotto.
  • I rifiuti siano separati fisicamente dagli altri rifiuti e da prodotti destinati alla vendita.
  • Ogni contenitore sia etichettato con il codice CER, la dicitura “rifiuto pericoloso” e la data di inizio deposito.
  • L’area di deposito abbia pavimentazione impermeabile e sia dotata di sistemi di contenimento in caso di spandimento.

Adempimenti documentali: registro e FIR

Per i rifiuti pericolosi, il produttore deve tenere un registro di carico e scarico aggiornato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il rifiuto viene prodotto (carico) e dal momento del conferimento al trasportatore (scarico). Con l’entrata a regime di RENTRI, il registro cartaceo viene progressivamente sostituito dalla registrazione telematica sul portale del Ministero dell’Ambiente.

Per ogni spedimento, il produttore compila il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in quattro copie, inserendo il codice CER corretto (15 01 10*), la quantità, il trasportatore, la descrizione del rifiuto e l’impianto di destinazione. La quarta copia, firmata dall’impianto, deve rientrare entro 90 giorni; in caso contrario il produttore è obbligato a darne comunicazione alla Provincia.

Errori tipici e conseguenze

  • Classificare come non pericoloso (es. 15 01 02 polietilene): sanzione art. 258 D.Lgs. 152/2006, da 2.600 a 26.000 euro, con sequestro del rifiuto in caso di trasporto già avvenuto.
  • Superare il limite di deposito temporaneo: il deposito diventa “deposito non autorizzato” ai sensi dell’art. 256, con sanzioni penali per il titolare.
  • FIR con dati errati: il trasportatore può rifiutare il ritiro; in caso di incidente durante il trasporto, la responsabilità ricade sul produttore se i dati del FIR non corrispondono alla realtà.
  • Non registrare su RENTRI: sanzione progressiva con il completamento del calendario di obbligatorietà per i rifiuti pericolosi.

Domande frequenti

Qual è il codice CER degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose?

Il codice CER corretto è 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze). È una voce pericolosa assoluta: non dipende dalla concentrazione del contaminante, ma dalla semplice presenza di residui di sostanze classificate come pericolose.

Un imballaggio “vuoto svuotato” di prodotto chimico è ancora un rifiuto pericoloso?

Dipende dal contenuto originario. Se il prodotto era pericoloso (classificato con pittogrammi CLP) e nell’imballaggio rimangono residui anche in quantità minime, l’imballaggio va classificato 15 01 10*. Solo gli imballaggi completamente privi di residui di sostanze pericolose possono ricadere nei codici 15 01 0X non pericolosi.

Chi smaltisce gli imballaggi 15 01 10* deve iscriversi al RENTRI?

Il produttore di rifiuti pericolosi (inclusi 15 01 10*) rientra negli obblighi RENTRI previsti dal DM 4 agosto 2022. L’iscrizione e la trasmissione telematica dei dati sono obbligatorie, con scadenze scaglionate in base alla dimensione dell’impresa.

Come si depositano temporaneamente gli imballaggi contaminati?

Il deposito temporaneo è regolato dall’art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006. Per i rifiuti pericolosi il limite quantitativo è 10 m³ per punto di produzione, oppure un anno dalla data del primo deposito. Gli imballaggi 15 01 10* devono essere tenuti separati dagli altri rifiuti e correttamente etichettati.

Serve un’analisi chimica per classificare gli imballaggi 15 01 10*?

Di norma no: la classificazione 15 01 10* si basa sulla conoscenza del contenuto originario (la scheda di sicurezza del prodotto chimico). Se il prodotto era pericoloso, l’imballaggio con residui è 15 01 10* per definizione. L’analisi chimica può essere richiesta dall’impianto di destinazione per verificare la compatibilità con il ciclo di trattamento.

La tua impresa gestisce imballaggi chimici contaminati?

Verifica la correttezza della classificazione CER e degli adempimenti documentali per gli imballaggi 15 01 10*. Un consulente specializzato può aiutarti a strutturare il deposito temporaneo e i registri RENTRI in modo conforme.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verifica
Scopri il servizio di consulenza

Approfondisci

Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).