Etichetta CLP di un detergente concentrato

Detergenti

Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Detergenti

In sintesi

  • L’etichetta CLP deve riportare: identificatore del prodotto, nome e indirizzo del responsabile immissione sul mercato, quantita nominale, pittogrammi di pericolo, avvertenza…
  • Il codice UFI e obbligatorio se la miscela e classificata come pericolosa per la salute o fisicamente pericolosa (o entrambe).
  • Salvo casi particolari, il numero massimo di frasi P sull’etichetta e 6 (Allegato I, sezione 1.1.3 del Reg. 1272/2008).
  • Sono due obblighi distinti che si sovrappongono fisicamente sull’etichetta.

Un detergente concentrato destinato a uso professionale o industriale ha un profilo normativo piu complesso rispetto al prodotto per uso domestico: la classificazione CLP implica quasi sempre la presenza di pericoli H reali, le dimensioni del pittogramma variano in funzione del volume del contenitore e il Reg. CE 648/2004 aggiunge obblighi di etichettatura specifici che si sovrappongono — non sostituiscono — quelli del CLP. Chi immette sul mercato questi prodotti senza conoscere entrambi i frame normativi rischia di avere etichette tecnicamente incomplete anche se “ben curate” graficamente.

Questa guida percorre tutti gli elementi obbligatori dell’etichetta di un detergente concentrato, le regole dimensionali CLP, gli obblighi del Reg. CE 648/2004 e il codice UFI, con una tabella riepilogativa finale che distingue gli obblighi per uso professionale e uso consumer.

Quadro normativo di riferimento

L’etichetta di un detergente concentrato classifica pericoloso e soggetta a tre fonti normative principali:

  • Reg. 1272/2008 CLP (e aggiornamenti ATP): stabilisce la classificazione, i pittogrammi GHS/CLP, le frasi H e P, le dimensioni minime dell’etichetta e del pittogramma.
  • Reg. CE 648/2004 sui detergenti: impone l’elenco delle categorie di tensioattivi e di altri ingredienti (profumi, conservanti, agenti sbiancanti) sull’etichetta o sul sito web del fabbricante.
  • Reg. UE 2020/907 (PCN) e Reg. delegato UFI: obbligo di notifica al Poison Centre e codice UFI per le miscele classificate pericolose per la salute o fisicamente pericolose.

A questi si affianca il Reg. 1907/2006 REACH per la comunicazione lungo la catena d’approvvigionamento (SDS), che non entra direttamente nell’etichetta ma la condiziona indirettamente attraverso la classificazione delle sostanze componenti.

Elementi obbligatori CLP: elenco completo

L’Allegato I, sezione 1.1 del Reg. 1272/2008 elenca gli elementi minimi dell’etichetta per le miscele pericolose:

  1. Identificatore del prodotto: denominazione commerciale o tecnica. Per miscele contenenti sostanze SVHC >0,1%, va indicata la sostanza identificata come pericolosa che determina la classificazione principale.
  2. Nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile dell’immissione sul mercato: puo essere il fabbricante, l’importatore o il distributore che immette per primo sul mercato UE.
  3. Quantita nominale: per i prodotti destinati al pubblico; per l’uso professionale e sufficiente riportarla sul contenitore con altro metodo (es. stampa diretta sul fusto).
  4. Pittogrammi di pericolo: i simboli GHS in losanga rossa. Il numero e il tipo dipendono dalla classificazione. Non si duplicano pittogrammi per la stessa categoria di pericolo.
  5. Avvertenza: “Pericolo” (Danger) per le categorie piu gravi, “Attenzione” (Warning) per quelle meno gravi.
  6. Frasi di indicazione di pericolo (H): tutte quelle derivanti dalla classificazione, salvo le soppressioni ammesse dall’Allegato I sez. 1.1.1.3.
  7. Consigli di prudenza (P): massimo 6, selezionati tra quelli applicabili per pertinenza al principale rischio d’uso.
  8. Informazioni supplementari: sezione 2 dell’Allegato II (es. indicazioni per i detergenti, il codice UFI).

Regole dimensionali: pittogramma, formato e lingua

La dimensione minima del pittogramma e fissata dalla Tabella 1.3 dell’Allegato I, Reg. 1272/2008:

Volume del contenitore Dimensione minima etichetta Dimensione minima pittogramma
≤ 3 litri 52 x 74 mm (se possibile) Almeno 10 x 10 mm
> 3 e ≤ 50 litri 74 x 105 mm Almeno 23 x 23 mm
> 50 e ≤ 500 litri 105 x 148 mm Almeno 32 x 32 mm
> 500 litri 148 x 210 mm Almeno 46 x 46 mm

L’etichetta deve essere in italiano per la distribuzione in Italia. Se lo stesso contenitore e venduto in piu paesi, e ammessa l’etichetta multilingue, purche le informazioni in italiano non siano meno evidenti delle altre lingue. Non e ammesso rimandare alla sola SDS per informazioni che devono essere sull’etichetta.

Obblighi specifici del Reg. CE 648/2004: elenco ingredienti

Il Reg. CE 648/2004 impone che sull’etichetta (o su una pagina web liberamente accessibile con rimando dall’etichetta) compaiano le categorie di tensioattivi e gli ingredienti oltre determinate soglie:

  • Tensioattivi: vanno indicati per categoria (anionici, cationici, anfotteri, non ionici) se presenti in qualsiasi percentuale.
  • Fosfati: se presenti ≥0,2%.
  • Zeoliti: se presenti ≥0,2%.
  • Agenti sbiancanti a base di ossigeno: se presenti ≥0,2%.
  • Agenti sbiancanti a base di cloro: se presenti in qualsiasi percentuale.
  • Enzimi: se presenti ≥0,2%.
  • Disinfettanti: se presenti in qualsiasi percentuale.
  • Profumi: se presenti ≥0,01%.
  • Conservanti: se presenti in qualsiasi percentuale.

Nota: il Reg. CE 648/2004 e in revisione (proposta di aggiornamento in discussione a livello UE al 2024); nelle more, le soglie sopra indicate sono quelle vigenti dell’Allegato VII.

Codice UFI: generazione, posizione e aggiornamento

Il codice UFI (Unique Formula Identifier) e un codice alfanumerico di 16 caratteri generato tramite lo strumento ECHA UFI Generator, sulla base del numero VAT dell’azienda e di un codice formulazione assegnato dal produttore. L’UFI deve comparire in modo visibile e leggibile nell’etichetta, tipicamente nella sezione degli elementi supplementari (Allegato II, punto 3 del Reg. 1272/2008), nella forma “UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”.

Un nuovo UFI e richiesto ogni volta che la formulazione viene modificata in modo tale da alterare la classificazione o le proprieta tossicologiche rilevanti per il Poison Centre. Non ogni modifica richiede un nuovo UFI: variazioni minori che non cambiano la classificazione possono essere notificate come “aggiornamento” della stessa scheda.

Casi speciali: contenitori molto piccoli e imballaggi esterni

Per contenitori con superficie disponibile <10 cm2 (es. bustine monodose per uso professionale), il CLP ammette etichette ridotte con informazioni minime, rinviando alla SDS o all’imballaggio esterno per le informazioni complete. Tuttavia, per un detergente concentrato in confezione professionale standard questo scenario e raro; l’eccezione piu comune riguarda i campioni o le tanichette da laboratorio.

Per l’imballaggio esterno (cartone, paletta), non e obbligatorio replicare l’etichetta CLP completa se il contenitore interno la porta gia in modo leggibile. E invece obbligatorio che il pittogramma e la denominazione del prodotto siano visibili dall’esterno durante il trasporto (requisiti ADR se il prodotto rientra nelle merci pericolose).

Differenze tra etichetta per uso professionale e uso consumer

Elemento Uso professionale Uso consumer (pubblico)
Lingua Italiano (paese destinazione) Italiano (paese destinazione)
UFI obbligatorio Si, dal 1/1/2021 (classificato) Si, dal 1/1/2025 (classificato)
Quantita nominale Puo comparire sul contenitore Obbligatoria sull’etichetta
Istruzioni d’uso sicuro Raccomandate, spesso obbligatorie se il rischio lo richiede Obbligatorie per categorie specifiche
Elenco ingredienti Reg. 648/2004 Etichetta o pagina web con rimando Etichetta o pagina web con rimando
Consigli P massimo 6 (regola generale CLP) 6 (regola generale CLP)

Errori piu comuni nell etichettatura CLP di detergenti concentrati

  • Pittogramma troppo piccolo rispetto al volume del contenitore, non conforme alle soglie della Tabella 1.3.
  • UFI assente su prodotti classificati immessi dopo il 2021 per uso professionale.
  • Elenco ingredienti Reg. 648/2004 assente o incompleto (mancano profumi o conservanti).
  • Frasi H non aggiornate all’ATP piu recente del CLP (il Reg. 1272/2008 ha subito numerosi aggiornamenti tecnici).
  • Avvertenza errata: “Attenzione” su un prodotto con Skin Corr. 1 (H314) che richiederebbe “Pericolo”.
  • Consigli P non pertinenti: inseriti automaticamente senza selezione in base all’uso reale del prodotto.

Domande frequenti

Quali elementi deve contenere obbligatoriamente l’etichetta CLP di un detergente concentrato?

L’etichetta CLP deve riportare: identificatore del prodotto, nome e indirizzo del responsabile immissione sul mercato, quantita nominale, pittogrammi di pericolo, avvertenza (Pericolo o Attenzione), frasi H applicabili, consigli P pertinenti e, per i detergenti, elenco ingredienti secondo Reg. CE 648/2004 Allegato VII. Se soggetto a notifica PCN, deve comparire anche il codice UFI.

Il codice UFI e sempre obbligatorio sull’etichetta di un detergente concentrato?

Il codice UFI e obbligatorio se la miscela e classificata come pericolosa per la salute o fisicamente pericolosa. Per l’uso professionale l’obbligo vige dal 1 gennaio 2021. Un detergente concentrato classificato e quasi sempre soggetto all’obbligo UFI.

Quante frasi P si possono inserire in un’etichetta CLP?

Salvo casi particolari, il numero massimo di frasi P e 6 (Allegato I, sezione 1.1.3 del Reg. 1272/2008). Occorre selezionare i piu pertinenti al rischio principale d’uso, non inserirli tutti.

L’elenco ingredienti del detergente e separato dall’etichetta CLP o va in un unico documento?

Sono due obblighi distinti che si sovrappongono fisicamente sull’etichetta. Il Reg. CE 648/2004 Allegato VII richiede l’elenco delle categorie di tensioattivi e di alcuni additivi; il Reg. CLP richiede le sostanze che contribuiscono alla classificazione. Entrambe le informazioni devono comparire sul contenitore.

Cosa cambia se un detergente concentrato e venduto sia a professionisti sia al consumatore finale?

Se il prodotto raggiunge il consumatore finale, si applicano i requisiti piu stringenti. Non e possibile usare la stessa etichetta per entrambi i canali senza verificare che rispetti entrambi i livelli di requisiti, in particolare per l’UFI consumer (obbligo dal 2025) e le istruzioni d’uso.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).