Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 59/2013) è un titolo abilitativo semplificato che raggruppa fino a 7 autorizzazioni ambientali per le PMI non soggette ad AIA.
- Le emissioni in atmosfera da impianti produttivi sono disciplinate dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (artt. 267-281).
- La Direttiva Seveso III (recepita dal D.Lgs. 105/2015) si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie…
- La frequenza dei controlli (autocontrolli) è stabilita nell’autorizzazione alle emissioni rilasciata dall’autorità competente (solitamente la Regione o la Provincia).
Per molte aziende che usano prodotti chimici, vernici, solventi, detergenti, colle o processi con emissioni, il dubbio non nasce all’apertura dello stabilimento. Nasce quando si aggiunge una cabina, si cambia una materia prima, si installa un aspiratore, si aumenta la produzione o si introduce un nuovo solvente.
In quel momento bisogna capire se serve aggiornare AUA, autorizzazione emissioni, AIA o altra documentazione ambientale. La domanda pratica e: la modifica cambia scarichi, emissioni, rifiuti, rumore, consumo di solventi o condizioni gia autorizzate?
AUA e AIA: differenza pratica
L’AUA, Autorizzazione Unica Ambientale, e disciplinata dal D.P.R. 59/2013. Nasce per semplificare alcuni adempimenti ambientali per PMI e impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. In una sola autorizzazione possono confluire titoli come scarichi, emissioni in atmosfera, impatto acustico e alcune comunicazioni in materia di rifiuti, nei casi previsti.
L’AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale, riguarda invece impianti rientranti nel campo dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. E un titolo piu complesso, collegato alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e alle migliori tecniche disponibili, BAT.
Per molte PMI il primo tema e l’AUA o l’autorizzazione alle emissioni. L’AIA diventa rilevante quando l’impianto rientra nelle categorie e soglie previste dal Codice dell’ambiente.
Emissioni in atmosfera: quando controllare
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 disciplina le emissioni in atmosfera. Per un’azienda chimica o manifatturiera, i casi da controllare non sono solo i grandi camini. Anche aspirazioni, cabine, sfiati, miscelazioni, verniciatura, uso solventi, asciugatura, lavaggi, sgrassaggio o lavorazioni polverulente possono richiedere una valutazione autorizzativa.
La verifica preliminare dovrebbe raccogliere:
- descrizione del processo e delle fasi emissive;
- materie prime usate e relative SDS;
- quantita annue e modalita d’uso di solventi o sostanze rilevanti;
- punti di emissione, portate, tempi di funzionamento e sistemi di abbattimento;
- autorizzazioni esistenti e prescrizioni gia presenti;
- eventuali analisi emissioni e scadenze di autocontrollo.
COV e solventi: il controllo piu sottovalutato
I composti organici volatili, COV, sono frequenti in verniciatura, stampa, sgrassaggio, adesivi, resine e pulizia industriale. Il punto non e solo se un prodotto “puzza” o evapora. Serve capire input di solvente, composizione, modalita di applicazione, captazione, abbattimento e prescrizioni autorizzative.
Una modifica apparentemente piccola puo cambiare il quadro: nuovo solvente, nuova vernice, aumento ore di lavoro, sostituzione filtro, nuova cabina, cambio di fornitore o maggiore consumo annuo.
Modifica impianto: sostanziale o non sostanziale?
Molti problemi nascono quando l’azienda modifica il processo senza chiedersi se la modifica abbia rilevanza ambientale. Non tutte le modifiche richiedono lo stesso procedimento, ma il ragionamento va documentato.
Prima di procedere, chiediti:
- cambia il tipo di emissione o aumenta la portata?
- entrano nuove sostanze o miscele con classificazione diversa?
- aumentano consumi di solventi o capacita produttiva?
- cambia il punto di emissione o il sistema di abbattimento?
- ci sono nuove acque di scarico, rumore o rifiuti?
- la modifica e gia prevista dall’autorizzazione o richiede comunicazione/istanza?
La risposta dipende dal titolo autorizzativo, dalla normativa applicabile e dalle regole dell’autorita competente. Per questo e meglio fare il controllo prima di installare o avviare.
Scadenze, prescrizioni e autocontrolli
Un’autorizzazione ambientale non e solo un PDF da conservare. Contiene prescrizioni: limiti, frequenze di autocontrollo, comunicazioni, registri, manutenzioni, modalita di campionamento e condizioni operative.
Una checklist efficace include:
- scadenza del titolo autorizzativo;
- date di rinnovo o riesame;
- autocontrolli emissioni previsti;
- manutenzione dei sistemi di abbattimento;
- registro solventi o dati di consumo, se richiesti;
- coerenza tra impianto reale e layout autorizzato;
- comunicazioni inviate a SUAP, Provincia, Regione o ARPA quando applicabili.
Errore frequente nelle PMI
Il caso tipico e l’acquisto di una nuova attrezzatura prima della verifica autorizzativa. Il fornitore dell’impianto garantisce la prestazione tecnica, ma non sempre verifica se l’installazione e compatibile con AUA, emissioni, scarichi, rumore, rifiuti o prescrizioni esistenti.
Un altro errore e cambiare prodotto chimico senza aggiornare la lettura delle SDS. Se cambia la miscela, possono cambiare COV, sostanze pericolose, odori, limiti, gestione del rifiuto o necessita di captazione.
Checklist prima di modificare processo o impianto
- Recupera AUA, AIA o autorizzazione emissioni esistente.
- Elenca punti di emissione e fasi produttive coinvolte.
- Raccogli SDS dei prodotti usati prima e dopo la modifica.
- Stima consumi annui, portate, ore di funzionamento e quantita.
- Verifica prescrizioni, limiti e autocontrolli gia previsti.
- Valuta se la modifica incide anche su rifiuti, scarichi o rumore.
- Prima dell’avvio, chiarisci se serve comunicazione, aggiornamento o nuova istanza.
Devi modificare un impianto o usare nuovi solventi?
Possiamo fare un primo check su AUA/AIA, emissioni, SDS, COV, prescrizioni e documenti esistenti per capire se serve un aggiornamento autorizzativo.
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Fonti ufficiali
- Normattiva – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
- Normattiva – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Ministero della Salute – AIA, Autorizzazione Integrata Ambientale
- ISPRA – Autorizzazione Integrata Ambientale
- ECHA – Safety data sheets
Domande frequenti
Qual è la differenza tra AUA e AIA per un’azienda chimica?
L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R. 59/2013) è un titolo abilitativo semplificato che raggruppa fino a 7 autorizzazioni ambientali per le PMI non soggette ad AIA. L’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale, D.Lgs. 152/2006, artt. 29-bis e ss.) riguarda gli impianti di grandi dimensioni elencati nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e impone l’applicazione delle MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) definite nei BREF europei.
Quali emissioni in atmosfera richiedono autorizzazione per un impianto chimico?
Le emissioni in atmosfera da impianti produttivi sono disciplinate dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (artt. 267-281). Gli impianti con emissioni di COV, polveri, NOx, SOx o sostanze pericolose sopra le soglie stabilite nell’Allegato I alla Parte V devono ottenere l’autorizzazione alle emissioni, salvo rientrino nelle attività in deroga (art. 272). I valori limite di emissione sono stabiliti dall’autorizzazione e devono essere monitorati periodicamente.
Cosa si intende per impianto soggetto alla Direttiva Seveso e quali obblighi comporta?
La Direttiva Seveso III (recepita dal D.Lgs. 105/2015) si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie dell’Allegato 1. Gli stabilimenti di soglia inferiore devono elaborare il Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (MAPP); quelli di soglia superiore devono anche redigere il Rapporto di Sicurezza, implementare il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) e collaborare con le autorità per i Piani di Emergenza Esterni.
Con quale frequenza devono essere effettuati i controlli alle emissioni in atmosfera?
La frequenza dei controlli (autocontrolli) è stabilita nell’autorizzazione alle emissioni rilasciata dall’autorità competente (solitamente la Regione o la Provincia). In assenza di prescrizioni specifiche, la Parte V del D.Lgs. 152/2006 prevede campionamenti periodici in condizioni di normale esercizio. I risultati devono essere registrati e conservati per almeno 5 anni e trasmessi all’autorità di controllo secondo le modalità stabilite nel provvedimento autorizzativo.
Un’azienda chimica che supera i valori limite di emissione cosa rischia?
Il superamento dei valori limite di emissione previsti dall’autorizzazione costituisce violazione della Parte V del D.Lgs. 152/2006. Le sanzioni vanno da quelle amministrative pecuniarie (art. 278) fino a sanzioni penali (art. 279) in caso di emissioni senza autorizzazione o con superamento dei limiti che causano un pericolo o pregiudizio per la salute umana o l’ambiente. L’autorità di controllo (ARPA) può disporre la diffida, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
