Import/export e PIC

Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose secondo il Regolamento PIC (UE) 649/2012.

4 min di letturaAggiornato il 10/06/2026import export pic

In sintesi

  • Dipende.
  • A entrambi: oltre al principio attivo puro, rientrano le miscele che lo contengono sopra le soglie e, in determinati casi, gli articoli trattati.
  • Solo per le sostanze delle Parti 2 e 3 dell’Allegato I.
  • L’autorità doganale verifica la presenza di un RIN valido associato all’esportazione.

Il settore dei prodotti fitosanitari è quello in cui il Regolamento PIC (UE) 649/2012 incide di più. Molti principi attivi non più approvati nell’Unione continuano a essere prodotti per i mercati extra-UE, e proprio questi rientrano spesso negli allegati del Regolamento. Chi esporta agrofarmaci, intermedi o formulati deve quindi conoscere bene il meccanismo del previo assenso informato.

Perché l’agro è il settore più esposto

La Convenzione di Rotterdam, attuata in Europa dal Regolamento PIC, nasce proprio per i pesticidi e le sostanze chimiche pericolose nel commercio internazionale. Gli allegati includono molti principi attivi revocati o vietati nell’UE per motivi di salute o ambiente: continuare a esportarli verso paesi che li ammettono è lecito, ma solo nel rispetto della procedura.

Cosa cambia tra notifica e consenso

Situazione Obbligo
Principio attivo in Allegato I, Parte 1 Notifica di esportazione
Principio attivo in Allegato I, Parti 2-3 Notifica + consenso esplicito del paese importatore
Sostanza in Allegato V Esportazione vietata

Per un agrofarmaco la differenza è sostanziale: un conto è notificare e partire, un altro è dover attendere la risposta dell’autorità del paese di destinazione, con tempi che vanno pianificati nella campagna di vendita.

Formulati e miscele

Attenzione ai formulati: il Regolamento si applica non solo al principio attivo puro, ma anche alle miscele che lo contengono sopra le soglie pertinenti, e in certi casi agli articoli trattati. Un prodotto commerciale che contiene un principio attivo dell’Allegato I può quindi essere soggetto agli obblighi PIC anche se diluito.

Il legame con l’autorizzazione fitosanitaria

Il PIC riguarda l’esportazione, non l’autorizzazione all’uso, che resta materia del paese di destinazione. Una sostanza non più autorizzata in Italia può essere ancora esportabile (se non in Allegato V), ma l’esportatore deve gestire la procedura PIC e accertarsi che l’uso sia consentito nel paese importatore. Sono piani distinti che vanno tenuti insieme.

Domande frequenti

Posso esportare un pesticida vietato in Italia?

Dipende. Se il principio attivo è soltanto non più autorizzato in UE ma non figura nell’Allegato V, l’esportazione è possibile rispettando la procedura PIC (notifica ed eventuale consenso). Se invece è in Allegato V, l’esportazione è vietata.

Il PIC si applica al formulato o solo al principio attivo?

A entrambi: oltre al principio attivo puro, rientrano le miscele che lo contengono sopra le soglie e, in determinati casi, gli articoli trattati. Va verificata la concentrazione rispetto alla voce dell’Allegato I.

Serve il consenso del paese importatore per ogni agrofarmaco?

Solo per le sostanze delle Parti 2 e 3 dell’Allegato I. Per le altre è sufficiente la notifica di esportazione. È quindi essenziale individuare a quale parte appartiene il principio attivo.

Chi controlla in dogana?

L’autorità doganale verifica la presenza di un RIN valido associato all’esportazione. Senza, la merce può essere bloccata. Il RIN si ottiene completando la procedura di notifica nel sistema ePIC.

L’uso vietato in UE significa esportazione vietata?

No, sono due piani distinti. Una sostanza non più autorizzata all’uso nell’Unione può comunque essere esportabile, se non figura nell’Allegato V, purché si rispetti la procedura PIC e l’uso sia consentito nel paese di destinazione. Solo l’inserimento in Allegato V comporta il divieto assoluto di esportazione.

Per il settore agro, dove i tempi della campagna sono rigidi, conviene impostare per tempo un piano delle esportazioni che tenga conto delle notifiche e degli eventuali consensi, evitando di scoprire all’ultimo che un principio attivo richiede l’assenso del paese importatore.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.