Import/export e PIC
Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose secondo il Regolamento PIC (UE) 649/2012.
Elenco completo: le sostanze vietate all'esportazione (Allegato V) aggiornate al 2025.
In sintesi
- È l’autorizzazione che l’autorità del paese importatore deve fornire, per le sostanze in procedura PIC, prima che l’esportazione possa avvenire.
- No.
- Sì, quando la miscela contiene una sostanza elencata nell’Allegato I in concentrazione tale da far scattare gli obblighi, e in determinati casi anche agli articoli che la…
- Oltre al blocco doganale per assenza di RIN valido, l’esportazione di sostanze pericolose in violazione del Regolamento è soggetta a sanzioni previste dalla normativa…
Il Regolamento PIC (UE) 649/2012 non si limita a chiedere una notifica: per alcune sostanze impone il consenso esplicito del paese importatore prima dell’esportazione, e per altre vieta del tutto l’esportazione. Capire la differenza tra gli allegati è essenziale per non incorrere in blocchi doganali o in sanzioni.
Consenso esplicito: quando l’importatore deve dire sì
Per le sostanze assoggettabili alla procedura PIC (Allegato I, Parti 2 e 3), oltre alla notifica di esportazione può essere necessario ottenere il consenso esplicito dell’autorità del paese importatore prima che l’esportazione possa avvenire. Il consenso è gestito tramite l’autorità nazionale e il sistema ePIC; in assenza di risposta si applicano le regole specifiche del Regolamento, che in determinati casi consentono comunque l’esportazione e in altri la impediscono.
Allegato V: le esportazioni vietate
L’Allegato V elenca le sostanze e gli articoli la cui esportazione è vietata: si tratta in genere di sostanze già bandite nell’Unione per la tutela della salute e dell’ambiente (per esempio alcuni inquinanti organici persistenti e mercurio in determinate forme). Per queste non esiste notifica che tenga: l’uscita dall’UE è semplicemente preclusa.
| Riferimento | Conseguenza per l’esportatore |
|---|---|
| Allegato I, Parte 1 | Notifica di esportazione |
| Allegato I, Parti 2-3 | Notifica + eventuale consenso esplicito del paese importatore |
| Allegato V | Esportazione vietata |
Importazione e obblighi del fornitore
Il Regolamento riguarda anche l’importazione: le sostanze in regime PIC importate nell’UE seguono regole di etichettatura e informazione coerenti con CLP e SDS. Lungo tutta la catena, l’esportatore e l’importatore devono garantire che le sostanze siano imballate ed etichettate secondo le norme dell’Unione e accompagnate dalla scheda dati di sicurezza.
Notifica, consenso e divieto: come si combinano
I tre meccanismi non sono alternativi ma a cascata. Per la maggior parte delle sostanze dell’Allegato I è sufficiente la notifica di esportazione, da rinnovare per ogni anno civile. Per le sostanze più sensibili (Parti 2 e 3) alla notifica si aggiunge la richiesta di consenso esplicito al paese importatore, che può concederlo, negarlo o porre condizioni. Per le sostanze dell’Allegato V, infine, non c’è procedura possibile: l’esportazione è preclusa. Conoscere a quale livello appartiene ogni prodotto del proprio catalogo è il primo passo per non commettere violazioni e per stimare correttamente i tempi di evasione di un ordine estero.
Domande frequenti
Cosa significa “consenso esplicito”?
È l’autorizzazione che l’autorità del paese importatore deve fornire, per le sostanze in procedura PIC, prima che l’esportazione possa avvenire. Viene richiesta tramite l’autorità nazionale designata e il sistema ePIC.
Posso esportare una sostanza dell’Allegato V?
No. L’Allegato V elenca le sostanze e gli articoli la cui esportazione è vietata: l’uscita dall’Unione è preclusa, a prescindere da notifiche o consensi.
Il Regolamento PIC si applica anche alle miscele?
Sì, quando la miscela contiene una sostanza elencata nell’Allegato I in concentrazione tale da far scattare gli obblighi, e in determinati casi anche agli articoli che la contengono. Va verificata la voce specifica e la relativa soglia.
Cosa rischia chi esporta senza rispettare il PIC?
Oltre al blocco doganale per assenza di RIN valido, l’esportazione di sostanze pericolose in violazione del Regolamento è soggetta a sanzioni previste dalla normativa nazionale di attuazione. È quindi essenziale verificare in anticipo gli allegati e i tempi.
Il consenso del paese importatore vale per sempre?
No. Il consenso esplicito è riferito alle condizioni e ai periodi indicati: va verificato a ogni campagna di esportazione e può essere revocato o modificato dal paese importatore. Per questo l’esportatore deve monitorare lo stato dei consensi in ePIC e non darli per acquisiti una volta per tutte.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.