Imballaggi contaminati da sostanze pericolose

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Il codice EER di riferimento è 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).
  • Non necessariamente, se l’imballaggio è stato adeguatamente bonificato (svuotato, lavato o neutralizzato secondo le procedure tecniche applicabili e la scheda di sicurezza del…
  • Il produttore del rifiuto, ovvero il soggetto la cui attività ha generato l’imballaggio contaminato (art. 183, lett. f, D.Lgs. 152/2006).
  • Sì, se il rifiuto contenuto ha le stesse caratteristiche di pericolo della sostanza originaria o caratteristiche analoghe, il trasporto deve avvenire nel rispetto dell’ADR.

Chi utilizza sostanze chimiche pericolose nella propria attività si trova regolarmente a dover gestire imballaggi che hanno contenuto queste sostanze: fusti, taniche, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) o semplici flaconi. La destinazione di questi imballaggi — se come rifiuto pericoloso o non pericoloso — dipende da un’analisi precisa del loro stato e dal codice EER corretto da assegnare.

Un errore di classificazione su questi materiali è tra le non conformità più frequenti riscontrate durante i controlli dell’ARPA e della Polizia provinciale. Questa guida illustra i criteri di classificazione, il perimetro del codice 15 01 10* e gli adempimenti di deposito, trasporto e tracciabilità applicabili nel sistema RENTRI.

Il codice EER 15 01 10*: perimetro e applicazione

Il capitolo 15 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (ora denominato Elenco Europeo Rifiuti, EER, nella versione aggiornata dalla Decisione 2000/532/CE e successive modifiche) comprende i rifiuti da imballaggi e materiali assorbenti. All’interno di questo capitolo:

  • 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
  • 15 01 11*: imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti.
  • 15 01 01: imballaggi in carta e cartone (non pericolosi).
  • 15 01 02: imballaggi in plastica (non pericolosi).
  • 15 01 03: imballaggi in legno.
  • 15 01 04: imballaggi metallici.

La distinzione tra pericoloso (asterisco) e non pericoloso dipende dalla presenza di residui o contaminazione da sostanze pericolose. Non è legata al materiale dell’imballaggio bensì al suo contenuto originale e al suo stato attuale.

Quando un imballaggio diventa rifiuto pericoloso

Un imballaggio che ha contenuto una sostanza classificata come pericolosa ai sensi del Reg. 1272/2008 CLP non è automaticamente rifiuto pericoloso. La valutazione dipende da:

  1. Presenza di residui: se l’imballaggio contiene ancora tracce del prodotto pericoloso, è 15 01 10*. La quantità del residuo è irrilevante ai fini della classificazione: anche pochi millilitri di acido o solvente clorurato rendono l’imballaggio pericoloso.
  2. Contaminazione della parete interna: anche un fusto apparentemente vuoto può avere residui aderenti alle pareti. In assenza di una procedura di bonifica documentata, si presume la contaminazione.
  3. Bonifica adeguata: se il produttore del rifiuto documenta di aver eseguito una bonifica (lavaggio con solvente appropriato, triplo risciacquo, neutralizzazione) conforme alle indicazioni della sezione 13 della scheda di sicurezza (SDS) del prodotto originario, l’imballaggio può essere declassificato a non pericoloso.

Principio generale (art. 184, comma 5-bis, D.Lgs. 152/2006): in caso di dubbio sulle proprietà pericolose, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Procedura di classificazione passo per passo

Per ogni lotto di imballaggi da smaltire, il responsabile ambientale aziendale dovrebbe seguire questo percorso:

  1. Identificare la sostanza contenuta e le sue classificazioni CLP (pittogrammi, H-statement rilevanti per la pericolosità del rifiuto: H301-332 tossicità acuta, H300-330, H410-413 ambiente acquatico, ecc.).
  2. Verificare se l’imballaggio è stato bonificato secondo la SDS (sezione 13 “Considerazioni sullo smaltimento”).
  3. Se bonificato e documentato: classificare con il codice non pericoloso appropriato (15 01 02 plastica, 15 01 04 metallo, ecc.).
  4. Se non bonificato o in caso di dubbio: classificare come 15 01 10* e gestire come rifiuto pericoloso.
  5. Annotare nel registro di carico e scarico, compilare il FIR, conferire a impianto autorizzato.

Deposito temporaneo: limiti e condizioni

Gli imballaggi classificati 15 01 10* sono rifiuti pericolosi e il loro deposito temporaneo è soggetto a condizioni più stringenti rispetto ai rifiuti non pericolosi:

Parametro Rifiuti pericolosi (15 01 10*) Rifiuti non pericolosi
Limite volumetrico 10 m³ Non applicabile direttamente
Frequenza di smaltimento Entro 30 giorni dal raggiungimento di 10 m³ Almeno ogni 90 giorni (o al raggiungimento di 30 m³)
Separazione fisica Obbligatoria per categoria di pericolosità Per tipologia merceologica
Idonea etichettatura Obbligatoria (art. 193 e D.M. 148/1998) Raccomandata
Area di stoccaggio Pavimento impermeabile, bacino di contenimento, copertura Area identificata e delimitata

Formulario FIR e tracciabilità RENTRI

Ogni movimentazione di imballaggi classificati 15 01 10* deve essere accompagnata dal Formulario di Identificazione Rifiuti. Sul FIR devono comparire:

  • Codice EER: 15 01 10*
  • Stato fisico: solido (generalmente)
  • Caratteristiche di pericolo H applicabili (desumibili dalla classificazione della sostanza originaria)
  • Quantità in peso (kg) o volume (l/m³) stimata e verificata alla partenza
  • Denominazione del rifiuto: es. “Imballaggi in plastica contaminati da [nome sostanza]”

Con l’entrata a regime del RENTRI, i produttori con più di 10 dipendenti devono gestire il FIR in formato digitale tramite il portale RENTRI e trasmettere le registrazioni entro i termini previsti dal D.M. 59/2023.

Aspetti ADR per il trasporto

Se il contenuto residuo negli imballaggi rende il rifiuto classificabile come merce pericolosa ai sensi dell’accordo ADR, il trasporto è soggetto alle prescrizioni specifiche per quella classe di pericolo. Per gli imballaggi contaminati, è comune il gruppo di imballaggio II o III. Il trasportatore deve verificare:

  • Numero ONU del rifiuto pericoloso (spesso UN 3077 — Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S. o UN 3082 per liquidi).
  • Corretto imballaggio degli imballaggi stessi (fusti chiusi, teli assorbenti, overpack se necessario).
  • Documento di trasporto ADR allegato al FIR.
  • Formazione ADR del conducente (certificato ADR valido).

Errori tipici e come evitarli

Nelle verifiche ispettive, le non conformità più ricorrenti su questo tipo di rifiuto sono:

  • Classificazione come non pericoloso di imballaggi non bonificati solo perché “vuoti” visivamente.
  • Assenza di documentazione della bonifica (non basta dichiarare di averla eseguita: serve una procedura scritta e registrazioni).
  • Stoccaggio superiore ai limiti di volume senza smaltimento periodico.
  • FIR con codice EER errato (es. 15 01 02 invece di 15 01 10*).
  • Conferimento a raccoglitore non autorizzato per rifiuti pericolosi.

Domande frequenti

Qual è il codice EER degli imballaggi contaminati da sostanze pericolose?

Il codice EER di riferimento è 15 01 10* (imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze). L’asterisco indica rifiuto pericoloso. Il codice alternativo 15 01 11* è riservato agli imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose.

Un imballaggio vuoto di sostanza pericolosa è sempre rifiuto pericoloso?

Non necessariamente. Se l’imballaggio è stato adeguatamente bonificato (svuotato, lavato o neutralizzato secondo le procedure tecniche applicabili e la scheda di sicurezza del prodotto) può essere classificato come non pericoloso. In assenza di bonifica documentata o in caso di dubbio, si applica il codice 15 01 10*.

Chi è responsabile della corretta classificazione degli imballaggi contaminati?

Il produttore del rifiuto, ovvero il soggetto la cui attività ha generato l’imballaggio contaminato (art. 183, lett. f, D.Lgs. 152/2006). In caso di dubbio sulla pericolosità, l’art. 184, comma 5-bis impone di classificarlo come pericoloso fino a prova contraria.

Gli imballaggi ADR reimpiegati come contenitori di rifiuto pericoloso devono rispettare le norme ADR?

Sì, se il rifiuto contenuto ha le stesse caratteristiche di pericolo della sostanza originaria o caratteristiche analoghe, il trasporto deve avvenire nel rispetto dell’ADR con imballaggio omologato e documento di trasporto ADR.

Qual è il limite temporale per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi da imballaggi?

Il D.Lgs. 152/2006 art. 183, lett. bb prevede che i rifiuti pericolosi non possano superare i 10 metri cubi nel deposito temporaneo e che vengano avviati a smaltimento o recupero entro 30 giorni dal raggiungimento di quel volume.

Classificazione e gestione degli imballaggi contaminati

Non sei sicuro se i tuoi imballaggi rientrano nel 15 01 10* o possono essere bonificati e declassificati? Una verifica tecnica documentata protegge l’azienda in caso di controllo.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).