Concimi e fertilizzanti (Reg. UE 2019/1009): il nuovo quadro

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • Il Regolamento UE 2019/1009 è diventato applicabile il 16 luglio 2022.
  • Le PFC sono le categorie funzionali di prodotto previste dall’Allegato I del Reg. 2019/1009.
  • Le CMC sono le categorie di materiali componenti ammessi nella formulazione dei prodotti fertilizzanti UE (Allegato II del Reg. 2019/1009).
  • No, il Reg. 2019/1009 introduce un percorso volontario per la marcatura CE dei fertilizzanti.

Dal 16 luglio 2022 il Regolamento UE 2019/1009 ha introdotto un percorso armonizzato per l’immissione in commercio dei fertilizzanti nell’Unione Europea, affiancando — e progressivamente destinato a sostituire — le normative nazionali come il D.Lgs. 75/2010. Per aziende che producono, importano o commercializzano concimi, ammendanti o biostimolanti, capire la struttura del nuovo regolamento è indispensabile per evitare non conformità alla prima ispezione.

Questa guida illustra la logica del regolamento: il sistema PFC/CMC, la marcatura CE, gli obblighi degli operatori economici, i requisiti di etichettatura e le limitazioni sui contaminanti. Non è una semplice sintesi normativa: è un riferimento operativo per chi deve decidere se — e come — adottare il percorso CE per i propri prodotti.

Il contesto: perché un nuovo regolamento?

Il precedente quadro europeo (Reg. CE 2003/2003) copriva esclusivamente i fertilizzanti inorganici. Restava fuori una quota significativa del mercato: concimi organici, ammendanti, biostimolanti, correttivi del suolo. Il Reg. UE 2019/1009 ha ampliato l’ambito di applicazione a tutti i prodotti fertilizzanti e ha introdotto requisiti espliciti per i contaminanti, primo tra tutti il cadmio nei fosfati.

L’obiettivo dichiarato del legislatore europeo è duplice: facilitare la libera circolazione dei fertilizzanti nel mercato interno e garantire la tutela della salute umana, animale e dell’ambiente lungo l’intera filiera.

L’ambito di applicazione: quando si usa il Reg. 2019/1009

Il regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti UE — definiti come tali nel testo — immessi sul mercato dell’Unione. Non è obbligatorio: un produttore può scegliere di mantenere il proprio prodotto nella sola corsia nazionale, senza marcatura CE. Tuttavia, se vuole circolare liberamente in tutti gli Stati membri con una sola conformità, deve seguire il percorso CE.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Reg. 2019/1009:

  • i prodotti fertilizzanti destinati alla ricerca scientifica e allo sviluppo;
  • i prodotti non commercializzati come tali (es. fanghi di depurazione diretti all’applicazione agricola senza immissione in commercio);
  • alcune tipologie di sottoprodotti non rientranti nelle CMC.

La struttura PFC: categorie funzionali di prodotto

L’Allegato I del Reg. 2019/1009 definisce sette categorie funzionali di prodotto (PFC). Ogni PFC stabilisce cosa il prodotto deve fare, i requisiti minimi di efficacia e le indicazioni obbligatorie in etichetta.

PFC Denominazione Funzione principale
PFC 1 Fertilizzante Apporto di nutrienti (macro e microelementi)
PFC 2 Ammendante del suolo Miglioramento delle proprietà fisiche, chimiche, biologiche del suolo
PFC 3 Correttivo del suolo Modifica del pH o di altre proprietà chimiche del suolo
PFC 4 Mezzo di crescita Supporto allo sviluppo radicale e vegetativo (substrati)
PFC 5 Inibitore Riduzione delle perdite di nutrienti (inibitori della nitrificazione, dell’ureasi)
PFC 6 Biostimolante per piante Stimolazione dei processi nutrizionali indipendentemente dal contenuto di nutrienti
PFC 7 Prodotto per miscela fertilizzante Miscele fisiche di prodotti CE appartenenti a PFC diverse

Per ogni PFC esistono ulteriori suddivisioni in sottocategorie. Ad esempio, PFC 1 distingue tra fertilizzanti organici, organo-minerali, inorganici (macro e microelementi), con requisiti diversi di tenore minimo garantito.

Le CMC: materiali ammessi nella formulazione

L’Allegato II elenca le CMC (Component Material Categories), ovvero i materiali che possono essere usati per produrre un fertilizzante CE. Attualmente sono riconosciute undici CMC principali:

  • CMC 1 — Sostanze e miscele vergini (sali minerali convenzionali);
  • CMC 2 — Piante, parti di piante e estratti vegetali;
  • CMC 3 — Compost;
  • CMC 4 — Digestato fresco di colture energetiche;
  • CMC 5 — Altri materiali digestati;
  • CMC 6 — Sottoprodotti industriali trasformati a base alimentare;
  • CMC 7 — Microrganismi;
  • CMC 8 — Sostanze nutritive agronomicamente efficaci;
  • CMC 9 — Polimeri, incluso l’azoto polimerizzato;
  • CMC 10 — Derivati da strutture o produzione animale non alimentare;
  • CMC 11 — Sottoprodotti a base di fosforo derivati dal trattamento delle acque reflue.

Un prodotto che utilizza materiali non rientranti in alcuna CMC non può essere classificato come fertilizzante CE e deve restare nella corsia nazionale, se ammessa.

Marcatura CE e valutazione di conformità

Prima di apporre la marcatura CE su un fertilizzante, il produttore deve effettuare una valutazione di conformità ai sensi dell’Allegato IV. Il modulo più comune è il modulo A (controllo interno della produzione), che consente al produttore di autocertificare la conformità senza l’intervento di un organismo notificato. Tuttavia, per alcune PFC — in particolare per biostimolanti a base di microrganismi (PFC 6(B)) e per alcune categorie organiche — è richiesto il modulo B+C o modulo D, con il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.

Dopo la valutazione, il produttore redige la dichiarazione di prestazione UE (DoP) e appone la marcatura CE. La DoP deve contenere: nome e indirizzo del produttore, identificazione del prodotto, PFC di riferimento, CMC utilizzate, tenori dichiarati dei nutrienti, limitazioni d’uso se presenti.

Etichettatura obbligatoria

L’Allegato III del Reg. 2019/1009 disciplina i requisiti di etichettatura. Per ogni fertilizzante CE devono comparire sull’etichetta, in modo leggibile e indelebile:

  • la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” seguita dalla PFC di appartenenza;
  • il nome o la denominazione commerciale del prodotto;
  • il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile dell’immissione in commercio;
  • il numero di lotto;
  • il contenuto netto (massa o volume);
  • i tenori garantiti dei nutrienti e/o le funzioni dichiarate;
  • le istruzioni per l’uso, le dosi raccomandate, le colture di destinazione;
  • eventuali avvertenze di sicurezza;
  • la marcatura CE (dimensioni minime 5 mm se il prodotto supera determinati volumi).

Se il prodotto è anche classificato come pericoloso ai sensi del Reg. CLP 1272/2008, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza devono essere riportati in aggiunta a quelli richiesti dall’Allegato III del Reg. 2019/1009.

Limiti sui contaminanti: il caso del cadmio

Uno degli elementi più dibattuti del regolamento riguarda i limiti di cadmio (Cd) nei fertilizzanti fosfatici. L’Allegato I fissa un limite iniziale di 60 mg Cd/kg P₂O₅. Il regolamento prevede una revisione periodica con possibile abbassamento progressivo fino a 20 mg Cd/kg P₂O₅, tenuto conto della disponibilità di tecnologie di decontaminazione e dell’impatto socioeconomico. Per i produttori che importano materie prime fosfatiche, questo aspetto richiede un monitoraggio continuo dei fornitori e, in alcuni casi, analisi di laboratorio sistematiche sul prodotto finito.

Altri contaminanti regolamentati includono cromo esavalente (Cr VI), mercurio (Hg), nichel (Ni), piombo (Pb), arsenico (As) e rame (Cu), con soglie differenziate per PFC e CMC.

Obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura

Il Reg. 2019/1009 distingue tra produttori, importatori e distributori, attribuendo a ciascuno obblighi specifici:

  • Produttore: responsabile della valutazione di conformità, della documentazione tecnica, della dichiarazione DoP e della marcatura CE.
  • Importatore: deve verificare che il produttore extra-UE abbia completato la valutazione di conformità; è responsabile in solido della conformità del prodotto immesso sul mercato UE; deve conservare la DoP per 10 anni e garantire la tracciabilità del lotto.
  • Distributore: deve verificare che il prodotto rechi la marcatura CE e la DoP e che l’etichettatura sia conforme prima della messa in vendita; non può modificare il prodotto senza assumere il ruolo di produttore.

Domande frequenti

Da quando si applica il Reg. UE 2019/1009 sui fertilizzanti?

Il Regolamento UE 2019/1009 è diventato applicabile il 16 luglio 2022. Da quella data, i produttori possono scegliere tra immettere il prodotto sul mercato come fertilizzante CE (con marcatura CE) oppure restare nell’ambito delle normative nazionali vigenti, finché queste non vengano abrogate.

Che cosa sono le PFC (Product Function Categories) nel regolamento fertilizzanti?

Le PFC sono le categorie funzionali di prodotto previste dall’Allegato I del Reg. 2019/1009. Classificano i prodotti fertilizzanti UE in base alla loro funzione: fertilizzanti propriamente detti, ammendanti, correttivi, biostimolanti, prodotti per miscela. Ogni PFC definisce requisiti specifici di marcatura, tenori minimi di nutrienti e limitazioni.

Cosa sono le CMC (Component Material Categories)?

Le CMC sono le categorie di materiali componenti ammessi nella formulazione dei prodotti fertilizzanti UE (Allegato II del Reg. 2019/1009). Un fertilizzante CE deve essere formulato esclusivamente con materiali appartenenti alle CMC elencate nel regolamento.

Il Reg. 2019/1009 sostituisce completamente la normativa nazionale italiana sui concimi?

No. Il Reg. 2019/1009 introduce un percorso volontario per la marcatura CE. La normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010) continua ad applicarsi ai prodotti che non scelgono la via CE. Non sono ancora fissate date di abrogazione obbligatoria delle norme nazionali.

È necessaria una valutazione di conformità per i fertilizzanti CE?

Sì. Prima di apporre la marcatura CE, il produttore deve effettuare una valutazione di conformità secondo le procedure indicate nell’Allegato IV del Reg. 2019/1009. Per la maggior parte delle categorie è prevista l’autovalutazione (modulo A), ma alcune PFC richiedono il coinvolgimento di un organismo notificato.

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Verifica insieme a noi se la tua documentazione tecnica è conforme al Reg. 2019/1009: PFC, CMC, etichettatura, DoP e limiti sui contaminanti.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).