Deposito temporaneo dei rifiuti: limiti e regole

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • L’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i rifiuti pericolosi possono essere accumulati in deposito temporaneo fino a un massimo di 10 m³ complessivi nel luogo di…
  • No, il deposito temporaneo è un regime esentivo: non richiede autorizzazione ambientale né iscrizione all’Albo dei gestori, a condizione che siano rispettati i limiti temporali…
  • Sì, per i rifiuti non pericolosi il limite quantitativo è 30 m³ (di cui max 10 m³ di rifiuti inerti).
  • Il superamento dei limiti del deposito temporaneo configura la detenzione di rifiuti in assenza di autorizzazione (deposito incontrollato), punito con sanzione penale ai sensi…

Il deposito temporaneo è uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per gestire i rifiuti prodotti nelle proprie attività senza dover ricorrere immediatamente a un impianto autorizzato. Tuttavia, è anche uno degli ambiti in cui si concentra il maggior numero di contestazioni durante le ispezioni ambientali: i limiti sono precisi e il loro superamento comporta conseguenze penali, non solo amministrative.

Questa guida analizza la disciplina del deposito temporaneo introdotta dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 di recepimento della direttiva 2018/851/UE), con tabelle riepilogative e indicazioni operative per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Inquadramento normativo: dall’art. 183 all’art. 185-bis

Prima dell’introduzione dell’art. 185-bis (inserito dal D.Lgs. 116/2020), il deposito temporaneo era disciplinato dall’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 nella versione previgente. La nuova norma ha riorganizzato la disciplina e chiarito alcuni punti controversi, in particolare:

  • Il deposito temporaneo è possibile solo nel luogo di produzione del rifiuto: non è ammesso in siti diversi dall’unità operativa che ha generato il rifiuto.
  • Il deposito deve avvenire per categorie omogenee e nel rispetto delle norme tecniche che disciplinano il deposito e il trasporto.
  • Il produttore rimane responsabile della corretta classificazione e della custodia dei rifiuti fino al loro conferimento a un soggetto autorizzato.

È importante non confondere il deposito temporaneo con il deposito preliminare (operazione D15 ai sensi dell’allegato B alla parte IV del TUA) o con lo stoccaggio provvisorio (operazione R13): entrambi richiedono autorizzazione ambientale e non rientrano nel regime esentivo.

Limiti quantitativi: pericolosi vs non pericolosi

Tipo di rifiuto Limite quantitativo massimo Frequenza conferimento (opzione A) Frequenza conferimento (opzione B)
Rifiuti pericolosi 10 m³ complessivi Ogni 3 mesi (qualsiasi quantità) Ogni 12 mesi se ≤ 10 m³
Rifiuti non pericolosi (esclusi inerti) 30 m³ Ogni 3 mesi (qualsiasi quantità) Ogni 12 mesi se ≤ 30 m³
Rifiuti inerti non pericolosi 10 m³ (quota parte dei 30 m³) Ogni 3 mesi Ogni 12 mesi se ≤ 10 m³

Il limite di 10 m³ per i rifiuti pericolosi è cumulativo: se un’azienda produce solventi esausti (CER 14 06 03*), oli esausti (CER 13 02 05*) e acque di lavaggio con solventi (CER 14 06 03* o codice pertinente), tutti i rifiuti pericolosi devono essere sommati per verificare il rispetto del limite.

Un fusto da 200 litri corrisponde a 0,2 m³. Il limite di 10 m³ equivale quindi a circa 50 fusti da 200 litri. Tuttavia, l’accumulo deve tener conto anche di contenitori di altre dimensioni (IBC 1000 litri = 1 m³; cisternette, secchi, ecc.).

Il concetto di “luogo di produzione”

L’art. 185-bis D.Lgs. 152/2006 specifica che il deposito temporaneo avviene nel luogo di produzione del rifiuto, inteso come l’intera unità locale (stabilimento, cantiere, sito produttivo) in cui il rifiuto è stato generato. Non è invece consentito:

  • Depositare rifiuti prodotti in uno stabilimento in un sito diverso della stessa azienda.
  • Concentrare rifiuti provenienti da più cantieri o unità produttive in un deposito centrale aziendale: quest’ultimo configurerebbe un deposito preliminare (D15) soggetto ad autorizzazione.
  • Mantenere il rifiuto nei locali di vendita o uffici se la produzione è avvenuta altrove.

Per le aziende con più stabilimenti, ogni unità produttiva deve rispettare autonomamente i limiti del deposito temporaneo. Non è ammessa la compensazione tra siti diversi.

Condizioni tecniche per il deposito

Il deposito temporaneo deve soddisfare requisiti tecnici che, sebbene non dettagliati in modo esaustivo dall’art. 185-bis, sono desumibili dalla normativa di settore e dalla prassi dei controlli ARPA:

  • Contenitori idonei: compatibili con le caratteristiche chimiche del rifiuto (es. fusti in HDPE per acidi, fusti metallici per solventi infiammabili), in buone condizioni, senza perdite o corrosioni visibili.
  • Etichettatura: ogni contenitore deve riportare codice CER, descrizione, pittogrammi di pericolo CLP e data di inizio accumulo.
  • Impermeabilità del suolo: l’area di deposito deve essere pavimentata con materiale impermeabile e dotata di bacino di contenimento con capacità almeno pari al 110% del volume del contenitore più grande (o al 25% del volume totale stoccato se superiore).
  • Separazione per codice CER e compatibilità: rifiuti con caratteristiche di reattività incompatibili (es. acidi e basi, solventi e ossidanti) devono essere fisicamente separati.
  • Protezione dagli agenti atmosferici: per i rifiuti che possono reagire con l’acqua o disperdersi nell’ambiente, il deposito deve essere al coperto o protetto.
  • Prevenzione incendi: per rifiuti infiammabili (solventi, CER 14 06 xx*) devono essere adottate le misure previste dal D.M. 3 agosto 2015 o dal D.P.R. 151/2011 in funzione del quantitativo.

Deposito temporaneo e RENTRI: annotazioni obbligatorie

Il deposito temporaneo non esonera dagli obblighi di registrazione sul registro cronologico RENTRI. Il produttore deve annotare il carico entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, specificando:

  • Codice CER e descrizione
  • Quantità (stimata al momento dell’annotazione, da aggiornare al conferimento se diversa)
  • Stato fisico e caratteristiche di pericolo
  • Operazione di origine (codice D o R dell’attività che ha generato il rifiuto, se applicabile)

Lo scarico viene annotato al momento del conferimento al trasportatore, entro 10 giorni lavorativi, con riferimento al FIR. Qualora vengano effettuati più conferimenti parziali dallo stesso accumulo, ogni conferimento genera un’annotazione di scarico distinta.

Sanzioni per superamento dei limiti

Il superamento dei limiti del deposito temporaneo non è una semplice violazione amministrativa: configura la fattispecie di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006), punita penalmente:

  • Per rifiuti non pericolosi: ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
  • Per rifiuti pericolosi: arresto da tre mesi a un anno e ammenda da 5.200 a 52.000 euro.

Oltre alla sanzione penale, il responsabile è soggetto all’obbligo di bonifica del sito e al risarcimento dei danni ambientali eventualmente causati. Le autorità di controllo (ARPA, Polizia provinciale, NOE dei Carabinieri) possono disporre il sequestro dell’area.

Casistica: situazioni di confine frequenti

Alcune situazioni intermedie generano incertezza nella prassi applicativa:

  • Rifiuto prodotto da attività di manutenzione straordinaria: se la manutenzione è occasionale e svolta da un manutentore esterno nel sito del committente, il produttore del rifiuto è il manutentore e il deposito temporaneo deve avvenire nel sito di lavorazione, non nel deposito del committente.
  • Aziende con produzioni cicliche: se l’attività è stagionale (es. verniciatura intensiva in determinati periodi), il limite trimestrale decorre dalla prima produzione di rifiuto del ciclo, non dall’inizio dell’anno.
  • Piccoli produttori: le imprese artigiane e i piccoli produttori (< 10 dipendenti in alcuni settori) beneficiano dell'opzione annuale (12 mesi) solo se la quantità accumulata non supera 10 m³ per i pericolosi. Non esiste una deroga categoriale sulla frequenza trimestrale.

Check-list operativa per la conformità

  • Mappatura di tutti i punti di produzione di rifiuti nello stabilimento.
  • Identificazione e misurazione dei contenitori: calcolo del volume totale accumulato per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
  • Verifica delle date di inizio accumulo su ogni contenitore: nessun contenitore deve superare i 3 mesi senza conferimento (o 12 mesi se sotto soglia).
  • Controllo dell’impermeabilità del pavimento e della capacità dei bacini di contenimento.
  • Verifica dell’etichettatura di ogni contenitore.
  • Aggiornamento del registro RENTRI con tutte le annotazioni di carico entro 10 giorni dalla produzione.

Domande frequenti

Qual è il limite quantitativo per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi?

Massimo 10 m³ complessivi nel luogo di produzione (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006). Il conferimento deve avvenire almeno ogni 3 mesi, o ogni 12 mesi se la quantità è inferiore a 10 m³.

Il deposito temporaneo richiede un’autorizzazione?

No, è un regime esentivo. Non serve autorizzazione ambientale né iscrizione all’Albo, a condizione che siano rispettati i limiti dell’art. 185-bis D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti non pericolosi hanno limiti diversi rispetto ai pericolosi?

Sì. Per i rifiuti non pericolosi il limite quantitativo è 30 m³ (con massimo 10 m³ di inerti) e il termine è ogni 12 mesi se si rimane sotto soglia, oppure ogni 3 mesi in ogni caso.

Cosa succede se supero i limiti del deposito temporaneo?

Si configura il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Per rifiuti pericolosi: arresto da 3 mesi a un anno e ammenda fino a 52.000 euro, oltre all’obbligo di bonifica.

I rifiuti devono essere segregati per codice CER nel deposito temporaneo?

Sì. Rifiuti con codici CER diversi e caratteristiche incompatibili devono essere stoccati separatamente. I pericolosi non vanno mai miscelati con i non pericolosi.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).