Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Parte V), qualsiasi impianto con emissioni in atmosfera deve essere autorizzato.
- I valori limite di emissione (VLE) per le emissioni in atmosfera sono stabiliti negli Allegati I, II e III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze più comuni (polveri…
- L’autorizzazione alle emissioni ha durata di 15 anni, ai sensi dell’art. 281 D.Lgs. 152/2006.
- No, per gli impianti soggetti ad AIA, l’autorizzazione integrata ambientale assorbe e sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, comma 1…
La disciplina delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali è contenuta nella Parte V del D.Lgs. 152/2006, che recepisce la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) e la precedente Direttiva 84/360/CEE. L’obiettivo è prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali attraverso un sistema di autorizzazioni preventive, valori limite di emissione (VLE) e controlli periodici.
Questo articolo analizza il sistema autorizzativo per le emissioni in atmosfera: quando è obbligatoria l’autorizzazione, come si presenta la domanda, quali valori limite si applicano, quanto dura l’autorizzazione, e come si gestiscono le modifiche agli impianti. Viene anche illustrato il rapporto con l’AIA per gli impianti soggetti ad entrambi i regimi.
L’ambito di applicazione della Parte V del D.Lgs. 152/2006
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 (artt. 267-298) si applica agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera, ovvero emissioni di sostanze inquinanti immesse direttamente nell’atmosfera attraverso punti di emissione (camini, condotte, ecc.) o emissioni diffuse (volatilizzazione, stoccaggio a cielo aperto).
La norma distingue tre categorie di impianti:
- Impianti soggetti ad AIA: per questi l’autorizzazione integrata ambientale assorbe le emissioni in atmosfera (art. 269, c.1, lett. b).
- Impianti in deroga (Allegato IV, Parte V): attività a basso impatto (es. piccole carrozzerie, panifici, lavanderie, laboratori odontotecnici) che non richiedono autorizzazione formale ma una semplice comunicazione preventiva alla provincia o regione, rinnovabile ogni 10 anni.
- Impianti soggetti ad Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera (AEA): tutti gli altri impianti industriali non AIA e non in deroga, che devono ottenere l’autorizzazione prima dell’avvio ai sensi dell’art. 269.
La domanda di Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera
La domanda di AEA si presenta all’autorità competente (di norma la Provincia o la Città Metropolitana, salvo diversa normativa regionale). La domanda deve contenere:
- Descrizione dell’attività produttiva e del ciclo tecnologico
- Identificazione di tutti i punti di emissione (numero, localizzazione, altezza del camino, sezione del camino)
- Caratterizzazione delle emissioni: portata volumetrica, concentrazione e natura degli inquinanti
- Descrizione degli impianti di abbattimento installati (filtri, scrubber, postcombustore, cicloni, ecc.) con relative efficienze di abbattimento
- Piano di monitoraggio delle emissioni proposto
- Valutazione della dispersione in atmosfera (per impianti con emissioni rilevanti o in zone sensibili)
L’autorità competente istruisce la pratica, può richiedere integrazioni e rilascia l’autorizzazione con prescrizioni specifiche, tra cui i VLE da rispettare per ogni punto di emissione.
I valori limite di emissione (VLE) normativi
I VLE di riferimento sono definiti negli Allegati I, II e III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. L’Allegato I contiene i criteri generali per la valutazione delle emissioni; l’Allegato II fissa i VLE per settori specifici (es. raffinerie, impianti di combustione, fonderie, produzione di cemento); l’Allegato III stabilisce i VLE per le sostanze più diffusamente emesse.
Nella tabella seguente sono riportati alcuni VLE indicativi per i principali inquinanti:
| Inquinante | VLE indicativo (mg/Nm³) | Riferimento | Note |
|---|---|---|---|
| Polveri totali | 10–150 | All. I, Tab. 1 | Varia per settore e portata |
| NOx (come NO2) | 200–500 | All. II/III | Dipende dal combustibile e dalla potenza |
| SO2 | 50–1700 | All. II/III | Dipende dal tenore di zolfo |
| CO | 100–300 | All. II | Per impianti di combustione |
| COV totali (come C) | 20–150 | All. III, Tab. 2 | Settore verniciatura, uso solventi |
| Piombo e composti | 1 | All. III, Tab. 1 | Metalli classe I |
| Cadmio e composti | 0,05 | All. III, Tab. 1 | Metalli classe I |
| Mercurio e composti | 0,05 | All. III, Tab. 1 | Metalli classe I |
| HCl | 10–30 | All. III, Tab. 2 | Inceneritori: D.Lgs. 133/2005 |
Per gli impianti non coperti dai valori tabellari (sostanze non normate, settori non contemplati), i VLE vengono definiti dall’autorità competente caso per caso, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili (BAT) e delle linee guida ISPRA o regionali.
Emissioni diffuse e canalizzate: differenze autorizzative
La norma distingue tra emissioni convogliate (o canalizzate), provenienti da punti di emissione definiti (camini, condotte), e emissioni diffuse, non convogliate, che si disperdono nell’ambiente di lavoro e poi nell’atmosfera (es. evaporazione da vasche aperte, stoccaggio di liquidi volatili, carico/scarico di autocisterne).
Le emissioni diffuse sono disciplinate dall’art. 272 e dall’Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Per le attività che usano solventi organici in quantità superiori alle soglie dell’Allegato III, Parte II dell’Allegato V (recepimento della Direttiva Solventi 1999/13/CE), si applica il Piano di Gestione Solventi (PGS): un bilancio annuale che quantifica i solventi in ingresso, quelli recuperati, quelli smaltiti come rifiuto e quelli emessi in atmosfera.
Modifiche agli impianti: quando è necessaria una nuova autorizzazione
L’art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 prevede che il gestore comunichi preventivamente all’autorità competente qualsiasi modifica planificata dell’impianto. La comunicazione deve avvenire con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori.
L’autorità valuta se la modifica è “sostanziale” ai sensi dell’art. 268, lettera n): se sì, è necessaria una nuova autorizzazione o una procedura di modifica dell’autorizzazione esistente. Se no, la modifica può essere effettuata previa comunicazione, senza avviare un nuovo procedimento autorizzativo.
La modifica è considerata sostanziale quando può avere effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute, o quando comporta il superamento dei VLE o l’aggiunta di nuove sostanze inquinanti non previste dall’autorizzazione originaria.
Durata dell’autorizzazione e procedura di rinnovo
L’AEA ha durata di 15 anni, rinnovabile. Il gestore deve presentare istanza di rinnovo almeno 12 mesi prima della scadenza. Se la domanda di rinnovo è presentata in tempo, l’impianto può continuare a operare fino alla conclusione del procedimento, anche se l’autorizzazione è formalmente scaduta.
In sede di rinnovo, l’autorità rivaluta le prescrizioni alla luce delle nuove BAT disponibili e degli aggiornamenti normativi (es. nuovi VLE introdotti da direttive europee o decreti nazionali). Il rinnovo è quindi un’opportunità per aggiornare il piano di monitoraggio e i sistemi di abbattimento, ma anche un momento di verifica della conformità storica.
Monitoraggio e controllo delle emissioni
L’autorizzazione prescrive il piano di monitoraggio delle emissioni, che di norma include:
- Frequenza delle misurazioni (tipicamente almeno una volta l’anno per i punti di emissione principali)
- Parametri da misurare per ogni punto di emissione
- Metodiche analitiche di riferimento (norme UNI EN o ISO)
- Modalità di registrazione e comunicazione dei risultati all’autorità
Per impianti con emissioni rilevanti o per sostanze particolarmente critiche, può essere prescritta l’installazione di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME/CEMS), con trasmissione automatica e in tempo reale dei dati all’ARPA.
Domande frequenti
Quando è necessaria l’Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera (AEA)?
Ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi impianto con emissioni in atmosfera deve essere autorizzato. Sono esentati solo gli impianti dell’Allegato IV (attività in deroga) che richiedono una comunicazione preventiva. Tutti gli altri impianti industriali non soggetti ad AIA devono ottenere l’AEA prima dell’avvio.
Quali sono i valori limite di emissione previsti dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006?
I VLE sono stabiliti negli Allegati I, II e III alla Parte V per le sostanze più comuni (polveri, SOx, NOx, CO, COV, metalli). Per sostanze non normate, i VLE vengono definiti caso per caso dall’autorità, tenendo conto delle BAT e delle linee guida ISPRA.
Quanto dura un’AEA e quando va rinnovata?
L’autorizzazione ha durata di 15 anni. Il gestore deve presentare istanza di rinnovo almeno 12 mesi prima della scadenza. In caso di domanda presentata in tempo, l’impianto può continuare a operare fino alla conclusione del procedimento.
Un impianto soggetto ad AIA ha bisogno anche dell’AEA?
No. Per gli impianti soggetti ad AIA, l’autorizzazione integrata ambientale assorbe e sostituisce l’AEA ai sensi dell’art. 269, comma 1, lett. b) D.Lgs. 152/2006. L’AIA include già le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera e i VLE.
Come vengono controllate le emissioni in atmosfera autorizzate?
Le emissioni sono controllate attraverso il monitoraggio periodico obbligatorio a carico del gestore (almeno una volta l’anno per i principali punti di emissione) e le ispezioni ARPA/APPA. Per impianti con emissioni rilevanti, può essere prescritta l’installazione di SME/CEMS con trasmissione automatica dei dati.
Verifica la tua autorizzazione alle emissioni
Se devi richiedere una nuova AEA, gestire il rinnovo o valutare l’impatto di una modifica all’impianto, possiamo supportarti nella predisposizione della documentazione tecnica e nella gestione del procedimento autorizzativo.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 152/2006, Parte V — Normattiva
- Direttiva 2010/75/UE (IED) — EUR-Lex
- Emissioni in atmosfera — ISPRA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
