Fitosanitari e fertilizzanti
Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
In sintesi
- Dipende dalla presenza di un claim nutritivo sull’etichetta e dalla composizione.
- Non necessariamente, la SDS (Reg. REACH art. 31 e Reg. UE 2020/878) è obbligatoria per sostanze e miscele classificate come pericolose ai sensi del Reg. CLP, o per sostanze…
- Il terriccio per uso ornamentale/hobbistico è tipicamente un substrato di coltivazione non soggetto al Reg. UE 2019/1009 finché non dichiara claim nutritivi.
- Sì, se soddisfa i requisiti di una delle categorie funzionali del Reg. UE 2019/1009 (es. PFC 3 – ammendante del suolo, o una combinazione di PFC).
Un rivenditore di articoli da giardinaggio acquista da un fornitore europeo sacchi di terriccio “arricchito con concime lento rilascio”. Il prodotto non ha marcatura CE fertilizzante, l’etichetta riporta NPK 5-5-5 e la dicitura “substrato di coltivazione universale”. Prima di metterlo sullo scaffale, il responsabile acquisti si chiede: è un fertilizzante? Serve una notifica al Ministero? Deve avere scheda di sicurezza? Può essere venduto senza restrizioni?
Questo caso pratico risponde a queste domande applicando il Reg. UE 2019/1009, il D.Lgs. 75/2010 e il Reg. REACH/CLP, e identifica i controlli che il distributore deve fare prima di immettere il prodotto sul mercato italiano.
Il prodotto: cosa dichiara e cosa contiene
Il terriccio con concime incorporato è un prodotto composito: un substrato (solitamente torba, fibra di cocco, perlite, compost) a cui il produttore ha aggiunto uno o più fertilizzanti — spesso un fertilizzante granulare a rilascio controllato (CRF, Controlled Release Fertilizer) o un fertilizzante minerale NPK in forma solubile.
La classificazione normativa del prodotto finale dipende principalmente da:
- Se dichiara o meno un contenuto di nutrienti (claim NPK o microelementi).
- Se porta il marchio CE fertilizzante o è registrato come prodotto nazionale.
- Se contaminanti (metalli pesanti) rientrano nei limiti applicabili.
- Se la materia prima organica (compost, digestato) soddisfa i requisiti di conformità della categoria.
Il regime del Reg. UE 2019/1009: categorie funzionali rilevanti
Il Reg. UE 2019/1009, applicabile dal 16 luglio 2022, disciplina i prodotti fertilizzanti con marchio CE. Introduce un sistema basato su:
- Product Function Category (PFC): la funzione del prodotto (fertilizzante, ammendante, substrato di coltivazione, biostimolante, inibitori, prodotti combinati).
- Component Material Category (CMC): l’origine delle materie prime (minerali, organici, rifiuti recuperati, microrganismi).
Per un terriccio con concime incorporato le PFC rilevanti sono:
- PFC 3 — Ammendante del suolo: prodotto aggiunto al suolo per migliorarne le proprietà fisiche, chimiche o biologiche. Se il terriccio è a base di torba o compost e non dichiara nutrienti come funzione primaria.
- PFC 4 — Substrato di coltivazione: materiale diverso dal suolo in situ destinato alla crescita delle piante. Questa è spesso la categoria più adatta ai terricci confezionati per uso ornamentale/hobbistico.
- PFC 7 — Prodotto fertilizzante misto: un prodotto che combina due o più dei tipi PFC 1-6. Un terriccio che contiene un fertilizzante granulare lento rilascio incorporato e dichiara NPK può rientrare in PFC 7 come combinazione PFC 4 + PFC 1 (fertilizzante).
Cosa deve fare il distributore: checklist di verifica
Prima di immettere il prodotto sul mercato italiano, il distributore deve verificare:
- Marchio CE presente o assente? Se il prodotto porta marchio CE fertilizzante, il Reg. UE 2019/1009 si applica direttamente. Il distributore deve conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del fabbricante. Se il marchio CE è assente, il prodotto ricade nel D.Lgs. 75/2010 (regime nazionale).
- Dichiarazione di nutrienti: è conforme? Il claim “NPK 5-5-5” su un prodotto senza marchio CE deve rispettare le tabelle tipologiche del D.Lgs. 75/2010. Il contenuto dichiarato deve corrispondere all’analisi reale del prodotto. Valori non verificabili o dichiarazioni fuorvianti integrano una violazione del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e del D.Lgs. 75/2010.
- Limiti metalli pesanti rispettati? Controllare che il certificato di analisi del lotto riporti Cd, Pb, Hg, Cr(VI), As, Ni, Cu nei limiti della normativa applicabile. Per i prodotti nazionali: D.M. 10 luglio 2013. Per i prodotti CE: allegato I del Reg. UE 2019/1009.
- Materie prime di origine: conformità CMC? Se il terriccio contiene compost o digestato, questi devono provenire da processi conformi alla CMC applicabile del Reg. UE 2019/1009 (o al disciplinare nazionale per prodotti non CE). Il digestato di origine agricola non trattato termicamente può non essere ammesso per certi utilizzi.
- Etichetta completa e in italiano? L’etichetta del prodotto venduto in Italia deve essere in lingua italiana. Per i prodotti CE il contenuto dell’etichetta è definito dall’allegato III del Reg. UE 2019/1009. Per i prodotti nazionali dall’allegato VII al D.Lgs. 75/2010.
Errori tipici che si incontrano in questo scenario
- Dichiarazione NPK senza analisi a supporto: il fornitore indica “NPK 5-5-5” come marketing, ma non ha documentazione analitica. Se controllato dall’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi), il distributore è responsabile in solido.
- Prodotto importato da Paese extra-UE senza adeguamento etichetta: l’etichetta originale in inglese o tedesco non è sufficiente per la commercializzazione in Italia. Deve essere apposta un’etichetta in italiano prima della prima messa in vendita.
- Confusione tra substrato di coltivazione e fertilizzante: se il prodotto dichiara di essere “terriccio” ma l’etichetta contiene claim nutrizionali dettagliati (N 5%, P 5%, K 5%, con garanzia di contenuto), è de facto un prodotto fertilizzante soggetto a verifica analitica e documentazione di conformità.
- Assenza di scheda di sicurezza quando richiesta: se il terriccio contiene componenti classificati come pericolosi (es. fertilizzanti a base di sali nitrici in certe concentrazioni, classificabili per ossidazione), può essere necessaria la SDS per la vendita a utilizzatori professionali (es. vivai, florovivaisti).
Domande frequenti
Il terriccio con concime deve essere registrato come fertilizzante?
Se dichiara nutrienti (NPK o microelementi) e non porta marchio CE del Reg. UE 2019/1009, deve rispettare il D.Lgs. 75/2010 (tipologie nazionali) e può richiedere notifica o registrazione. Se porta marchio CE deve soddisfare i requisiti di una PFC del Reg. UE 2019/1009.
Il terriccio con concime deve avere la scheda di sicurezza?
Non automaticamente. La SDS è obbligatoria solo se il prodotto o i suoi componenti sono classificati pericolosi ai sensi del Reg. CLP, o su richiesta dell’utilizzatore professionale (art. 31 Reg. REACH). Un terriccio con NPK standard non classificato non richiede SDS ma deve avere etichetta conforme.
Qual è la differenza tra terriccio, ammendante e fertilizzante?
Il terriccio (substrato di coltivazione, PFC 4) è un mezzo di crescita. L’ammendante (PFC 3) migliora le proprietà del suolo. Il fertilizzante (PFC 1) apporta nutrienti. Un prodotto misto che combina queste funzioni può rientrare in PFC 7 (prodotto fertilizzante misto) se porta marchio CE.
Un terriccio con concime può avere il marchio CE fertilizzante?
Sì, se soddisfa i requisiti del Reg. UE 2019/1009 per la PFC pertinente (es. PFC 7 prodotto misto). Il marchio CE è volontario: il produttore può alternativamente seguire il regime nazionale del D.Lgs. 75/2010.
Quali metalli pesanti sono limitati nel terriccio con concime?
Il Reg. UE 2019/1009 fissa limiti per Cd, As, Pb, Cr(VI), Hg, Ni, Cu nei prodotti CE. Per i prodotti nazionali si applicano i limiti del D.M. 10 luglio 2013 allegato al D.Lgs. 75/2010. Il certificato di analisi del lotto deve documentare il rispetto dei limiti.
Devi verificare la conformità di un terriccio con concime o di un fertilizzante composito?
Analizziamo la classificazione del prodotto, i requisiti di etichetta (Reg. UE 2019/1009 o D.Lgs. 75/2010), i limiti sui contaminanti e la necessità di SDS.
Fonti ufficiali
- Reg. UE 2019/1009 (fertilizzanti CE) — EUR-Lex
- D.Lgs. 75/2010 (fertilizzanti nazionali) — Normattiva
- ICQRF — Controllo fertilizzanti e substrati
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
