Etichetta di un fertilizzante: cosa indicare

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • L’Allegato III del Reg. (UE) 2019/1009 richiede: la denominazione ‘Prodotto fertilizzante UE’ seguita dalla categoria funzionale del prodotto (PFC), la dichiarazione dei nutrienti…
  • Sì, i fertilizzanti commercializzati ai sensi del D.Lgs. 75/2010 devono riportare la denominazione di legge prevista dall’allegato del decreto (es. ‘Concime azotato’, ‘Concime…
  • Il codice UFI (Unique Formula Identifier) è obbligatorio solo se il fertilizzante è classificato come miscela pericolosa ai sensi del Reg. CLP.
  • Il Reg. (UE) 2019/1009 prevede che il tenore di azoto sia espresso come percentuale di azoto totale (N) sul peso del prodotto.

L’etichetta di un fertilizzante non è solo un documento commerciale: è uno strumento di conformità che deve soddisfare contemporaneamente le prescrizioni del Reg. (UE) 2019/1009, del Reg. (CE) 1272/2008 CLP (se il prodotto è pericoloso) e, per i prodotti nazionali, del D.Lgs. 75/2010. Sbagliare l’etichetta espone l’operatore a blocchi alla commercializzazione, sanzioni ispettive e responsabilità in caso di incidenti.

Questa guida analizza sistematicamente ogni elemento obbligatorio dell’etichetta di un fertilizzante UE, con un focus specifico su come gestire la sovrapposizione tra la normativa fertilizzanti e il CLP, e sulle differenze operative tra il regime europeo e quello nazionale italiano.

Il quadro normativo di riferimento

Dal 16 luglio 2022 il Reg. (UE) 2019/1009 è applicabile in toto per i prodotti che intendono circolare con la denominazione “Prodotto fertilizzante UE”. Per i prodotti commercializzati esclusivamente sul mercato italiano senza ambire alla libera circolazione europea, rimane in vigore il D.Lgs. 75/2010 (e successive modificazioni), che recepisce le vecchie norme nazionali e una parte dei vecchi regolamenti CE sui concimi.

La scelta del regime di riferimento determina tutto il resto: denominazione, formato dell’etichetta, metodi di analisi accettati, requisiti di purezza delle materie prime componenti. Non è possibile mescolare i due sistemi su una stessa etichetta.

Elementi obbligatori ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 — Allegato III

Per i prodotti fertilizzanti UE, l’etichetta deve contenere le seguenti informazioni nell’ordine e nel formato previsti dall’Allegato III:

  1. Denominazione: “Prodotto fertilizzante UE” seguito dalla sigla della categoria funzionale del prodotto (PFC). Esempio: “Prodotto fertilizzante UE — PFC 1(A)(I)(a): Concime organo-minerale solido”.
  2. Dichiarazione dei nutrienti: per ciascun nutriente garantito, tenore minimo espresso in percentuale sul peso (o sul volume per liquidi), con le forme di azoto distinte se presenti più forme.
  3. Descrizione delle materie prime costituenti (per alcune PFC): es. per gli ammendanti del suolo, indicazione della materia prima principale.
  4. Istruzioni d’uso, dosi consigliate, colture o usi a cui è destinato.
  5. Precauzioni: eventuale avviso “Non usare su suoli con pH > X” o restrizioni analoghe.
  6. Quantità netta: peso o volume nominale.
  7. Numero di lotto.
  8. Data di produzione o termine minimo di conservazione (obbligatorio per alcune PFC, es. biostimolanti microbici).
  9. Identità del responsabile: nome o ragione sociale, indirizzo e, se diverso dal fabbricante, indicazione del ruolo (importatore, distributore).
  10. Numero di autorizzazione (per prodotti contenenti materiali CMC che richiedono autorizzazione specifica).

Dichiarazione dei nutrienti: come compilarla correttamente

La dichiarazione dei nutrienti è l’elemento tecnico più delicato. L’Allegato III del Reg. 2019/1009, Parte II, Tabella, specifica per ogni macronutriente (N, P, K, Ca, Mg, Na, S) e micronutriente (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) il formato di dichiarazione:

Nutriente Unità di misura dichiarata Forme da dichiarare separatamente Note
Azoto totale (N) % N sul peso N nitrico, N ammoniacale, N ureico, N organico (se presenti) Tenori minimi per ogni forma se dichiarata
Fosforo (P) % P2O5 o % P (a scelta, indicare) Solubile in acqua, solubile in citrato ammonico neutro, totale Almeno la solubilità in acqua per concimi liquidi
Potassio (K) % K2O o % K (a scelta) Solubile in acqua Per fertilizzanti liquidi: K solubile in acqua obbligatorio
Microelementi (es. Fe) % sul peso Forma chelata: indicare agente chelante e % chelata Soglia minima di dichiarazione: 0,01%

Integrazione con l’etichetta CLP per fertilizzanti pericolosi

Se il fertilizzante liquido è classificato pericoloso ai sensi del CLP, l’etichetta deve includere tutti gli elementi previsti dall’art. 17 del Reg. CLP:

  • Pittogrammi GHS in formato standardizzato (rombo rosso con simbolo nero), dimensione minima 1 cm² per imballaggi fino a 3 L.
  • Avvertenza (“Pericolo” o “Attenzione”) in grassetto.
  • Indicazioni di pericolo H (tutte quelle applicabili alla classificazione).
  • Consigli di prudenza P (fino a 6 sull’etichetta, scelti tra quelli più pertinenti).
  • Codice UFI in formato “UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”.
  • Identità del fornitore (può coincidere con il responsabile del Reg. 2019/1009).

Le dimensioni dell’etichetta devono rispettare i requisiti dell’Allegato I del Reg. CLP, Sezione 1.2 (formato minimo in funzione del volume del contenitore). Non è ammesso rimandare il lettore alla SDS per le frasi H e P: devono essere sull’etichetta fisica del prodotto.

Lingua dell’etichetta

Il Reg. 2019/1009, art. 14 par. 2, stabilisce che l’etichetta deve essere redatta almeno nella/nelle lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato. Per il mercato italiano è obbligatorio l’italiano. Se il prodotto è venduto anche in altri Stati UE, l’etichetta può essere plurilingue o si possono adottare etichette separate per Stato. L’uso esclusivo dell’inglese per il mercato italiano non è conforme.

Responsabilità degli operatori economici nella filiera

Il Reg. 2019/1009 distingue tra fabbricante, importatore e distributore. La responsabilità dell’etichettatura corretta ricade principalmente sul fabbricante e sull’importatore. Il distributore che altera l’etichetta originale o ricondiziona il prodotto assume le responsabilità del fabbricante. Chi vende con proprio marchio (private label) è considerato fabbricante a tutti gli effetti e deve garantire la conformità dell’intera etichetta.

Sanzioni per etichettatura non conforme

Le sanzioni per etichettatura non conforme del fertilizzante sono disciplinate a livello nazionale. In Italia, la vigilanza spetta al Ministero dell’Agricoltura (MiPAF) e ai suoi uffici periferici. Le non conformità rilevate in sede ispettiva possono comportare:

  • Ritiro del prodotto dal mercato e obbligo di rietichettatura a spese dell’operatore.
  • Sanzioni amministrative pecuniarie (l’entità dipende dal regime applicabile: D.Lgs. 75/2010 o regolamento UE).
  • Segnalazione al sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) se il prodotto è destinato all’agricoltura biologica o tocca la catena alimentare animale.

Domande frequenti

Quali informazioni sono obbligatorie sull’etichetta di un fertilizzante UE secondo il Reg. 2019/1009?

L’Allegato III del Reg. (UE) 2019/1009 richiede: la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” seguita dalla categoria funzionale del prodotto (PFC), la dichiarazione dei nutrienti garantiti con le relative forme e tenori, le istruzioni d’uso e le condizioni di stoccaggio, il numero di lotto, la data di scadenza (se pertinente), l’identità e il contatto del responsabile dell’immissione in commercio e il peso o il volume netto. Per i prodotti classificati pericolosi ai sensi del CLP, si aggiungono anche tutti gli elementi dell’etichetta CLP.

Un fertilizzante non CE (nazionale, D.Lgs. 75/2010) deve avere un’etichetta diversa?

Sì. I fertilizzanti commercializzati ai sensi del D.Lgs. 75/2010 devono riportare la denominazione di legge prevista dall’allegato del decreto, il tipo di fertilizzante, il tenore di nutrienti garantito, le istruzioni d’uso, i dati del responsabile e il numero di lotto. Non possono utilizzare la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” né il formato dell’Allegato III del Reg. 2019/1009 per le voci obbligatorie.

Il codice UFI è obbligatorio sull’etichetta di un fertilizzante?

Il codice UFI (Unique Formula Identifier) è obbligatorio solo se il fertilizzante è classificato come miscela pericolosa ai sensi del Reg. CLP. In tal caso, il codice UFI deve essere riportato sull’etichetta e nella Sezione 1 della SDS.

Come si dichiara il tenore di azoto sull’etichetta di un fertilizzante?

Il Reg. (UE) 2019/1009 prevede che il tenore di azoto sia espresso come percentuale di azoto totale (N) sul peso del prodotto. Per i prodotti che contengono forme specifiche di azoto (azoto nitrico, ammoniacale, ureico, organico), ciascuna forma deve essere dichiarata separatamente, con il tenore minimo garantito.

Qual è la responsabilità dell’importatore nell’etichettatura dei fertilizzanti?

L’importatore che introduce un prodotto fertilizzante nell’UE è considerato “operatore economico responsabile”. Deve assicurarsi che il prodotto sia conforme al regolamento, che la documentazione tecnica sia disponibile, che l’etichetta sia in lingua italiana e che il proprio nome/indirizzo figuri sull’etichetta. In caso di non conformità, l’importatore risponde solidalmente con il fabbricante.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).