Fitosanitari e fertilizzanti
Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
In sintesi
- Il fertilizzante CE (Reg. 2019/1009) porta la denominazione ‘Prodotto fertilizzante UE’ e ha libera circolazione in tutti gli Stati membri senza necessità di ulteriori…
- No, il D.Lgs. 75/2010 è normativa nazionale italiana.
- Tecnicamente è possibile produrre e commercializzare lo stesso prodotto fisico in due versioni di etichettatura distinte: una conforme al Reg. 2019/1009 e una al D.Lgs. 75/2010.
- Il D.Lgs. 75/2010 non è stato formalmente abrogato dal Reg. (UE) 2019/1009.
Chi commercializza fertilizzanti in Italia deve scegliere tra due regimi normativi distinti: il Reg. (UE) 2019/1009 — che consente di usare la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” e garantisce la libera circolazione in tutta l’UE — e il D.Lgs. 75/2010, normativa nazionale italiana che regola la commercializzazione sul solo mercato italiano. Questa scelta non è neutrale: coinvolge denominazioni, etichette, materie prime ammesse, documentazione tecnica e sbocchi commerciali.
Questo confronto analizza sistematicamente le differenze operative tra i due regimi per aiutare produttori e importatori a capire quale percorso conviene in base alla strategia commerciale.
Tabella comparativa: Reg. (UE) 2019/1009 vs D.Lgs. 75/2010
| Aspetto | Reg. (UE) 2019/1009 — “Prodotto fertilizzante UE” | D.Lgs. 75/2010 — Regime nazionale |
|---|---|---|
| Mercati di sbocco | Tutta l’UE (libera circolazione) | Solo Italia |
| Denominazione obbligatoria | “Prodotto fertilizzante UE” + sigla PFC (es. PFC 1(C)) | Denominazione di legge da allegato D.Lgs. (es. “Concime NPK”) |
| Autorizzazione preventiva | No (autodichiarazione + documentazione tecnica) | No (ma prodotto deve corrispondere a un tipo ammesso) |
| Materie prime ammesse | Solo CMC elencate nell’Allegato II | Materie prime previste dal D.Lgs. e decreti attuativi MiPAF |
| Limiti contaminanti | Allegato I (più stringenti per Cd in alcuni casi) | Allegati D.Lgs. e aggiornamenti ministeriali |
| Metodi di analisi | Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165 e successive modifiche | Metodi ufficiali MIPAAF o equivalenti internazionali accettati |
| Dichiarazione di conformità UE | Obbligatoria (firmata dal responsabile) | Non richiesta in forma UE |
| Marcatura CE | Non prevista (nessun marchio CE sui fertilizzanti) | Non applicabile |
| Categorie ammesse (es. biostimolanti) | PFC 6 biostimolanti inclusa | Tipologie ammesse più limitate; biostimolanti parzialmente coperti |
| Lingua etichetta | Lingua dello Stato membro di commercializzazione | Italiano obbligatorio |
Quando conviene il percorso Reg. 2019/1009
Il regime UE è preferibile quando:
- L’operatore vuole vendere o potenzialmente vendere in mercati diversi dall’Italia (Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, est Europa).
- Il prodotto rientra in una categoria innovativa non coperta adeguatamente dal D.Lgs. 75/2010, come i biostimolanti (PFC 6) o gli inibitori della nitrificazione (PFC 5).
- L’operatore vuole posizionarsi su un livello qualitativo percepito come “europeo” per il marketing B2B verso distribuzione organizzata o grande distribuzione.
- Il fornitore di materie prime ha già la documentazione conforme alle CMC del Reg. 2019/1009.
Quando il D.Lgs. 75/2010 rimane una scelta valida
Il regime nazionale italiano mantiene senso operativo in questi contesti:
- Prodotti di formulazione tradizionale (concimi minerali semplici, concimi organo-minerali classici) già perfettamente inquadrati nelle tipologie ammesse dal D.Lgs.
- Operatori che vendono esclusivamente in Italia senza prospettiva di espansione e che hanno già documentazione/etichette aggiornate al D.Lgs.
- Prodotti che utilizzano materie prime o processi non ancora inclusi nelle CMC del Reg. 2019/1009 (le CMC vengono aggiornate con atti delegati della Commissione, ma l’iter può richiedere anni).
Il problema delle materie prime: CMC vs D.Lgs.
Una differenza pratica rilevante riguarda le materie prime ammesse. Il Reg. 2019/1009 ammette solo le CMC elencate nell’Allegato II. Se un produttore utilizza una materia prima non ancora inclusa in nessuna CMC (es. un nuovo tipo di digestato specifico o un estratto vegetale non standard), non può commercializzare il prodotto come “Prodotto fertilizzante UE” anche se la materia prima è tecnicamente sicura. In questo caso, o si aspetta l’inclusione nella CMC (processo che può durare anni), oppure si ricade sul D.Lgs. 75/2010 se la materia prima è ammessa dalla normativa nazionale.
Coesistenza dei due sistemi: cosa dice la normativa
Il Reg. 2019/1009, art. 3 par. 1, stabilisce che i prodotti fertilizzanti UE devono soddisfare i requisiti del regolamento per essere immessi sul mercato. Il considerando 9 chiarisce che il regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere normative nazionali per prodotti non commercializzati come “Prodotti fertilizzanti UE”. Questo significa che i due sistemi coesistono, ma su piani separati: lo stesso prodotto fisico può essere commercializzato in due versioni di conformità distinte, con etichette diverse, ma non può usare contemporaneamente la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” e quella del D.Lgs. 75/2010.
Adempimenti documentali a confronto
Per il Reg. 2019/1009, la documentazione tecnica (TD) deve contenere: descrizione del prodotto con PFC e CMC, prove di conformità ai requisiti dell’Allegato I (analisi accreditate), dichiarazione di conformità UE firmata, etichetta campione. Per il D.Lgs. 75/2010 non esiste un formato standardizzato di documentazione tecnica, ma l’operatore deve essere in grado di dimostrare la corrispondenza del prodotto al tipo dichiarato e la conformità ai tenori garantiti con analisi di laboratorio.
Domande frequenti
Qual è la differenza principale tra un fertilizzante CE e uno nazionale?
Il fertilizzante CE (Reg. 2019/1009) porta la denominazione “Prodotto fertilizzante UE” e ha libera circolazione in tutti gli Stati UE senza autorizzazioni nazionali aggiuntive. Il fertilizzante nazionale (D.Lgs. 75/2010) può essere commercializzato solo in Italia con le denominazioni previste dal decreto.
Un fertilizzante conforme al D.Lgs. 75/2010 può essere venduto in Francia o Germania?
No. Il D.Lgs. 75/2010 è normativa nazionale italiana. Per la commercializzazione in altri paesi UE è necessario ottenere la conformità al Reg. (UE) 2019/1009 oppure verificare la normativa nazionale del paese di destinazione.
È possibile che lo stesso prodotto sia venduto sia come fertilizzante CE che come fertilizzante nazionale?
Tecnicamente sì, ma con etichette completamente distinte per ciascun regime. Non è ammissibile un’etichetta che mescoli elementi di entrambi i sistemi.
Il D.Lgs. 75/2010 sarà abrogato?
Il D.Lgs. 75/2010 non è stato formalmente abrogato dal Reg. (UE) 2019/1009. Rimane applicabile per i prodotti destinati al solo mercato italiano, ma non può ostacolare la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti UE.
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Il nostro team tecnico analizza la tua formulazione, i mercati di sbocco e la documentazione disponibile per individuare il percorso di conformità ottimale tra Reg. 2019/1009 e D.Lgs. 75/2010.
Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2019/1009 — EUR-Lex
- D.Lgs. 75/2010 — Normattiva
- Fertilizzanti — Ministero dell’Agricoltura (MiPAF)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
