Caso pratico: lucido per metalli e argenteria

Detergenti

Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Detergenti

In sintesi

  • Sì, se il prodotto contiene solventi organici (es. nafta solvente, white spirit, alcol isopropilico) o acidi in concentrazione sufficiente, la classificazione CLP è obbligatoria.
  • Non necessariamente, il Reg. 648/2004 si applica ai detergenti destinati alla pulizia di superfici e tessuti.
  • Gli abrasivi fini più comuni sono: carbonato di calcio precipitato (CaCO3, 0,5-5 micron), ossido di alluminio (Al2O3) micronizzato, biossido di silicio (SiO2 amorfo) e ossido di…
  • La silice amorfa (SiO2 amorfa) non è classificata IARC come cancerogena, a differenza della silice cristallina respirabile (quarzo).

Un’impresa di e-commerce specializzata in prodotti per la cura della casa e delle superfici pregiate vuole aggiungere al proprio catalogo un lucido per metalli e argenteria in crema. Il prodotto viene acquistato da un produttore per conto terzi italiano, con la proposta di commercializzarlo con marchio proprio. Prima di procedere, il responsabile acquisti e qualità deve capire che tipo di prodotto ha tra le mani, quale normativa si applica e quali obblighi deve rispettare prima di metterlo in vendita.

Questo caso pratico percorre il processo di valutazione, evidenziando i punti critici che spesso vengono trascurati nella fase di sourcing: la classificazione CLP dei solventi, l’applicabilità del Reg. 648/2004, gli abrasivi e i loro profili di sicurezza, e gli obblighi di imballaggio consumer.

Scenario: composizione del prodotto

Il produttore per conto terzi fornisce la seguente composizione del lucido in crema per metalli e argenteria:

  • Nafta solvente dearomatizzata (idrocarburi C9-C12, CAS 64742-82-1): 18% p/p
  • Carbonato di calcio precipitato (CaCO3, d50 2 micron): 12% p/p
  • Cera microcristallina (CAS 63231-60-7): 8% p/p
  • Alcol isopropilico (CAS 67-63-0): 5% p/p
  • Tensioattivo non ionico (alcol C12-14 etossilato, 7 EO): 2% p/p
  • Profumo: 0,2% p/p
  • Acqua e addensanti: a completare

La SDS del produttore è in italiano, datata 2022, ancora nel formato Reg. 453/2010 (non aggiornata al Reg. UE 2020/878). Questo è già il primo problema da risolvere prima di procedere con il lancio.

Classificazione CLP: la nafta solvente è l’ingrediente critico

La nafta solvente dearomatizzata C9-C12 al 18% è l’ingrediente che guida la classificazione CLP del prodotto. Le sue caratteristiche rilevanti:

  • Punto di infiammabilità tipico: 62-93°C (dipende dal cut specifico). Se inferiore a 60°C, il prodotto classifica Flam. Liq. 3 (H226);
  • Viscosità cinematica a 40°C: 1,2-2,5 mm²/s (bassa viscosità = rischio aspirazione);
  • Con viscosità cinematica < 20 mm²/s, il prodotto deve essere valutato per Asp. Tox. 1 (H304).

Il responsabile qualità verifica dal certificato di analisi della nafta che il punto di infiammabilità è 72°C: nessuna classificazione infiammabilità. La viscosità cinematica del prodotto finito, data la presenza di addensante e cera, deve essere misurata: se il prodotto finito ha viscosità > 20,5 mm²/s, H304 non si applica. Il produttore dichiara viscosità finita ~45 mm²/s: il criterio Asp. Tox. 1 non è soddisfatto per il prodotto finito.

Classificazione definitiva e verifica della SDS fornitore

Sulla base dei dati forniti, la classificazione del prodotto risulta:

  • Skin Irrit. 2 (H315): per la nafta solvente al 18% (la soglia del bridging principle è superata);
  • Eye Irrit. 2 (H319): contributo della nafta solvente;
  • STOT SE 3 (H336 – sonnolenza/capogiri): per la nafta solvente a concentrazione superiore al 10%;
  • Aquatic Chronic 3 (H412): idrocarburi alifatici a lunga catena.

La SDS del produttore riportava correttamente H315 e H319, ma non includeva H336 e riportava H304 senza la verifica della viscosità del prodotto finito (errore per eccesso). L’etichetta del produttore va corretta prima di stampare le etichette private label.

Applicabilità del Reg. CE 648/2004

Il Reg. 648/2004 si applica ai detergenti, definiti come “qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato a processi di lavaggio e pulizia”. Il prodotto contiene un tensioattivo non ionico al 2%: questa presenza è sufficiente per far rientrare il prodotto nel campo di applicazione del regolamento se la funzione del tensioattivo è pulente (emulsionare lo sporco e i residui di ossidazione). Il produttore conferma che la funzione è appunto pulente-emulsionante.

Le conseguenze: obbligo di dichiarare le categorie di tensioattivi sull’etichetta per fascia di concentrazione; verifica della biodegradabilità dell’alcol etossilato C12-14 7EO (OECD 301); obbligo di lista ingredienti online (Allegato VII B); dichiarazione profumo se contiene allergeni sopra soglia.

Errori tipici che si trovano in questi prodotti

  • H304 riportato senza verifica della viscosità del prodotto finito: è un errore per eccesso che può generare richieste di tappo di sicurezza non necessarie e costi inutili;
  • SDS non aggiornata al formato 2020/878: illegale per prodotti immessi in commercio dopo gennaio 2023;
  • Mancanza di UFI se il prodotto è classificato pericoloso (in questo caso lo è: Eye Irrit. 2 e Skin Irrit. 2 richiede notifica PCN per usi consumer);
  • Lista ingredienti non disponibile online per vendita e-commerce;
  • Allergeni del profumo non dichiarati sull’etichetta (profumo al 0,2% con linalolo al 15% nel profumo = linalolo 0,03% nel prodotto, sopra soglia 0,01% per detergente da risciacquo).

Checklist prima del lancio

  1. Verificare la viscosità cinematica del prodotto finito con metodo ASTM D445 o equivalente;
  2. Redigere la classificazione CLP definitiva sulla base dei dati aggiornati;
  3. Far redigere la SDS nel formato Reg. UE 2020/878 da un consulente abilitato;
  4. Generare l’UFI e notificare il prodotto al portale PCN di ECHA prima dell’immissione in commercio;
  5. Verificare la composizione del profumo e dichiarare gli allergeni sopra soglia sull’etichetta;
  6. Richiedere il certificato OECD 301 per l’alcol C12-14 etossilato;
  7. Predisporre la lista completa ingredienti sul sito per l’Allegato VII B del Reg. 648/2004.

Domande frequenti

Un lucido per metalli con solventi organici deve essere classificato CLP?

Sì. Se il prodotto contiene solventi organici come nafta solvente in concentrazione significativa, la classificazione CLP è obbligatoria. La classificazione finale dipende dalla composizione specifica e, per il rischio di aspirazione (H304), dalla viscosità cinematica del prodotto finito.

Il lucido per argenteria è un detergente ai sensi del Reg. CE 648/2004?

Se contiene tensioattivi con funzione pulente-emulsionante, rientra nel campo di applicazione del Reg. 648/2004. Un lucido a base puramente abrasiva senza componenti tensioattivi non vi rientra. La verifica dipende dalla formulazione specifica.

Quali abrasivi sono tipicamente usati nei lucidi per metalli e argenteria?

Carbonato di calcio precipitato, ossido di alluminio micronizzato e biossido di silicio amorfo sono i più comuni. La granulometria (d50 1-5 micron) è il parametro critico per bilanciare efficacia e rispetto delle superfici.

La silice amorfa in un lucido per metalli richiede classificazione per pericoli respiratori?

La silice amorfa non è classificata come cancerogena (a differenza della silice cristallina). Può classificare STOT SE 3 (H335) per irritazione respiratoria in caso di esposizione professionale per inalazione di polveri, ma in un prodotto liquido-crema il rischio inalatorio consumer è marginale.

Un lucido per metalli con nafta solvente richiede il tappo di sicurezza per bambini?

Dipende dalla classificazione finale. Se classifica Asp. Tox. 1 (H304), il tappo di sicurezza per bambini è obbligatorio per uso consumer ai sensi dell’art. 35 Reg. CLP. Se la viscosità del prodotto finito è superiore a 20,5 mm²/s, il criterio H304 non si applica e il tappo non è obbligatorio per questa ragione.

Stai lanciando un lucido per metalli o un detergente con solventi?

Verifica la classificazione CLP corretta, aggiorna la SDS al formato 2020/878, genera l’UFI e notifica il prodotto prima della messa in commercio. Richiedi una valutazione tecnica completa.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).