Deposito temporaneo: cosa significa e perché conta

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

4 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato dal produttore nel luogo di produzione prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art.…
  • Il produttore può scegliere tra due criteri alternativi: (a) limite temporale — smaltimento o recupero almeno ogni 3 mesi, oppure ogni anno se le quantità non superano i 30 m³ di…
  • Sì, ma con limiti più stringenti: i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti o inviati a recupero entro 3 mesi dal momento della prima produzione del rifiuto pericoloso, oppure…
  • Il deposito temporaneo deve avvenire nel luogo di produzione del rifiuto, inteso come il sito in cui si svolge l’attività produttiva.

Il deposito temporaneo è una delle condizioni operative più utilizzate dai produttori di rifiuti per gestire il proprio ciclo produttivo senza dover ricorrere ogni giorno a un trasportatore autorizzato. Si tratta di un’esenzione legale, non di una zona grigia normativa: ma funziona solo se si rispettano tutte le condizioni previste dalla legge.

Questa voce del glossario chiarisce il significato di deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. 152/2006, i limiti che lo rendono lecito, e gli errori che trasformano una prassi consentita in un illecito ambientale.

Definizione normativa

L’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definisce il deposito temporaneo come:

“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha prodotto i rifiuti ovvero, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli imprenditori agricoli siano soci”.

La norma prevede poi condizioni aggiuntive: i rifiuti devono essere raggruppati per tipologia e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio; devono essere rispettati i limiti temporali e quantitativi; per i rifiuti pericolosi è vietato il miscelamento.

I limiti temporali e quantitativi

Il produttore può scegliere tra due criteri alternativi per determinare quando il deposito temporaneo deve essere smaltito o avviato a recupero:

Criterio Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi
Limite temporale base Ogni 3 mesi dalla produzione Ogni 3 mesi dalla prima produzione
Limite temporale esteso Ogni 12 mesi se quantità < 30 m³ Non applicabile (solo 3 mesi)
Limite volumetrico Al raggiungimento di 30 m³ totali Al raggiungimento di 10 m³

I due criteri (temporale e volumetrico) sono alternativi: il produttore sceglie quello che preferisce applicare, ma una volta scelto deve rispettarlo coerentemente. Se il criterio volumetrico viene superato prima dello scadere del termine temporale, il rifiuto deve comunque essere avviato a smaltimento.

Dove deve avvenire il deposito

Il deposito temporaneo è ammesso solo nel luogo di produzione, ovvero nell’area in cui si svolge l’attività produttiva. Questo esclude la possibilità di centralizzare rifiuti provenienti da più stabilimenti o sedi diverse in un unico punto: quella sarebbe un’operazione di stoccaggio soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 208 TUA.

Separazione per tipologia e divieto di miscelazione

I rifiuti devono essere raggruppati per codice CER omogeneo e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio. Per i rifiuti pericolosi vige il divieto assoluto di miscelazione con rifiuti non pericolosi o con altre tipologie di pericolosi (art. 187 TUA). Una miscela non autorizzata fa perdere al deposito le caratteristiche di “temporaneo” e lo espone al regime autorizzativo.

Quando scatta l’illecito

Il superamento dei limiti del deposito temporaneo (per tempo o per volume) configura il reato di deposito incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Le sanzioni previste sono:

  • Rifiuti non pericolosi: ammenda da 1.800 a 18.000 euro.
  • Rifiuti pericolosi: ammenda da 5.000 a 52.000 euro.

Nei casi più gravi (volume rilevante, reiterazione, inquinamento del suolo), l’autorità giudiziaria può procedere per discarica abusiva ex art. 256, comma 3, con pene detentive fino a 3 anni.

Domande frequenti

Cos’è il deposito temporaneo di rifiuti?

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato dal produttore nel luogo di produzione prima della raccolta, nel rispetto delle condizioni dell’art. 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006. Non richiede autorizzazione se rispettati i limiti di tempo e quantità.

Quali sono i limiti di tempo e quantità?

Criterio temporale: smaltimento ogni 3 mesi (o ogni 12 mesi per non pericolosi sotto 30 m³). Criterio volumetrico: smaltimento al raggiungimento di 30 m³ totali (10 m³ per pericolosi). I due criteri sono alternativi.

Il deposito temporaneo vale anche per i rifiuti pericolosi?

Sì, ma con limiti più restrittivi: massimo 3 mesi o 10 m³, senza la possibilità di estendere a 12 mesi. Il divieto di miscelazione con altri rifiuti è tassativo.

Dove deve avvenire fisicamente il deposito?

Esclusivamente nel luogo di produzione del rifiuto. Centralizzare rifiuti di sedi diverse configura uno stoccaggio non autorizzato soggetto al regime dell’art. 208 TUA.

Cosa succede se si supera il deposito temporaneo?

Si configura il reato di deposito incontrollato ai sensi dell’art. 256, co. 2 TUA, con ammende fino a 52.000 euro per rifiuti pericolosi e possibile procedimento penale per discarica abusiva nei casi più gravi.

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Se non sei sicuro che il tuo deposito temporaneo rispetti tutti i requisiti del D.Lgs. 152/2006, un tecnico specializzato può analizzare la situazione e indicarti le azioni correttive prima di un’ispezione.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).