Import/export e PIC

Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose secondo il Regolamento PIC (UE) 649/2012.

4 min di letturaAggiornato il 14/06/2026import export pic

In sintesi

  • L’elenco delle sostanze chimiche e degli articoli la cui esportazione dall’Unione è vietata.
  • No.
  • Può valere anche per articoli contenenti le sostanze vietate.
  • Verificare se la sostanza o l’articolo è in Allegato V.

C’è una categoria di sostanze per cui il Regolamento PIC non prevede notifiche né consensi: semplicemente, non si possono esportare. È l’Allegato V, l’elenco delle sostanze e degli articoli soggetti a divieto di esportazione dall’Unione. Conoscerlo evita di avviare pratiche inutili o, peggio, di tentare esportazioni illegali.

Cos’è l’Allegato V

L’Allegato V del PIC raccoglie le sostanze chimiche e gli articoli la cui esportazione è vietata. Si tratta in genere di sostanze talmente pericolose da essere bandite anche a livello internazionale (per esempio nell’ambito di convenzioni come quella sugli inquinanti organici persistenti). Il divieto è assoluto: non esiste notifica che lo superi.

Perché alcune sostanze sono vietate e non solo «notificabili»

Il PIC ha una scala di controllo crescente: dalla notifica di esportazione, al consenso esplicito del Paese importatore, fino al divieto totale. L’Allegato V è il gradino più alto: riguarda sostanze il cui rischio è ritenuto inaccettabile a prescindere dal consenso del Paese di destinazione.

La verifica da fare per prima

Ordine Controllo Esito
1 La sostanza è in Allegato V? Se sì, esportazione vietata: stop
2 È in Allegato I parte 3? Serve il consenso esplicito
3 È in Allegato I parte 1/2? Serve la notifica di esportazione

Controllare l’Allegato V prima di tutto evita di investire tempo in una notifica per una sostanza che comunque non potrebbe partire.

Articoli e prodotti, non solo sostanze

Il divieto può riguardare anche articoli contenenti certe sostanze, non solo le sostanze pure. Chi esporta prodotti finiti o miscele deve quindi verificare la composizione: un componente vietato può rendere non esportabile l’intero articolo.

Le conseguenze di una violazione

Tentare di esportare una sostanza dell’Allegato V è una violazione grave, con conseguenze sanzionatorie e doganali. È uno dei motivi per cui la verifica degli elenchi PIC va inserita nelle procedure aziendali di export, e non lasciata al singolo addetto.

In sintesi

L’Allegato V del PIC elenca sostanze e articoli con divieto assoluto di esportazione: nessuna notifica o consenso lo supera. È il primo controllo da fare, prima dell’Allegato I, e può riguardare anche prodotti finiti che contengono le sostanze vietate.

Domande frequenti

Cosa contiene l’Allegato V del PIC?

L’elenco delle sostanze chimiche e degli articoli la cui esportazione dall’Unione è vietata. Per queste non è possibile alcuna esportazione, indipendentemente da notifiche o consensi.

Posso esportare una sostanza dell’Allegato V con il consenso del Paese importatore?

No. Il divieto dell’Allegato V è assoluto e non è superabile con il consenso del Paese di destinazione, a differenza delle sostanze in procedura PIC.

Il divieto vale anche per i prodotti finiti?

Può valere anche per articoli contenenti le sostanze vietate. Per questo va verificata la composizione dei prodotti, non solo l’elenco delle sostanze pure.

Qual è il primo controllo da fare nell’export?

Verificare se la sostanza o l’articolo è in Allegato V. Solo se non lo è ha senso passare ai controlli sull’Allegato I (consenso o notifica).

Fonti ufficiali

  • Reg. (UE) 649/2012 (PIC), Allegato V — divieto di esportazione di sostanze e articoli
  • Reg. (UE) 649/2012, art. 15 — divieti di esportazione
  • Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (richiamata dal PIC)

Le scadenze e gli elenchi citati possono essere modificati da provvedimenti successivi e atti attuativi: vanno sempre verificati sull’ultima versione consolidata del regolamento.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.