COV: cosa significa e perché conta

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • I COV (composti organici volatili) sono composti chimici a base di carbonio che evaporano facilmente a temperatura ambiente.
  • Gli impianti che utilizzano solventi organici in quantità superiori alle soglie indicate nell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 sono soggetti ad autorizzazione alle…
  • Il D.Lgs. 161/2006 ha recepito la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di COV da specifiche attività industriali.
  • Il piano di gestione dei solventi (PGS) è un bilancio annuale tra i solventi in ingresso all’impianto e le emissioni in uscita (fuggitive + convogliate).

I COV — composti organici volatili — compaiono nei titoli autorizzativi, nei piani di gestione dei solventi e nelle schede di dati di sicurezza di decine di prodotti chimici di uso industriale. Eppure la definizione esatta e le implicazioni normative non sono sempre chiare per chi li maneggia quotidianamente.

Questo articolo chiarisce cosa sono i COV secondo la normativa italiana, quale regime autorizzativo si applica, cosa prevede il D.Lgs. 161/2006 e perché la voce “COV” in un’etichetta o in un’autorizzazione ambientale merita attenzione anche dal punto di vista Seveso.

Definizione normativa di COV

Il D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato I, definisce i composti organici volatili come qualsiasi composto organico che abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 293,15 K (20 °C), oppure che abbia una volatilità analoga nelle condizioni di utilizzo. Sono esclusi metano e biossido di carbonio.

In pratica si tratta di un’ampia famiglia: solventi alifatici (esano, eptano), aromatici (toluene, xilene), alcoli (etanolo, isopropanolo), chetoni (acetone, MEK), esteri (acetato di etile), clorurati (diclorometano). Molti sono presenti in vernici, adesivi, detergenti industriali, inchiostri e prodotti per la pulizia.

Il quadro normativo: D.Lgs. 152/2006 Parte V e D.Lgs. 161/2006

La disciplina delle emissioni di COV in Italia si articola su due livelli:

  • D.Lgs. 152/2006, Parte V: disciplina generale delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali. Gli impianti che utilizzano solventi sopra certe soglie devono essere autorizzati (Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera — AIA o autorizzazione ordinaria) e rispettare i valori limite di emissione (VLE) fissati dall’Allegato I.
  • D.Lgs. 161/2006: recepisce la direttiva 1999/13/CE e disciplina specificamente le attività che impiegano solventi organici in quantità rilevanti. Identifica 20 categorie di attività (verniciatura industriale, pulizia a secco, stampa, fabbricazione di calzature, laminazione di legno e plastica, ecc.) con soglie di consumo annuo di solventi oltre le quali scattano obblighi specifici.

Le soglie di consumo variano per categoria: per la verniciatura di autoveicoli la soglia è 0,5 t/anno; per la stampa offset a foglio è 15 t/anno; per la produzione di vernici è 100 t/anno. Chi supera la soglia deve scegliere tra il rispetto dei VLE puntuali (emissioni convogliate + fuggitive) oppure l’elaborazione di un piano di gestione dei solventi.

Piano di gestione dei solventi (PGS)

Il piano di gestione dei solventi è un bilancio di massa annuale. Si costruisce identificando:

  • Input (I): solventi acquistati e immessi nel processo nell’anno;
  • Emissioni convogliate (E1): misurate sui camini;
  • Emissioni fuggitive (E2): stimate come percentuale degli input secondo i coefficienti dell’Allegato II al D.Lgs. 161/2006;
  • Emissioni totali (E = E1 + E2): confrontate con il valore obiettivo calcolato sull’input.

Se E è inferiore al valore obiettivo previsto per la categoria, l’impianto è conforme anche senza rispettare singolarmente i VLE sui camini. Il PGS va aggiornato ogni anno e tenuto a disposizione dell’autorità di controllo (ARPA).

Quando i COV incrociano il regime Seveso

Molti solventi classificati come COV sono anche sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). In particolare:

  • Liquidi infiammabili con punto di infiammabilità < 23 °C (H224 o H225): la categoria P5b dell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015 fissa soglie di 5.000 kg (soglia inferiore) e 50.000 kg (soglia superiore) per i liquidi infiammabili generici non inclusi in categorie più restrittive.
  • Sostanze tossiche (H300, H310, H330, H301+H311+H331): rientrano nelle categorie H1 o H2 con soglie più basse.
  • Alcune sostanze COV specificamente nominate (acetone, toluene, xilene) possono rientrare in più voci dell’Allegato I.

Un deposito di solventi COV infiammabili che supera le soglie Seveso deve notificare al Ministero dell’Ambiente e, oltre la soglia superiore, predisporre un Rapporto di Sicurezza.

COV e schede di dati di sicurezza

La sezione 9 della SDS (proprietà fisiche e chimiche) riporta la pressione di vapore e il punto di ebollizione, che consentono di verificare se una sostanza soddisfa la definizione di COV. La sezione 2 riporta le classificazioni CLP rilevanti per la valutazione Seveso. La sezione 15 indica se la sostanza è soggetta ad autorizzazione ambientale o a restrizioni (Allegato XIV e XVII di REACH, Reg. 1907/2006).

Per le miscele, il contenuto di COV espresso in g/l è un dato spesso riportato nelle SDS e obbligatorio sull’etichetta dei prodotti vernicianti ai sensi della direttiva 2004/42/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 161/2006, Allegato VI).

Domande frequenti

Cosa si intende per COV?

I COV (composti organici volatili) sono composti chimici a base di carbonio che evaporano facilmente a temperatura ambiente. Il D.Lgs. 152/2006 Parte V li definisce come composti con pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 293,15 K, escludendo metano e CO2.

Quali impianti sono soggetti alla normativa COV?

Gli impianti che utilizzano solventi organici in quantità superiori alle soglie indicate nell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera o a piano di gestione dei solventi.

Cosa prevede il D.Lgs. 161/2006 in materia di COV?

Il D.Lgs. 161/2006 ha recepito la direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di COV da specifiche attività industriali, introducendo categorie di attività, valori limite di emissione e il piano di gestione dei solventi come strumento di conformità alternativo.

Cos’è il piano di gestione dei solventi?

Il piano di gestione dei solventi (PGS) è un bilancio annuale tra i solventi in ingresso all’impianto e le emissioni in uscita. Permette di dimostrare la conformità in modo alternativo, purché le emissioni totali siano inferiori al valore limite calcolato sull’input di solventi.

I COV sono rilevanti anche per il regime Seveso?

Sì. Molte sostanze classificate come COV rientrano anche nelle categorie pericolose del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III), in particolare quelle classificate come liquidi infiammabili (H224, H225) o tossiche. Il superamento delle soglie comporta la notifica o la predisposizione del rapporto di sicurezza.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).